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Ordinanza — n. 33074/2025 — snciv Generato dall'IA

Possessory action dismissed due to statute of limitations; fence installation connected to later gates bars claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33074/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a possessory action regarding a right of way, ruling the decision legally flawed. The appellants argued that a fence installed in 2005 constituted a separate act of dispossession, while the respondents contended it was merely the final step of a continuous plan initiated by that same fence. The court held that because the fence and subsequent gates were part of a single teleological design, the limitation period began at the start of the fence installation, rendering the later claim time-barred. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Milan for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1168 c.c.; Art. 18 Regolamento Edilizio; When multiple acts of dispossession are connected as a single teleological plan, the limitation period begins from the first act, barring subsequent claims unless proven otherwise.

Parole chiave

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possessory action statute of limitations teleological connection dispossession of easement remand for retrial deduzione in funzione della durata del possesso azione di manutenzione acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 1168 c.c.
a) violazione dell’art. 1168 c.c. perché la Corte d’appello ha riconosciuto lo spoglio del possesso della servitù di passaggio in conseguenza della sola apposizione della recinzione, mentre avrebbe dovuto accertare se da ciò fosse derivato impedimento all’esercizio del possesso;
Art. 18 Regolamento Edilizio del Comune di Limido Comasco
b) violazione dell’art. 18 del regolamento edilizio del Comune di Limido Comasco, perché la Corte di merito non ha tenuto conto che l’apposizione della recinzione costituiva obbligo di legge, trattandosi quindi di comportamento autonomo non integrante spoglio;
Art. 2700 c.c.
c) violazione dell’art. 2700 c.c., perché la Corte d’appello non ha considerato la diversa data di inizio dei lavori dichiarata nell’atto di vendita del terreno da parte del procuratore della società convenuta.
art. 1168 c.c
a) violazione dell’art. 1168 c.c.
art. 2700 c.c
c) violazione dell’art. 2700 c.c., perché la Corte d’appello non ha considerato la diversa data di inizio dei lavori dichiarata nell’atto di vendita del terreno da parte del procuratore della società convenuta.
art. 1066 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13116/2007
Ove, successivamente, il convenuto deduca - proponendo eccezione di decadenza dall'azione - l'esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento (Cass. n. 13116/2007).
Cass. n. 7865/1990
Cass. n. 7751/1995
Cass. n. 1555/2005
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2714/2021 R.G. proposto da : IMMOBILIARE GUIA DI ORNELLA UBOLDI E C SAS, PAGANI AMBROGIO, QUADRO ANTONELLA, PAGANI FEDERICA, rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIO PROIETTI unitamente all’avvocato TIZIANO ADELASCO -ricorrenti- contro DAVIDE FRANCO, LUISA BOSSI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO PAPAGNO CARLO GIOVANNI PALEARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO COCCHIA -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1702/2020 depositata il 07/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Cassata la sentenza d’appello della Corte d’appello di Milano, emessa in causa possessoria per la tutela di una servitù di passaggio, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio sul ricorso possessorio proposto da Guia di Ornella Uboldi e C. S.a.s., Pagani Ambrogio, Quadrio Antonella e Pagani Federico nei confronti della MD S.r.l., ha dichiarato la (eccepita) decadenza dall’azione possessoria, ponendo l’accento sul fatto che il fondo, oggetto del preteso possesso di servitù, era stato recintato oltre un anno prima del deposito del ricorso, in concomitanza con l’avvio dell’esecuzione di lavori di edilizia su di esso.

Per la cassazione della decisione gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso Davide Franco e Luisa Bossi, quali ex soci della MD S.r.l. e Paleardi Carlo Giovanni, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso della stessa MD S.r.l. Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivopone le seguenti censure:

a) violazione dell’art. 1168 c.c. perché la Corte d’appello ha riconosciuto lo spoglio del possesso della servitù di passaggio in conseguenza della sola apposizione della recinzione, mentre avrebbe dovuto accertare se da ciò fosse derivato impedimento all’esercizio del possesso;

b) violazione dell’art. 18 del regolamento edilizio del Comune di Limido Comasco, perché la Corte di merito non ha tenuto conto che l’apposizione della recinzione costituiva obbligo di legge, trattandosi quindi di comportamento autonomo non integrante spoglio;

c) violazione dell’art. 2700 c.c., perché la Corte d’appello non ha considerato la diversa data di inizio dei lavori dichiarata nell’atto di vendita del terreno da parte del procuratore della società convenuta. La censura sub a) è inammissibile. I ricorrenti richiamano il principio secondo cui quale la configurabilità dello spoglio o della turbativa del possesso di unaservitù di passaggio, e la conseguente esperibilità delle azioni di reintegrazione o manutenzione, postulano il riscontro di innovazioni sul fondo servente che si traducano in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante, rispetto a quelle in precedenza godute (con riferimento alla pratica dell'anno precedente, a norma dell'art. 1066 c.c.).

