Cassation court allows appeal against appellate court's improper compensation of litigation costs due to lack of legal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Benevento Court of Appeal's decision to compensate litigation costs. The appellant argued that the lower court improperly awarded costs because he could not afford a lawyer, while the appellate court justified the award by noting the appellant's opposition to the traffic fine was unfounded. The court ruled that the appellate court's reasoning violated Article 92 of the Code of Civil Procedure because it relied on arguments that contradicted the final judgment on the merits, which was already binding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; The appellate court cannot compensate litigation costs based on arguments that contradict the final judgment on the merits, as such reasoning violates the principle of res judicata and fails to meet the statutory requirements for cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11861/2022 R.G. proposto da : DI PRISCO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MORONE; -ricorrente- contro PREFETTURAdi BENEVENTO -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n. 2184/2021 , pubblicata il 28/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Francesco Di Prisco ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2184/2021 del Tribunale di Benevento, che ha respinto il gravame da lui proposto contro la sentenza del Giudice di pace, che aveva sì accolto la sua opposizione alla irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ma aveva poi compensato le spese di lite “in considerazione del fatto che il ricorrente nel presente contenzioso poteva stare in giudizio senza l’ausilio di un professionista legale del quale pertanto si assume i relativi oneri”.
Il giudice d’appello ha osservato che, pur essendo la decisione di annullamento del verbale di contravvenzione coperta da giudicato e non potendo pertanto essere riformata, la motivazione di accoglimento non era condivisibile e ha pertanto ritenuto “quanto meno giustamente compensate le spese di giudizio di primo grado”. Il ricorrente ha depositato memoria. La Prefettura di Benevento non ha svolto difese nel presente giudizio. L’iniziale notificazione del ricorso, nulla perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, è stata validamente rinnovata all’Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso censura violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost.: è vero che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese ricorrendone gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste espressamente dall’art. 92 c.p.c. ma, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta in primo grado, in base alla diversa considerazione che l’opposizione – a suo giudizio infondata –avrebbe dovuto essere respinta. 1.1.
Il motivo è fondato. Il giudice d’appello ha motivato diversamente il provvedimento di compensazione delle spese, che il giudice di primo grado aveva basato sulla possibilità del ricorrente di agire il giudizio senza un difensore. La decisione di annullamento del verbale di contravvenzione era coperta da giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione ma, al riguardo, il giudice d’appello ha ritenuto che l’accoglimento si ponesse in contrasto con quanto provato documentalmente in giudizio e, pertanto, ha ritenuto “quantomeno giustamente compensate le spese di giudizio di primo grado, atteso che la domanda andava rigettata nel merito in prime cure, per cui è già molto per il ricorrente che il verbale sia stato annullato”.
Tale motivazione non integra i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., non potendo il giudice d’appello, a fronte della mancata impugnazione della decisione di merito, porre a fondamento della compensazione argomenti che non poteva esprimere alla luce del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda.
2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Benevento, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella