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Ordinanza — n. 33818/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects appeal, ruling waste transport form errors create permanent jurisdiction in destination province.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33818/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Acquedotto Pugliese regarding territorial jurisdiction over a waste fine. The company argued that the error in filling out waste forms was an instantaneous act occurring in Puglia, whereas the Province of Sassari contended the illegality persisted throughout the transport until arrival in Sassari. The court rejected this distinction, establishing that waste transport form violations are permanent offenses rooted in the destination where the transport concludes and the violation is ascertained.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. 150/2011; For permanent violations concerning waste transport forms, territorial jurisdiction is established in the place where the transport concludes and the violation is ascertained.

Parole chiave

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waste transport forms permanent violation territorial jurisdiction destination province administrative sanction inquinamento delle coste tasse di depurazione acque sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.lgs. 150/2011
- Con l'unico motivo di ricorso, l’ Acquedotto Pugliese denuncia la violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011.
Art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014
Quanto alla liquidazione delle spese di giudizioeffettuata in dispo- sitivo, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014(e succ.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 6 d.lgs. 150/2011
- Con l'unico motivo di ricorso, l’ Acquedotto Pugliese denuncia la violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28235/2008
Questo principio è stato affermato da Cass. n. 28235/2008 e co- stantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass.
Cass. n. 32558/2022
28235/2008 e co- stantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass. n. 32558/2022 e Cass.
Cass. n. 24391/2023
32558/2022 e Cass. n. 24391/2023.
Cass. 16219/2025
Cassation Court dismisses appeal for jurisdiction, ruling the Tribunal lacks competence due to the case's value falling under the Peace Judge's jurisdiction.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 6006/2025 R.G. proposto da ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., difesa d agli avvocat i MOLA MARIA ROSARIA, MEO SABINO FABIOe SAVINO PIETRO GIORGIO ; -ricorrente- contro PROVINCIA DI SASSARI, difesa dall’avvocato MARTINEZ LOREDANA RITA; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA delTRIBUNALE di TRANI n. 3249/2024 , depo- sitata il 19/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le conclusioni del Sostituto P. G . , Michele D i Mauro , che ha chiesto ilrigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA La società Acquedotto Pugliese, in qualità di produttore di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal trattamento di acque reflue, si occupa della compilazione dei Formulari Identificativi dei Rifiuti «FIR» per tracciarne il percorso dagli impianti diproduzione fino alla destinazione finale. Tra il 30/04/2018 e il 19/12/2019, la società af- fidavaa terzi il trasporto di 485 carichi di fanghi di depurazione pro- dotti da impianti situati nella provincia di Barletta-Andria-Trani e di- retti a un impianto di smaltimento in provincia di Sassari.

A seguito di controlli eseguiti presso l'impianto di destinazione sardo, la Pro- vincia di Sassari emetteva un'ordinanza ingiunzione con cui irrogava ad Acquedotto Pugliese la sanzione di € 1.503.502,00 per erronea e incompleta compilazione dei FIR, in violazione degli artt. 193 e 258 d.lgs. 152/2006. L’Acquedotto Pugliese ha proposto opposizione davanti al Tribu- nale di Trani, deducendo in via preliminare l'incompetenza territo- riale dell'autorità sanzionatoria. Costituitasi in giudizio, la Provincia di Sassari ha eccepito,a sua volta, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, indicando come competente il Tribunale di Sas- sari, quale giudice del luogo in cui la violazione era stata accertata.

Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 19/02/2025, ha accolto l'ec- cezione della Provincia di Sassarie ha dichiarato la propria incompe- tenza territoriale in favore del Tribunale di Sassari. Avverso quest’ultima ordinanza ha propostoregolamento di com- petenza la società Acquedotto Pugliese con un motivo. Ha resistito la Provincia di Sassari conmemoria difensiva . Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo di ricorso, l’ Acquedotto Pugliese denuncia la violazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011.

Sostiene che il Tribunale di Trani avrebbe commesso un errore di prospettiva, applicando alla figura del produttore del rifiuto la giurisprudenza formatasi con rife- rimento alla diversa figura del trasportatore. Afferma che la condotta contestata, ossia l'errata compilazione del formulario, costituisce un illecito istantaneo, che si consuma nel momento e nel luogo in cui il documento viene redatto e consegnato, e non un illecito perma- nente. Di conseguenza, la competenza si radicanel luogo di partenza dei rifiuti, in Puglia, e non in quello di arrivo e di accertamento della violazione.

L'ordinanza impugnata ha, invece , ritenuto che l'illecito in que- stione, consistente nell'omessa o errata compilazione dei previsti for- mulari che debbono accompagnare il trasporto, ha natura perma- nente in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso fino a destinazione. Sulla base di tale qualificazione, il Tribunale ha applicato il principio secondo cui il luogo di commissione dell'ille- cito è identificato da quello dell'accertamento, purché vi si sia svolta, almeno in parte, la condotta tipica.

Dato che la parte finale dei tra- sporti e il relativo accertamento sono avvenuti nella provincia di Sas- sari, il Tribunale ha concluso per la propria incompetenza in favore del Tribunale di Sassari. 2. -Il ricorso è infondato . La tesi della ricorrente, che distingue la condotta istantanea del produttore da quella permanente del trasportatore, si pone in con- trasto con l'orientamento consolidato di questa Corte. Secondo tale indirizzo, l'illecito relativo all’inesattezza o incomple- tezza del formulario che accompagnaun trasporto di rifiuti ha natura permanente.

La condotta antigiuridica non si esaurisce nella mera compilazione del documento, ma si protrae per tutta la durata del trasporto, poiché la funzione del formulario, che è quella di garantire la tracciabilità del rifiuto, assiste l’ intero percorso. La violazione, dunque, consiste nell'aver dato causae mantenuto una situazione di circolazione illecita del rifiuto, che inizia con la partenza e cessa solo con l'arrivo a destinazione. Questo principio è stato affermato da Cass. n. 28235/2008 e co- stantemente ribadito da pronunce successive, tra cui Cass. n. 32558/2022 e Cass. n. 24391/2023.

Tali decisioni chiariscono che, per gli illeciti a carattere permanente o ambulatorio, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, a condizione che in tale luogo si sia consumata almeno una frazione della condotta materiale. Nel caso di specie, il trasporto si è concluso nel territorio della provincia di Sassari, dove è avvenuto l'accertamento. In quel luogo si è,quindi, realizzata la parte terminale della condotta illecita, il che radica la competenza dell'autorità amministrativa sarda e, di conse- guenza, del Tribunale di Sassari per il giudizio di opposizione. 3.

– Pertanto, il ricorso per regolamento di competenza va re- spinto, con ladichiarazione della competenza del Tribunale di Sassari (come correttamente ritenuto con l’ordinanza impugnata), dinanzi al quale rimette le parti entro iltermine di legge . Quanto alla liquidazione delle spese di giudizioeffettuata in dispo- sitivo, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014(e succ. modif.), in quanto non investe l'intera controversia, ma la sola questione della competenza(Cass. 16219/2025).

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e di- chiara la competenza del Tribunale di Sassari, dinanzi al quale ri- mette le parti entro iltermine di legge ; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontro- parte, dei compensidel presente giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui com- pensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previs