Pertanto, la mera mutazione dello stato di fatto, come si verifica nel caso di apposizione di uncancello sulla strada mediante la quale viene esercitato ilpassaggio, non può di per sé integrarespoglio o turbativa, occorrendo a tal fine l'ulteriore accertamento del prodursi dei sopra indicati effetti (ad esempio, perché ilcancello venga a restringere l'area destinata al passaggio, ovvero sia munito di serratura e non sia quindi facilmente apribile da qualunque persona transitante) (Cass. n. 3842/1985; n. 1825/2000). Il principio è esatto, ma nella sentenza impugnata non si leggono affermazioni in contrasto con esso.

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, la recinzione fu “chiaramente prospettata come già perfezionato spoglio del possesso”, richiamando in proposito la lettera, spedita dall’attuale ricorrente, del 23 agosto 2005 . La ricorrente censura la decisione, ma non si confronta con il complesso degli argomenti usati dalla corte di merito, nel cui ambito svolge un ruolo centrale proprio la lettera sopra indicata, che non è menzionata, nel motivo in esame, mentre in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, la ricorrente aveva l’onere di trascriverne anche il contenuto.

Gli altri profili di censura proposticon il motivo in esame sono del pari inammissibili. In quanto alla violazione dell’art. 18 del regolamento edilizio del Comune non si comprende in che cosa sia consistita la violazione, trattandosi di aspetto non considerato dalla decisione. Si deve aggiungere che il fatto che la recinzione era stata apposta per obbligo di legge non contraddice, di per sé, i fatti così come accertati dalla sentenza impugnata. Quanto alla violazione dell’art. 2700 c.c., la relativa deduzione concerne un profilo non menzionato dalla decisione.

Si deve aggiungere che la fede privilegiata dell’atto pubblico non riguarda la verità delle dichiarazioni rese dalle parti al notaio rogante, il che esclude anche in astratto la ricorrenza della denunziata violazione di legge. Il motivo, a un attento esame, non pone una censura di violazione di legge, ma attiene piuttosto alla ricostruzione del fatto, tant’è vero che la medesima circostanza è dedotta come vizio di omesso esame con il terzo motivo. Il secondo motivo denunzia omissione di pronunzia sulla domanda di reintegrazione del possesso così come proposta, che denunziava l’installazione di cancelli avvenuta nel 2006; e con riferimento a tale fatto fu chiesto che la reintegrazione avvenisse con la consegna delle chiavi da parte di Paleardi Carlo Giovanni, avente causa della MD S.r.l. (pag. 6 e 9 del ricorso).

Il secondo motivo è fondato. Nel caso di azione dispoglio esperita denunziando più atti materiali distanziati nel tempo, qualora il giudice li colleghi tra loro, ritenendoli espressione di un unico disegno teleologico, il relativo termine di decadenza decorre dal primo di tali atti, a meno che il ricorrente stesso non provi che si trattava di comportamenti autonomi e nonavvinti dal medesimo disegno. Ove, successivamente, il convenuto deduca - proponendo eccezione di decadenza dall'azione - l'esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento (Cass. n. 13116/2007).

Il principio riflette la regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l'anno utile per l'esperimento dell'azione possessoria, nel caso di turbativa o di spoglio posto in essere con più atti, decorre dal primo di essi quando quelli successivi siano tutti strettamente collegati e connessi, in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della stessa attività; quando invece ogni atto presenta caratteristiche sue proprie e si presta per la sua concludenza ad essere isolatamente considerato, il termine suddetto decorre dall’ultimo atto (Cass. n. 7865/1990; n. 7751/1995;

Cass. n. 1555/2005). La Corte d’appello ha deciso in applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo che lo spoglio si fosse consumato con l’apposizione della recinzione nel 2005, ravvisando la decadenza in rapporto a un fatto, che è tuttavia diverso da quello denunziato dalla ricorrente, che aveva ravvisato lo spoglio nell’apposizione di cancelli avvenuta in epoca successiva. In applicazione dei principi sopra indicati, ciò imponeva alla Corte d’appello una pronunzia esplicita in merito al collegamento fra i due atti, che nella sentenza è stata omessa.

In altre parole, la Corte avrebbe potuto riconoscere la decadenza solo a seguito del positivo accertamento che l’installazione dei cancelli costituiva “solo l’atto finale di una turbativa palesemente e pacificamente iniziata con l’apposizione di una recinzione” (pag. 8 del controricorso degli exsoci della MD). Il terzo motivo, il quale denunzia omesso esame di un fatto decisivo, è assorbito, in quanto riguardante la decorrenza dell’azione di spoglio, oggetto della omissione di pronunzia denunziata con il secondo motivo. È assorbito anche il quarto motivo, riguardante la regolamentazione delle spese di lite.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo stesso, e la causa rinviata innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché decida sulla domanda in conformità a quanto sopra. La stessa Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liqu