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Ordinanza — n. 33116/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late appeal on service of process grounds, ruling work location valid if in same municipality as residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33116/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's late appeal challenging the validity of service of process, which was executed at the defendant's workplace in Copertino. Although the appellant argued the workplace was in a different municipality than his residence, the court held that Article 139 of the Code of Civil Procedure allows service at a workplace within the same municipality of residence without prior failed attempts at the home. Consequently, the first-instance judgment was quashed and remanded for a new trial with a different composition of the appellate court to correctly apply this principle.

Regesto Legislator

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Art. 139, comma 2, c.p.c.; The service of process may be effected at the recipient's workplace or place of business within the municipality of their residence, without the necessity of a prior unsuccessful attempt at their home address.

Parole chiave

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service of process municipality of residence workplace notification late appeal dismissal Code of Civil Procedure notificazione viziata allegazioni insufficientemente motivate violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 139, comma 2, c.p.c.
Con la quarta censura si denuncia, infine, la violazione dell’art. 139, comma 1, c.p.c.
art. 139 comma 2 c.p
Con la quarta censura si denuncia, infine, la violazione dell’art. 139, comma 1, c.p.c.
art. 139 c.p
D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c.
art. 151 c.p
Si denuncia la violazione dell’art. 151 c.p.c.
art. 138 c.p
non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7041/2020
Cass. 25489/2017
Cass. n. 2968/2016
Cass.25489/2017; Cass. n. 2968/2016 e, prima ancora da Cass.
Cass. n. 2266/2010
2968/2016 e, prima ancora da Cass. n. 2266/2010, Cass.
Cass. n. 15755/2004
2266/2010, Cass. n. 15755/2004, Cass.
Cass. n. 5212/1986
15755/2004, Cass. n. 5212/1986).
Cass. n. 11077/2002
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10153/2024 R.G. proposto da : DE ANGELIS PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO NICOLAIS unitamente agli avvocati CORRADO LANZARA, ALESSIO GUASCO -ricorrente- contro LUISA BELLUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO ROSSI -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 739/2024 depositata il 20/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.Pietro De Angelis impugnò tardivamente la sentenza n. 254 del 2014 del Tribunale di Napoli, in forza della quale era stato condannato alla esecuzione di lavori ed al risarcimento in favore della condomina Luisa Bellucci (ricorrente in possessorio) e del condominio di Salita Piedigrotta 3 in Napoli (interventore) per infiltrazioni di acqua dal suo terrazzo verificatesi nel 2009.

L’impugnazione tardiva era fondata, in estrema sintesi, sulla inesistenza/nullità della notificazione introduttiva del giudizio, che il ricorrente asseriva non aver mai ricevuto. 2.De Angelis, in particolare, non potendo provare documentalmente l’inesistenza/nullità della notifica, giustificò la tardività dell'appello asserendo di essere venuto a conoscenza della sentenza soltanto all'atto della notifica della successiva notificazione per l’esecuzione della stessa. Il ricorrente precisò all'uopo: di avere appreso casualmente dell'esistenza della sentenza appellata; di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo di quel giudizio e anche che la rinotifica sarebbe stata eseguita “in due posti:

1) una residenza in Lecce, la stessa della prima notifica e inattuale già allora, da cui si ebbe la declaratoria di ‘sconosciuto’;

2) un ospedale di Copertino, dove non fu ritrovato il De Angelis, non fu ritrovato a chi consegnare il plico postale, sì che il plico fu depositato con avviso al destinatario nello stesso luogo (il presidio ospedaliero)”;

c) di non avere ricevuto alcuna richiesta o messa in mora in dipendenza della sentenza;

d) di avere chiesto inutilmente ai legali dell'attrice Bellucci e dell'interveniente Condominio copia dei loro atti introduttivi;

e) di avere, quindi, dovuto necessariamente impugnare la sentenza di primo grado. L’appellante allegò sette indizi per dimostrare l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, in particolare: il mancato riscontro, da parte dei “vincitori” in primo grado, alla richiesta di copia dei rispettivi atti introduttivi notificati;

2) l'indicazione, nell'atto introduttivo della causa, di una residenza inattuale per l'appellante;

3) la non altrimenti spiegabile contumacia contestuale di Amicarelli;

4) la richiesta, fatta dal giudice di primo grado alle parti, di indicare, ai fini della ricostruzione del fascicolo smarrito, quali fossero “le parti in causa”;

5) la declaratoria di contumacia fatta in sentenza, in assenza di adeguate verifiche da parte del Giudice;

6) il mancato accenno, sempre in sentenza, alla notifica a De Angelis dell'atto con cui il Condominio, intervenendo nel giudizio, proponeva domande nei suoi confronti;

7) la non richiesta esecuzione della sentenza di primo grado da parte di chi era risultato vincitore.

3. All’atto di appello fu allegato il certificato storico di residenza dell’appellante. L’appello fu respinto, negandosi valore agli indizi allegati e dandosi rilievo al perfezionamento della notifica presso l’Ospedale di Copertino, ove il ricorrente lavorava, circostanza questa che non fu contestata. Si osservò come all'udienza del 20.07.2009, il G.I., su richiesta delle parti, ordinò la notificazione del ricorso introduttivo promosso da Bellucci sia presso il domicilio che presso il luogo di lavoro di De Angelis, con udienza rinviata al 30.09.2009.

Riscontrata la mancata comparizione di De Angelis, alla detta ultima udienza il G.I. ne decretò la contumacia. Si chiarì che l'appellante non aveva offerto alcun ragguaglio utile a provare che la notificazione originaria fosse stata ab initioaffetta da vizi di nullità o anche di inesistenza, essendosi limitato ad allegare elementi dotati di asserita forza indiziaria tali da consentire di inferire la paventata non conoscibilità. Al contrario, l'ultima notifica eseguita a beneficio dell'appellante, “originariamente spiccata all'indirizzo di residenza allora noto del convenuto”, era stata poi “rinnovata, su autorizzazione del giudice del procedimento possessorio (che così ordinò all'udienza del 20.07.2009), presso il luogo di lavoro di De Angelis, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 139 comma 2 c.p.c.”.

Inoltre, si osservò che il ricorrente non aveva mai esibito alcun documento utile a provare sia la sua effettiva residenza, o dimora, o domicilio, al tempo delle dette notifiche, sia il luogo dell'effettiva occupazione professionale all'epoca esercitata, indicazioni indispensabili a provare la non regolarità delle notifiche e la oggettiva non conoscibilità conseguente tanto dell'instaurando giudizio, quanto del provvedimento che di fatto lo concluse. Per l’effetto l’appello fu respinto. Avverso la prefata decisione ricorre De Angelis con quattro motivi, resiste con controricorso Luisa Bellucci.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è affidato a quattro motivi. Con la prima censura si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla regolare e dichiarata residenza del De Angelis nel Comune di Veglie, dal 4 settembre 2008 (in immigrazione da Lecce) al 29 luglio 2015 (in emigrazione a Cavallino) documentata nel certificato di residenza storico depositato. Con la seconda censura si denuncia l’inesistenza o nullità della notifica al De Angelis del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché non eseguita nel Comune di residenza.

Si denuncia la violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. dell’art. 139 c.p.c. Con la terza doglianza si denuncia il mancato rispetto del provvedimento con cui il G.I. dispose la notifica “sia al domicilio che sul luogo di lavoro” del De Angelis. Si denuncia la violazione dell’art. 151 c.p.c. in relazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c. Si osserva al riguardo che la notifica sul luogo di lavoro non equivale a luogo di esercizio della professione dell’industria o del commercio; perché lì non è possibile rinvenire un “addetto alla ricezione” o altro soggetto che sia alle dipendenze del destinatario.

Con la quarta censura si denuncia, infine, la violazione dell’art. 139, comma 1, c.p.c. nonché dell’art. 7 commi 2 e 3, l. 890 del 1982 atteso che la notifica sul luogo di lavoro non equivale a luogo di esercizio della professione dell’industria o del commercio; perché lì non è possibile rinvenire un “addetto alla ricezione” o altro soggetto che sia alle dipendenze del destinatario. 2.Sono fondati i primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle sottese questioni. Il giudice di merito ha osservato che l’ultima notifica eseguita a beneficio dell’appellante, originariamente tentata con esito negativo presso l’indirizzo di abitazione del luogo di residenza (ritenuto Lecce), era stata poi rinnovata, su autorizzazione del giudice del procedimento possessorio, presso il luogo di lavoro di De Angelis, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 139, comma 2, c.p.c.”.

Nella specie, dunque, come emerge dalla sentenza impugnata, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata ritenuta correttamente eseguita (non a mani proprie), ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., presso il luogo di lavoro di De Angelis, Presidio Ospedaliero di Copertino, differente tanto dal luogo di residenza ritenuto in sentenza (Lecce) quanto dal luogo di residenza emergente dal certificato storico allegato all’appello (Veglie). Orbene, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 7041/2020;

Cass.25489/2017; Cass. n. 2968/2016 e, prima ancora da Cass. n. 2266/2010, Cass. n. 15755/2004, Cass. n. 5212/1986). D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio (Cass. n. 2968/2016). In sostanza, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. n. 11077/2002).

Nel caso che ci occupa la notificazione, scelto il criterio della residenza e non andata a buon fine quella presso l’abitazione, è stata ritenuta dal giudice di merito correttamente eseguita presso il luogo di lavoro ancorché in violazione dell’art. 139, comma 2, c.p.c., perché sito in comune diverso da quello ritenuto in sentenza. Ciò, peraltro, senza confrontarsi con l’appello deducente la residenza in Veglie e con la documentazione a esso allegata a supporto (il certificato storico di residenza). Le prime due censure devono pertanto essere accolte, con conseguente assorbimento della decisione in merito alle altre doglianze.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che farà corretta applicazione dell’evidenziato principio, cui si demanda anche la statuizione sulle spese. P.