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Ordinanza — n. 32975/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; judgment extinguished without further ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32975/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the case. The underlying dispute involved a lawyer's fee claim against a service company, which had previously been partially reduced by the lower court. Since the appellant voluntarily renounced the recourse, the court deemed no further legal analysis necessary and dismissed the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the cassation proceeding, obviating the need for a decision on the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation jurisdiction lawyer fee dispute voluntary renunciation indennità di patrocinio riduzione della mercede d'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
artt. 702 ter cod. proc. civ
Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ.
art 92 cod. proc. civ
150/2011, accolse parzialmente l’opposizione riducendo l’entità della pretesa creditoria ad euro 8.815,00 e compensò le spese processuali ex art 92 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17394/2022 R.G. proposto da: PASQUALE ATTOLICO, elettivamente domiciliato in BARI, VIA VENEZIA 13, presso lo studio dell’avvocato LORENZO AMORUSO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro A.S.I (ASSISTENZA AI SERVIZI E ALL’ IMPRESE) S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in BARI, VIA F. CRISPI 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NOTARISTEFANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – avverso l’ordinanza n. 5722/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 30/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. Con atto di citazione la A.S.I. (Assistenza ai servizi e alle imprese) s.p. a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3329/2021 emesso dal Tribunale di Bari con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell’avv. Pasquale Attolico della somma di euro 34.783,37 a titolo di compenso professionale, interessi maturati ed esborso per ilparere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per l’attività svolta come patrocinatore nel procedimento iscritto al n. RG 15427/2012 del Tribunale di Bari. L’ingiungente resistette.

2. Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ. e 14 d. lgs. n. 150/2011, accolse parzialmente l’opposizione riducendo l’entità della pretesa creditoria ad euro 8.815,00 e compensò le spese processuali ex art 92 cod. proc. civ. nella misura di 1/2.

3. l’Avv. Pasquale Attolico ricorreva sulla base di sei motivi e A.S.I. (Assistenza ai servizi e alle imprese) s.p.a. resistevacon controricorso. Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controricorrente.

4. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così d