Cassation appeal dismissed via decree due to formal withdrawal by the appellant under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct via decree after the appellant formally withdrew the lawsuit. The appellant, FP Arredi di Frediani Valerio & C. S.n.c., submitted a withdrawal request which the respondent accepted, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further proceedings on litigation costs were necessary, effectively terminating the case without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the extinction of the proceedings by decree without the need to address litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: FP ARREDI DI FREDIANI VALERIO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELANGELO SALVADORINI; - ricorrente - contro PRATELLI & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO DE RANIERI; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.284/2025 pubblicata in data 14 febbraio 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FP ARREDI DI FREDIANI VALERIO & C.
S.N.C., accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 9072-2025 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 9072-2025 Numero registro generale 9072/2025 Numero sezionale 1236/2025 Numero di raccolta generale 33486/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 22/12/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l