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Ordinanza — n. 33819/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal, ruling territorial jurisdiction lies where permanent waste transport violation is ascertained.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33819/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by Acquedotto Pugliese S.p.A., upholding the Tribunal of Sassari's territorial jurisdiction over a waste transport case. The lower court had correctly determined that the administrative violation regarding incomplete waste manifests constitutes a permanent offense extending throughout the transport duration. Consequently, jurisdiction resides where the violation was ascertained, which was in Sassari, not the origin in Puglia.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. 150/2011; The territorial jurisdiction for permanent or ambulatory administrative offenses is established at the place where the violation is ascertained, provided a fraction of the material conduct occurred there.

Parole chiave

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territorial jurisdiction waste transport permanent offense administrative sanction place of ascertaining esportazione di rifiuti inquinamento locale eliminazione delle acque di scarico

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.lgs. 150/2011
Tali decisioni chiariscono che, per gli illeciti a carattere permanente o ambulatorio, la competenza ter- ritoriale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, a condizione che in tale luogosi sia consumata almeno una frazione della condotta materiale.
Art. 5 comma 5 d.m. n. 55 del 2014
Quanto alla liquidazione delle spese di giudizio come effettuata in dispositivo, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis art. 13 d.P.R. 115/2002
6 d.lgs. 150/2011, si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, a condizione che in tale luogosi sia consumata almeno una frazione della condotta materiale.
art. 6 d.lgs. 150/2011
Tali decisioni chiariscono che, per gli illeciti a carattere permanente o ambulatorio, la competenza ter- ritoriale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, a condizione che in tale luogosi sia consumata almeno una frazione della condotta materiale.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28235/2008
Questo principio è stato affermato da Cass. n. 28235/2008 e co- stantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass.
Cass. n. 32558/2022
28235/2008 e co- stantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass. n. 32558/2022e Cass.
Cass. n. 24391/2023
Cass. n. 16219/2025
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n.10830/2025 R.G. proposto da ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., difesa dagli avvocati DE MEO SA- BINO FABIO, MOLA MARIA ROSARIAe SAVINO PIETRO GIORGIO ; -ricorrente- contro PROVINCIA DI SASSARI -SETTORE 5 - UFFICIO SANZIONI AMMINI- STRATIVE E C.G., difesa dall’avvocato MARTINEZ LOREDANA RITA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE LECCE n. 1130/2025 , pubblicata l’8/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025dal Consigliere REMO CAPONI.

Lette le conclusionidella Sostituta P.G., Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiestoper il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Negli anni 2018 e 2019, la società Acquedotto Pugliese, in qualità di produttore di rifiuti speciali, trasportava fanghi derivanti dal trat- tamento di acque reflue dai propri depuratori in Puglia a una disca- rica in provincia di Sassari. La Provincia di Sassari, a seguito di con- trolli eseguiti presso l'impianto di destinazione, contestava alla so- cietà Acquedotto Pugliese la violazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 per irregolarità nella compilazione dei Formulari Identifi- cativi dei Rifiuti (FIR) che accompagnavano i trasporti.

Per tale ra- gione, emetteva apposita ordinanza-ingiunzione. La società Acquedotto Pugliese proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce, deducendo in via preliminare l'incompetenza ter- ritoriale dell'ente sanzionatore sul presupposto che il luogo di com- missione della violazione dovesse individuarsi nel luogo di partenza dei rifiuti in Puglia. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 4 aprile 2025, accoglieva, invece,accolto l’eccezione della Provincia convenuta e dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Sassari, ritenendo applicabile il principio giurisprudenziale che identifica il luogo di commissione dell'illecito amministrativo con quello del suo accertamento per le infrazioni permanentio ambulatorie.

Ha proposto ricorsoin cassazione la società Acquedotto Pugliese s.p.a. con un motivo per regolamento di competenza. Ha resistitola Provincia di Sassari con memoria difensiv a . LaSostituta P.G. ha depositato conclusioni, chiedendo la reiezione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il Tribunale di Lecce avrebbe errato nel declinare la propria competenza. Si argomenta che la violazione contestata alla società ricorrente, in qualità di pro- duttore dei rifiuti, consiste nell'inesatta compilazione dei Formulari Identificativi dei Rifiuti (FIR).

Tale condotta configurerebbe un illecito istantaneo, che si consuma interamente nel luogo e nel momento in cui il formulario viene redatto, prima della partenza del carico. Di conseguenza, il luogo di commissione della violazione sarebbe la pro- vincia di Lecce. Si critica il giudice di merito per aver applicato alla figura del produttore la giurisprudenza formatasi in relazione al tra- sportatore e per aver fatto ricorso al criterio sussidiario del luogo dell'accertamento, nonostante il luogo della commissione della spe- cifica condotta contestata fosse chiaramente identificabile. 2. -Il ricorso è infondato .

La tesi della ricorrente, che distingue la condotta istantanea del produttore da quella permanente del trasportatore, è in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte. Secondo tale indirizzo, l'illecito relativo al trasporto di rifiuti ac- compagnato da un formulario incompleto o inesatto ha natura per- manente. La condotta antigiuridica non si esaurisce nella mera com- pilazione del documento, ma si protrae per tutta la durata del tra- sporto, poiché la funzione del formulario, che è quella di garantire la tracciabilità del rifiuto, assiste l’intero percorso.

La violazione, dun- que, consiste nell'aver dato causa e mantenuto una situazione di cir- colazione illecita del rifiuto, che inizia con la partenza e cessa solo con l'arrivo a destinazione. Questo principio è stato affermato da Cass. n. 28235/2008 e co- stantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass. n. 32558/2022e Cass. 24391/2023. Tali decisioni chiariscono che, per gli illeciti a carattere permanente o ambulatorio, la competenza ter- ritoriale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, a condizione che in tale luogosi sia consumata almeno una frazione della condotta materiale.

Nel caso di specie, il trasporto si è concluso nel territorio della provincia di Sassari, dove è avvenuto l'accertamento. In quel luogo si è,quindi, realizzata la parte terminale della condotta illecita, il che radica la competenza dell'autorità amministrativa sarda e, di conse- guenza, del Tribunale di Sassari per il giudizio di opposizione. 3. – Pertanto, il ricorso per regolamento di competenza va riget- tato, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Sassari (come correttamente ritenuto con la sentenza impugnata), dinanzi al quale rimette le parti entro i termini di legge.

Quanto alla liquidazione delle spese di giudizio come effettuata in dispositivo, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014(e succ. modif.) , in quanto non investe l'intera contro- versia, ma la sola questione della competenza (Cass. 16219/2025). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e di- chiara la competenza del Tribunale di Sassari, dinanzi al quale ri- mette le parti entro iltermine di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della contro- parte, dei compensidel presente giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista p