Decreto — n. 32909/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATO sul ricorso proposto da: MORRONE EPIFANIO, titolare e legale rappresentante della SOCIETA’ I.C.NETWORK, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI VISCO; - ricorrenti - Contro COMUNE DI MONDRAGONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA CIPULLO; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.4921/2023 pubblicata in data 20 novembre 2023; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da MORRONE EPIFANIO, titolare e legale rappresentante della SOCIETA’ I.C.NETWORK; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32909/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
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TO sul ricorso proposto da: MORRONE EPIFANIO, titolare e legale rappresentante della SOCIETA’ I.C.NETWORK, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI VISCO; - ricorrenti - Contro COMUNE DI MONDRAGONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA CIPULLO; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.4921/2023 pubblicata in data 20 novembre 2023; Il presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da MORRONE EPIFANIO, titolare e legale rappresentante della SOCIETA’ I.C.NETWORK; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1300,00 per compensi + 200,00 per esborsi. RG 3342-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 3342-2024 Numero registro generale 3342/2024 Numero sezionale 1198/2025 Numero di raccolta generale 32909/2025 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai Data pubblicazione 17/12/2025 difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l