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Decreto — n. 33237/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33237/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33237/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso proposto da: PASSI CARLA, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO GORI; - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO FANO INERTI SRL, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BRUSCIOTTI; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n.1779/2024 pubblicata in data 17 dicembre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PASSI CARLA, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33237/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipi delle spese ripetibili dell'avvocato ritiro dell'azione giudiziaria spese di difesa rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: PASSI CARLA, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO GORI; - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO FANO INERTI SRL, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BRUSCIOTTI; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n.1779/2024 pubblicata in data 17 dicembre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PASSI CARLA, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

RG 5161-2025 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 5161-2025 Numero registro generale 5161/2025 Numero sezionale 1225/2025 Numero di raccolta generale 33237/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 19/12/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #