Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Giuseppe Palladino, had not responded to the lower court's suggestion to define the case, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a formal renunciation of the appeal under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the case within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2516/2024 R.G. proposto da: PALLADINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA ANNA CONTE PAONE -ricorrente- contro MARIAROSARIA PALLADINO, SALVATORE PALLADINO, ROSA PALLADINO, MAURIZIO PALLADINO, FRANCESCO PALLADINO rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO TRAMONTANO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1835/2023 depositata Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2516/2024 Numero sezionale 1215/2025 Numero di raccolta generale 33098/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2516/2024 Numero sezionale 1215/2025 Numero di raccolta generale 33098/2025 Data pubblicazione 18/12/2025