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Ordinanza Interlocutoria — n. 33338/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders new hearing to resolve potential conflict of interest between association and heir regarding inheritance assets.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33338/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a new hearing to address a potential conflict of interest between the Brera Vespignani Association and heir Giuseppe Brera concerning inheritance assets. While the appeal against the second-instance judgment was admitted, the specific issue regarding the 2008 transfer of property required further clarification by the parties. The decision was made to postpone the case to a new session due to the upcoming retirement of the court president.

Regesto Legislator

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Art. 384, comma 3, c.p.c.: When a potential conflict of interest arises between parties represented by the same counsel, the court must order the parties to clarify the scope of the conflict and postpone the hearing to a new session.

Parole chiave

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conflict of interest same counsel representation inheritance dispute new hearing order c.p.c. article 384 responsabilità degli eredi divisione della massa ereditaria litispendenza e connessione

Disposizioni normative citate

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Art. 384, comma 3, c.p.c.
P.Q.M letto l’art. 384, comma terzo, c.p.c.; riservataogni altra valutazione, invita le parti a dedurre sulla questione di potenziale conflitto di interessi tra l’Associazione Brera Vespignani e Giuseppe R.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.38582/2019 R.G. proposto da : BRERA GIUSEPPE RODOLFOin proprio e quale legale rappresentante della A.B.V. - ASSOCIAZIONE BRERA VESPIGNANI , rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE GARGANO, elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Beccaria n. 5. -RICORRENTE- contro BRERA LUISETTA, rappresentata dal procuratore generale GIORGIO GIUSEPPE AMEDEO KEMENY, LORENZO MARCO CLAUDIO SCHNEIDER, ED ALESSANDRO FEDERICO RODOLFO SCHNEIDER, rappresentat i e difes i dall'avvocato LAURA PAOLINI, elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Castello n.

1. CONTRORICORRENTI\RICORRENTI INCIDENTALI avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3827/2019 , depositata il 20/09/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto di respingere il ricorso principale e di dichiarare assorbito quello incidentale; Uditi gli avv.ti SIMONE GARGANO e LAURA PAOLINI. RILEVATOCHE: - Giuseppe Rodolfo Brera e l’Associazione Brera Vespignani hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto alle attrici Manuela e Luisetta Brera il rimborso della tassa di successione e delle spese funerarie, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui in cui aveva regolato la divisione dell’asse ereditario di Lidia Vespignani (con assegnazione delle porzioni e quantificazione dei conguagli e con condanna di Giuseppe R.

Brera al pagamento dell’indennità d’occupazione); - avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi Brera Luisetta, rappresentata dal procuratore generale Giorgio Giuseppe Amedeo Kemeny nonché Lorenzo Marco Claudio Schneider e Alessandro Federico Rodolfo Schneider, eredi di Manuela Brera; EVIDENZIATO CHE: - il quarto motivo del ricorso principale pone la questione degli effetti dell’atto dell’8.5.2008 con cui Lidia Vespignani aveva conferito all’Associazione Brera Vespignani immobili di cui è stata disposta la divisione giudiziale con l’assegnazione di una porzione anche a Giuseppe R.

Brera, sostenendo che tali cespiti non potevano far parte dell’asse ereditario poiché usciti dal patrimonio della de cuius prima dell’apertura della successione; - l’Associazione Brera Vespignani ha, quindi, avanzato pretese sui beni ereditari che appaiono in contrasto con i diritti successori riconosciuti a Giuseppe Rodolfo Brera; - che dette parti sono rappresentate in giudizio dallo stesso difensore (avv. Simone Gargano); -che occorre che le parti prendano posizione sull a questione e chiariscano se detta situazione di conflitto interessa l’intera consistenza immobiliare oggetto di divisione o solo parte di essa, indicandone la consistenza; - che la causa va, però, rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile riconvocare il Collegio nella medesima composizione, a causa del prossimo collocamento a riposo del Presidente;

P.Q.M letto l’art. 384, comma terzo, c.p.c.; riservataogni altra valutazione, invita le parti a dedurre sulla questione di potenziale conflitto di interessi tra l’Associazione Brera Vespignani e Giuseppe R. Brera di cui in motivazione; rinvia la causa a nuovo ruolo, autorizzando le parti e il PM al deposito di memorie entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezi