Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Antonio Panico, did not act within this timeframe, while the opposing party, Banca Nazionale del Lavoro, contended for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the cassation proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3347/2024 R.G. proposto da: PANICO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PANICO -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO CORVINO -controricorrente- nonché contro UMBERTO D'ANDREA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5001/2023 depositata il 24/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3347/2024 Numero sezionale 1210/2025 Numero di raccolta generale 33090/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 3347/2024 Numero sezionale 1210/2025 Numero di raccolta generale 33090/2025 Data pubblicazione 18/12/2025