Cassation court allows lawyer's appeal, increasing defense fees below statutory minimum to €247.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially accepted the lawyer's appeal against a lower court's fee determination. The appellant argued the initial award was below the statutory minimum required by specific regulations. The court agreed that the lower court had failed to meet the minimum threshold, ordering the fees raised to the correct minimum amount while dismissing the claim regarding living expenses due to lack of specific evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.; d.m. n. 55/2014: When a first-instance judgment sets defense fees below the statutory minimum, the cassation court must quash the decision and determine the correct amount in the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20761/2023 R.G. proposto da: GIANLUCA VICHI, rappresentato e difeso dall’ avvocato FEDERICO BALDAZZI, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12; –controricorrente – avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n. 1778/2022 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 04/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. L’avvocato Gianluca Vichi svolse attività difensiva in favore di Stefano Tamai, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n.5026/2019 R.G. innanzi al Tribunale di Bologna. La Corte d’appello diBologna, in composizione monocratica, con decreto del 27/09/2022 liquidò a titolo di compenso professionale in favore del difensore la somma di € 900,00 oltre spese forfettizzate, i.v.a. e c.p.a.
2. Avverso tale provvedimento l’avvocato Vichi propose ricorso in opposizione lamentando la violazione dell’art. 12, co. 1 , d. m . n. 55 del 10/03/2014, come modificato dal d. m. n. 37 del 8/03/2018, non avendo il provvedimento considerato tra i parametri generali per la determinazione dei compensi, l’esito del procedimento ottenuto per l’assistito, la gravità delle imputazioni, la complessità delle questioni trattate e il numero di documenti ed atti da esaminare. Il Presidente della Corte di Bologna, in parziale accoglimento dell’opposizione, determinò i compensi in € 1.350,00, condannando l’Amministrazione della giustizia alla refusione delle spese del procedimento d’opposizione , di cui € 50 per esborsi ed € 200 a titolo di compenso.
3. L’avvocato Gianluca Vichi propone ricorso sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria. I l Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
4. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2233 cod. civ. e 4, co.1 e co.5, d. m. n. 55 del 10/03/2014, come modificato dal d. m. n.37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal d. m. n. 147 del 13/08/2022, nonché della tabella n. 12 allegata al medesimo d. m. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente quantificato i compensi in forma omnicomprensiva e non già distintamente per ciascuna fase, così da precludere il riscontro della legittimità della relativa liquidazione, e, inoltre, in misura inferiore ai parametri minimi consentiti, con conseguente lesione del decoro professionale. Liquidazione che, in ogni caso, pur applicato lo scaglione più basso (fino a € 1.100,00), in relazione alla tabella 12, non avrebbe potuto essere inferiore a € 247,00. Il ricorrente, inoltre, lamenta l’ingiustizia della riduzione degli esborsi da € 84, 13 a € 50,00.
5. il motivo è fondato nei limiti di cui appresso. Il valore della causa (opposizione avverso decreto di liquidazione delle competenze) si identifica con il “disputatum” (€ 1.350,00 – 900 = € 450,00). Il minimo di tabella, come correttamente indicato dal ricorrente, assomma a € 247,00. Il Giudice dell’opposizione ha, quindi, liquidato importo inferiore al minimo per la differenza di € 47,00. Non v’è, quindi, dubbio alcun sul fatto che il Giudice del merito ha inteso riconoscere somma non superiore al minimo. In ragione di ciò, cassata la decisione per avere liquidato compensi in misura inferiore al minimo (si veda, fra le tante, Cass. n. 24993/2023), la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., determinandosi il compenso per la fase dell’opposizione in complessive € 247,00, invece che in € 200,00.
La doglianza afferente al rimborso delle spese vive è inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente qui puntualmente allegato gli esborsi effettivamente sostenuti. All’epilogo consegue la condanna del controricorrente alle spese del presente giudizio, che, tenuto conto della natura della causa, del suo valore e delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo. P.Q.M accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida per la fase dell’opposizione la complessiva somma di € 247,00, oltre accessori di legge, in luogo di quella di € 200,00, somma che pone a carico del Ministero della Giustizia.
Condanna l’anzidetto Ministero al rimborso delle spese legali del presente giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di € 350,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 1