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Ordinanza — n. 33805/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts and reasons under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33805/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a concise summary of facts and legal grounds as required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred in finding payment proven and ignored specific evidence regarding professional fees, but the court noted the submission lacked the necessary synthesis of relevant facts. Consequently, the court could not evaluate the merits of the claims without the mandatory summary, leading to the rejection of the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The appeal must contain a concise summary of the case facts and the reasons for cassation, as these elements are complementary and essential for the court to assess the admissibility and relevance of the grounds.

Parole chiave

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inadmissibility summary of facts exposure of reasons complementary requirements procedural defect cassation appeal art 366 cpc prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 2020, l’avvocato Piero Lorusso domandava la liquidazione dei compensi giudiziali relativi ad attività difensiva svolta in favore di Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nel procedimento civile d'appello n.
Art. 2712 cod. civ.
Art. 2719 cod. civ.
Art. 214 c.p.c.
Art. 2697 cod. civ.
Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod.
Art. 1193 cod. civ.
Art. 1195 cod. civ.
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione, largamente basato sulla reiterazione di precedenti difese nell'illustrazione per ben 23 pagine dei motivi deve essere dichiarato inammissibile per la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 366 n.
Art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 702 bis c.p
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 21.6.2025 n. 16618
Cass. ord. 17.5.2025 n. 13128
Cass. ord. 17.5.2025 n. 13128 in motivazione; Cass.
Cass. ord.15.2024 n. 7094
Cass. ord. 12.1.2024 n. 1352
7094; Cass. ord. 12.1.2024 n. 1352; Cass.
Cass. 23.10.2023 n. 29353
1352; Cass. 23.10.2023 n. 29353 in motivazione; Cass.
Cass. 22.3.2023 n. 8271
29353 in motivazione; Cass. 22.3.2023 n. 8271 in motivazione; Cass.
Cass. sez. un. 30.11.2021 n.37552
8271 in motivazione; Cass. sez. un. 30.11.2021 n.37552; Cass.
Cass. ord. 24.4.2018 n.10072
30.11.2021 n.37552; Cass. ord. 24.4.2018 n.10072; Cass.
Cass. sez. un.6.7.2015 n. 13863
24.4.2018 n.10072; Cass. sez. un.6.7.2015 n. 13863; Cass.
Cass. sez. un. 20.11.2003 n.17631
13863; Cass. sez. un. 20.11.2003 n.17631).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29265/2020 R.G. proposto da : LORUSSO avv. PIERO, elett.te domiciliato presso il suo studio in ROMA, LARGO MESSICO 7, rappresentato e difeso dasé medesimo, -ricorrente- contro AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, -intimata- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 408/2020 depositata il 2.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 2020, l’avvocato Piero Lorusso domandava la liquidazione dei compensi giudiziali relativi ad attività difensiva svolta in favore di Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nel procedimento civile d'appello n. 739/2009 RG della Corte d'Appello di Bari per € 3.695,67 oltre interessi legali di mora ex D.

Lgs. n.231/2002. L'Agea si costituiva impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con le note di trattazione scritta il ricorrente contestava ogni avversa eccezione e deduzione, sottolineandone l'infondatezza. Con l'ordinanza gravata, la Corte d'Appello di Bari respingeva il ricorso e condannava il Lorusso alle spese processuali. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a otto censure, mentre l'Agea è rimasta intimata. Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli articoli 2712 e 2719 cod. civ. e 214 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto documentalmente provato e non contestato l’avvenuto pagamento del debito da parte dell'Agea e la sua riferibilità agli onorari richiesti nel presente giudizio, in quanto fondato su documenti tempestivamente disconosciuti dal professionista.

2) Col secondo motivo, il ricorrente ripropone la precedente censura, lamentando l’omessa declaratoria di inutilizzabilità dei documenti asseritamente attestanti i pagamenti effettuati in suo favore, avendo egli tempestivamente disconosciuto nelle note di trattazione scritta la sua sottoscrizione del disciplinare per gli incarichi professionali conferiti dall'Agea agli avvocati del libero foro e gli allegati 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della produzione avversaria.

3) Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., giacché la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la fattura e l'ordine di bonifico non costituiscono prova del pagamento, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un’accettazione e se provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli.

4) Col quarto motivo, ci si duole della violazione degli articoli 1193 e 1195 cod. civ., per avere la Corte distrettuale omesso di considerare la disciplina normativa dell’imputazione di pagamento, che si fonda su tre distinti livelli; anzitutto, il diritto di imputare il pagamento spetta unilateralmente al debitore; qualora il debitore sia inottemperante, il diritto si trasferisce al creditore e, solo nel caso in cui entrambi non vi provvedano, entrano in gioco i criteri legali di imputazione stabiliti dall'art.1193 cod. civ..

5) Col quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1188 cod. civ., per avere la Corte distrettuale omesso di considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione del professionista all’albo è garanzia della sua personalità; pertanto, in assenza di contestazione del cliente, il giudice non può disconoscere quanto in essa indicato.

6) Col sesto motivo, si deduce la violazione degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., per non avere la Corte d'Appello considerato che il comportamento posto in essere dall'Agea integrava una violazione dei principi di correttezza e buona fede, che governano la materia contrattuale.

7) Col settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 L.n.794/1942, dell’art. 1419 cod. civ. e dell’art. 9 del D.M. n. 140/2012 tabella A), per non avere la Corte distrettuale considerato che era stata la stessa Agea a confermare che il disciplinare, peraltro disconosciuto, violava i minimi tariffari e che, pertanto, era nullo ex lege.

8) Con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la violazione dell’art. 2697 cod. civ., giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'Agea, a fronte di espressa contestazione del ricorrente, non aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare il versamento di acconti al legale, il quale aveva provveduto tempestivamente a disconoscere i documenti contabili depositati dalla difesa dell’Ente, comunque non riferibili al giudizio per cui è causa. Il ricorso per cassazione, largamente basato sulla reiterazione di precedenti difese nell'illustrazione per ben 23 pagine dei motivi deve essere dichiarato inammissibile per la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 366 n.

3) c.p.c. In particolare il vizio - che non é colmabile facendo riferimento al contenuto dell'ordinanza impugnata (vedi in tal senso, traa ler varie,Cass. sez. un. 22.5.2014 n. 11308, secondo la quale “il principio di autonomia del ricorso per cassazione preclude, comunque, la possibilità di supplire alla accertata carenza, mediante l'esame di altri atti processuali”) - concerne la posizione specifica assunta dall'Agea e le eccezioni e difese dalla stessa fatte valere per contrastare la richiesta di compenso professionale per l'attività giudiziale svolta in suo favore dal legale nel procedimento n.739/2009 RG della Corte d'Appello di Bari, totalmente omesse nel ricorso, essendosi il ricorrente limitato ad indicare all'inizio di pagina 3 che “si costituiva Agea, impugnando e contestando ogni ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto”, e concerne anche le motivazioni addotte dall'ordinanza impugnata della Corte d'Appello di Bari, della quale é stato riportato solo il dispositivo, ed uno stralcio di appena cinque righe della motivazione (vedi pagina 3).

Neppure l'esame dei motivi consente di supplire a tali carenze e permette a questa Corte di valutarne la fondatezza senza dovere ricercare negli atti processuali, a scopo integrativo, il contenuto delle difese ed eccezioni fatte valere dalla Agea. In particolare non é dato comprendere se l'Agea costituendosi abbia invocato il già avvenuto pagamento del compenso professionale ed abbia fornito prova dell'imputazione dello stesso alle attività giudiziali svolte, il contenuto e la sottoscrizione dei documenti in copia da essa prodotti (indicati solo numericamente dal ricorrente) a sostegno della sua richiesta di reiezione delle pretese avversarie ed il momento della loro produzione, e della contestazione del professionista rispetto alle udienze ed ai termini per note del procedimento sommario collegiale svoltosi ex artt. 702 bis e 14 del D.

Lgs. n.150/2011 davanti alla corte d'Appello di Bari, essenziali per giudicare la ritualità e tempestività e la specificità del disconoscimento. Neppure si capisce quale rilievo sia stato attribuito dalla Agea al disciplinare menzionato nella comunicazione del 27.12.2012 (vedi pagina 20 del ricorso), del quale si assume la nullità per violazione dei minimi tariffari, e se il professionista avesse prodotto solo la nota spese, o anche documentazione inerente all'attività giudiziale svolta, e se l'Agea avesse prodotto fatture, bonifici, o quietanze riferibili al credito professionale in questione, per cui risulta preclusa anche la valutazione di fondatezza o meno dei motivi relativi all'assolvimento dell'onere probatorio dei pagamenti, ed alla corretta applicazione delle norme sull'imputazione dei pagamenti.

Occorre quindi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti” (Cass. ord. 21.6.2025 n. 16618;

Cass. ord. 17.5.2025 n. 13128 in motivazione; Cass. ord.15.3.2024 n. 7094; Cass. ord. 12.1.2024 n. 1352; Cass. 23.10.2023 n. 29353 in motivazione; Cass. 22.3.2023 n. 8271 in motivazione; Cass. sez. un. 30.11.2021 n.37552; Cass. ord. 24.4.2018 n.10072; Cass. sez. un.6.7.2015 n. 13863; Cass. sez. un. 20.11.2003 n.17631). Nulla va disposto per le spese di questo giudizio perché l'Agea é rimasta intimata. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D