Italian Court dismisses appeal via decree due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The parties had previously engaged in litigation regarding a dispute, but the appellant voluntarily renounced the right to proceed. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Code, necessitating the immediate termination of the proceedings without further examination of merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the litigation, and the court must declare the case closed by decree without addressing the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: ROSSI GIULIANA, DE FABRITIIS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FUSCO che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA DI LORETO; - ricorrenti - contro DE FABRITIIS SILVIA, DE FABRITIIS MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL GOVERNO VECCHIO 115, presso lo studio dell’avvocato MONICA POGGIOLI che le rappresenta e difende; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.313/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ROSSI GIULIANA, DE FABRITIIS, accettata dalle controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 4499-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 4499-2024 Numero registro generale 4499/2024 Numero sezionale 1199/2025 Numero di raccolta generale 32911/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 17/12/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a