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Decreto — n. 33101/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to 40-day silence on the early termination proposal under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 33101/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the defense's early termination proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for a full review of the case, while the opposing party requested immediate dismissal based on procedural silence. The court ruled that such silence constitutes a formal renunciation of the appeal, thereby terminating the proceedings without assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal remains pending until the appellant explicitly requests a decision; silence for 40 days after a proposal for early termination constitutes a renunciation, leading to the extinction of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal extinction early termination proposal procedural silence renunciation of appeal Italian Civil Procedure Code 40-day period dismissal without costs conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 27005/2024 Numero sezionale 1217/2025 Numero di raccolta generale 33101/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 27005/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 15 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9