Cassation court allows appeal against late filing due to coronavirus suspension of procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the first ground of appeal, ruling that the six-month deadline for filing the appeal was validly suspended by the coronavirus emergency measures. The lower appellate court had incorrectly declared the appeal inadmissible because it was filed after the nominal deadline expired. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded to the Court of Appeal of Genoa for a new decision on the merits and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, co. 1, cod. proc. civ.; Art. 83 d.l. n. 18/2020; Art. 36, co. 1, d.l. n. 23/2020: The extraordinary suspension of procedural terms due to the coronavirus emergency extends the time limit for filing an appeal, rendering an appeal filed within the extended period timely despite exceeding the standard deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2697/2023 R.G. proposto da: BRACCO RICCARDO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI FERRANDO e ALDO PREVOSTO con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori; –ricorrente – contro BRIVIO MONICA, BRIVIO MARINA, BRIVIO LORETTA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO VOLO RANCATI, rappresentate e difese dall’avvocato ADAMO BIOLO giusta procura in atti; –controricorrenti – LIGAROTTI GUIDO, LIGAROTTI ANNA, GALIMBERTI GIUSEPPE -intimati- avverso la sentenza n. 1264/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO. Osserva:
1. Riccardo Bracco, premettendo di aver stipulato con Guido Ligarotti, in proprio e quale procuratore delle sorelle Sandra, Walterina e Anna Ligarotti, un contratto preliminare di compravendita con cui i Ligarotti avevano promesso di vendergli un’unita immobiliare sita nel Comune di Ospedaletti, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Imperia i promittenti venditori chiedendo, stante l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare per mancato avveramento dellacondizione di cui agli artt. 3 , lett. b) , e 6 del contratto, condannarsi i convenuti , in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 100.000,00 versata dall’attore in relazione al predetto contratto.
Si costituirono Monica, Marina e Loretta Brivio, quali eredi di Sandra Ligarotti, contestando la fondatezza della domanda attorea e sostenendo di aver esercitato legittimamente il diritto di recesso, trattenendo la caparra di € 100.000,00. Si costituirono anche Guido Ligarotti, Anna Ligarotti e Giuseppe Galimberti, quest’ultimo quale erede di Walterina Ligarotti, sostenendo difese analoghe a quelle degli altri convenuti. Il Tribunale di Imperia rigettò la domanda attorea ritenendo che i convenuti, stante l’inadempimento di Riccardo Bracco, avessero correttamente esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare, con conseguente diritto all’incameramento della caparra confirmatoria.
2. La Corte d’appello di Genova, adita da Riccardo Bracco,dichiarò – con la sentenza richiamata in epigrafe - inammissibile l’appello ritenendo l’impugnazione tardiva ex art. 327, co. 1 , cod. proc. civ. poiché dalla data della pubblicazione della sentenza gravata, 13.02.2020, a quella della notifica dell’atto d’appello via pec agli appellati (avvenuta il 9 e 10 novembre 2020) sono decorsi più di sei mesi anche considerata la sospensione feriale dei termini 3. Ha proposto ricorso per cassazione Riccardo Bracco fondato su quattro motivi, illustrati da memoria. Hanno resistitocon controricorso Monica, Marina e Loretta Brivio. Sono rimasti intimati Guido Ligarotti, Anna Ligarotti, Giuseppe Galimberti.
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ.,avendo la Corte distrettuale errato nel ritenere tardivo l’appello, stante che i termini processuali per l’impugnazione erano stati sospesi dal 9/03/2020 all’11/05/2020 a causa dell’emergenza coronavirus. A tal riguardo il ricorrente specifica che la sentenza del Tribunale di Imperia era stata depositata il 13/02/2020 e mai notificata da controparte, derivando da ciò l’applicazione del termine lungo di sei mesi per l’appello che, tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini per l’anno 2020 (emergenza coronavirus) dal 9/03/2020 all’11/05/2020 e della sospensione per il periodo feriale dall’1/08/2020, andava a scadere il 16/11/2020 (lunedì) . L’atto di appello , quindi, notificato il 9/11/2020, era tempestivo.
5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 4 , cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul primo motivo d’ appello , afferente al mancato avveramento della condizione di cui all’art. 3), lett. b) , del contratto preliminare del 16/11/2009, che riguarda l’approvazione da parte delle autorità competenti del progetto di ristrutturazione e frazionamento dell’immobile.
6. Con il terzo viene denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 4 , cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello, con il quale si era dedotto che il termine per l’adempimento avrebbe dovuto essere fissato dal giudice, ai sensi dell’art183 cod. civ. e non determinato dalla parte.
7. Con il quarto motivo viene denunciataviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1 , n. 4 , cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello , con il quale si era dedotto che il ricorrente non aveva potuto incolpevolmente adempiere all a propri a obbligazione, non avendoottenuto il necessario finanziamento bancario, ai sensi dell’art. 6 del contratto preliminare.
8. Il primo motivo è fondato. La sentenza del Tribunale venne depositata il 13 febbraio 2020; la notifica dell’atto d’appello risale al 9 e 10 novembre 2020; il termine lungo semestrale sarebbe, pertanto, venuto a scadere solo il 16 novembre 2020 (il 15 era domenica), dovendosi tener conto della sospensione straordinaria per l’emergenza coronavirus dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36, co. 1, d.l. n. 23/2020), oltre a quella ordinaria per il rispetto del periodo feriale. Degli altri motivi non è consentito il vaglio, trattandosi della riproposizione delle censure d’appello, sia pure sotto l’improprio richiamo al vizio dell’omesso esame, non esaminate dalla Corte di merito per avere questa erroneamente ritenuto tardivo l’appello e che dovranno ovviamente esserlo in sede di rinvio restitutorio.
Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesedel presente giudizio di leg