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Ordinanza — n. 32697/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lawyer's fee award in divorce case, ruling facts clearly established.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32697/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Stefania Montanino's appeal against a lower court ruling that reduced her lawyer's fees from €13,530.20 to €12,332.97 in a divorce dispute. Montanino argued her lawyer's pre-trial work was merely complementary to the judicial proceedings, but the appellate court found the services distinct and substantial enough to warrant a separate fee. The supreme court upheld the lower court's factual findings on the nature and value of the legal services rendered, dismissing the claim for a new assessment of the facts.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/2002, art. 85; c.p.c., art. 360, n. 3: The court rejects an appeal alleging violation of the distinction between extrajudicial and judicial activities when the lower court has factually verified the autonomy and value of the services rendered.

Parole chiave

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lawyer fees divorce proceedings extrajudicial services judicial complementarity Cassation appeal fee reduction procedural dismissal indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115/2002, art. 85
115 del 2002, art. 85, in relazione all’art.
c.p.c., art. 360, n. 3
85, in relazione all’art. 360, n.
c.p.c., art. 380-bis, comma 1
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
c.p.c., art. 380-bis, comma 2
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
c.p.c., art. 96, comma 4
380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
art. 36 Cost
e dell’art. 36 Cost., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art.
art. 360 c.p
85, in relazione all’art. 360, n.
art. 96 c.p
380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni unite n. 28540/2023
al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10380/2022 R.G. proposto da : MONTANINO STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO CANI; -ricorrente- contro SIMONA SOLENGHI -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 238/2022 , pubblicata il 3/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Stefania Montanino ha proposto opposizione al decreto che le ha ingiunto il pagamento di euro 13.530,20, pari al 50% del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte dall’avvocato Simona Solenghi in relazione al conflitto personale e patrimoniale tra l’opponente e il marito.

L’opponente ha contestato l’attività indicata, deducendo che non era stata un’attività stragiudiziale autonoma e distinta, ma pregiudiziale a quella giudiziale, nella quale era stata assistita soltanto dall’altro avvocato; ha contestato altresì l’eccessività della somma richiesta e alcune delle voci, eccependo di avere già corrisposto la somma di euro 5.150. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 318/2016, ha rigettato l’opposizione.

2. La sentenza è stata impugnata da Stefania Montanino. Con la pronuncia n. 238/2022 la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto l’appello e, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato l’appellante al pagamento della minor somma di euro 12.332,97.

3. Avverso dettasentenza ricorre per cassazione Stefania Montanino. L’intimata Simona Solenghi non ha svoltodifese. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi:

1) il primo motivo lamenta “violazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 85, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., connessione e complementarietà tra l’attività stragiudiziale e quella giudiziale”: l’attività svolta dall’avvocato Solenghi era strettamente connessa/complementare all’attività giudiziale svolta, il che risulta dalla stessa ammissione di Solenghi che, in una sua memoria di primo grado, ha evidenziato che dopo il maggio 2009 “a seguito delle arbitrarie e inaspettate decisioni del marito, Montanino era entrata in uno stato di profondo smarrimento e depressione ( … ) e nell’ottobre 2009 era naufragata la possibilità di addivenire al deposito di una separazione consensuale nonché alla definizione dei rapporti societari e immobiliari”, affermazioni dalle quali si ricava che le questioni affrontate dalle professioniste erano unitarie, avendo il giudizio di separazione due obiettivi, il vivere separati e la questione degli alimenti, necessariamente influenzata dalla risoluzione di aspetti patrimoniali tra i coniugi; l’odierna parte intimataha ancora ammesso in una memoria che la sua attività era consistita anche “in un’attività giudiziale svolta formalmente solo dall’avvocato Arata”;

2) il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione del d.m. 127/2004, artt. 5 e 6, degli artt. 10 e 115 c.p.c. e dell’art. 36 Cost., omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., liquidazione dei compensi, valore della causa”: si ribadisce che non è possibile distinguere quale fosse la specifica attività rivolta all’esito del giudizio di separazione e quale fosse l’attività che esulava da tale obiettivo; in ogni caso, la Corte d’appello non ha esplicitato le ragioni per cui alla controversia fossero applicabili i criteri massimi del d.m. 127/2004, quando era invece onere dell’opposta provare le circostanze in base alle quali dovevano applicarsi i diritti e onorari massimi dello scaglione da lei determinato, senza che fosse necessario per la ricorrente contestare ogni singola voce; il giudice d’appello ha poi applicato lo scaglione da € 103.300,01 a 258.300,00,valore che se poteva essere riferito all’attività di separazione non poteva valere per l’attività stragiudiziale, il cui valore era da individuare nella minor somma di euro 10.000,00.

I motivi non possono essere accolti. È inammissibile la denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non essendo tale vizio denunciabile in base alla nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. I motivi sono poi inammissibili laddove chiedono alla Corte un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto in contrasto con gli accertamenti operati dal giudice d’appello, in particolare per quanto concerne il carattere di autonomia e non assoluta complementarietà dell’attività svolta dall’avvocato Solenghi rispetto all’attività relativa al giudizio di separazione svolta dalla collega di studio avvocato Arata.

La sentenza impugnata ha infatti osservato come le prestazioni svolte dall’avvocato Solenghi, per l’intensità e la protrazione per lungo tempo non avessero carattere assolutamente preliminare rispetto alla causa di separazione, e ciò anche a voler accedere alla diversa collocazione temporale della causa medesima prospettata dalla ricorrente (v. le pagg. 7 ss. del ricorso e 3 ss. della memoria) . È poi incensurabile l’individuazione del valore della causa sul quale parametrare i compensi liquidati, avendo la sentenza impugnata messo in evidenza come lo scaglione fosse frutto delle stesse indicazioni provenienti da missive della ricorrente, nell e qual i si indicava l’ammontare di quanto si attendeva di ricevere dal coniuge a seguito della separazione.

Quanto alle prestazioni rese, va osservato che il giudice di merito, anche in questo caso con accertamento in fatto, come tale non censurabile in questa sede, ha evidenziato come la prova della loro esecuzione scaturisse dalla documentazione versata in atti e proprio dallo scambio di missive intercorso tra cliente e avvocato, nonché con il difensore del coniuge della ricorrente. La sentenza ha, senza limitarsi a dare fede al solo contenuto della parcella vistata dal Consiglio dell’ordine, verificato in concreto l’effettivo compimento delle prestazioni oggetto di causa, non senza provvedere a una puntuale rideterminazione del compenso.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c. Sussistono,ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma