Italian Court corrects Cassation order regarding lawyer fee allocation to opposing counsel instead of clients.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous ruling that incorrectly allocated court costs to the opposing parties rather than their legal representatives. The material error stemmed from an omission in the text specifying that fees should be distributed to the lawyers of record for each opposing party. The court applied the principle of material error correction to fix this clerical mistake, ensuring the financial liability was directed to the correct recipients as intended by the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The court may correct material errors in judgments, including omissions of necessary statutory provisions, without liquidating costs in administrative proceedings where no party victory exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sui ricors i per correzione di errore materiale iscritt i al n. 15112/2025 R.G. a seguito didecreto presidenziale del 17.7.2025: nel procedimento tra le parti MORETTI FRANCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ARIETA unitamente all'avvocato CARMINE ALESSANDRO ARIETA ; -già ricorrente- contro PETRONIO VINCENZO (deceduto) e per lui quale erede PETRONIO ERMINIO, rappresentato d a ll’avvocato MAURIZIO MAGRIN ; -già controricorrente- nonchécontro LA MILZA FERDINANDO e LA MILZA GAETANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UMBERTO SABA 44, presso lo studio dell’avvocato MARIALUISA TOZZI , rappresentat i e difes i dall'avvocato BENEDETTO BARRA; -già controricorrenti- relativamente al l’ ordinanza d ella CORTE DI CASSAZIONE n. 15708/2025,pubblicata il 12. 6. 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che con l'ordinanza n. 15708/2025 del 22.5/12.6.2025 questa Corte ha respinto il ricorso di Moretti Franca avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6029/2023, depositata il 25.9.2023, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali del procedimento n. 23898/2023 RG, pari ad € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% in favore di ciascun controricorrente (Petronio Vincenzo al quale é subentrato l'erede Petronio Erminio;
La Milza Ferdinando e La Milza Gaetano), nonché di € 3.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3° , c.p.c. e dell'ulteriore somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle a mmende, dando atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento. da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto; rilevato che il Presidente della seconda sezione, su sollecitazione dei difensori antistatari di Petronio Vincenzo, avvocato Maurizio Magrin, e di La Milza Ferdinando e La Milza Gaetano, avvocato Benedetto Barra, ai fini della sollecita correzione d'ufficio dell'errore materiale contenuto nel suddetto provvedimento, ha fissato il 23.7.2025 l'adunanza camerale del 18.11.2025 con provvedimento ritualmente comunicato alle parti (per Petronio Vincenzo al subentrato erede Petronio Erminio); considerato che con l'ordinanza n. 15708/2025 del 22.5/12.6.2025 di questa Corte, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente Moretti Franca è stata condannata al pagamento delle spese processuali del procedimento n. 23898/2023 RG, pari ad € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% in favore di ciascun controricorrente (Petronio Vincenzo;
La Milza Ferdinando e La Milza Gaetano), benché i legali antistatari dei controricorrenti, l'avvocato Maurizio Magrin per Petronio Vincenzo, e l'avvocato Benedetto Barra per La Milza Ferdinando e La Milza Gaetano, avessero fatto richiesta sia nel controricorso, che nella memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., di distrazione in loro favore delle spese processuali; ritenuto, pertanto, che de ve essere ordinata la correzione dell'errore materiale contenuto nella menzionata ordinanza per avere disposto la condanna alle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, anziché in favore dei rispettivi difensori antistatari, che avevano formulato a tal proposito tempestiva istanza di distrazione delle stesse; rilevato, infatti, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Cass. ord. 11.1.2024 n.1125;
Cass. ord. 29.12.2021 n. 41931; Cass. ord. 23.12.2022 n.37666; Cass. ord. 29.12.2021 n.41931; Cass. ord. 21.12.2021 n.41093; Cass. ord. 28.9.2021 n.26253; Cass. ord. 26.3.2019 n.8436); considerato, infatti, che le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 16037 del 7.7.2010, occupandosi dell'istanza di distrazione delle spese di lite, hanno posto l'accento sull'esigenza di salvaguardare l'effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dalla Costituzione all’art. 111, comma 2), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. sent. 3.11.2008, n. 26373) impone al giudice (anche nell'interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa; rilevato che le S ezioni unite hanno , quindi , aderito ad un ampliamento della procedura di correzione dell'errore materiale, in particolare quanto all'omissione, facendo leva soprattutto sul carattere "necessitato" dell'elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell'atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, avrebbero dovuto essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo, ed estendendola quindi a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale; evidenziato, altresì, che le stesse Sezioni unite (con la sentenza n. 29432 del 14.11.2024) hanno recentemente chiarito –a risoluzione di precedente contrasto - che n el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica; considerato, quindi , che la menzionata ordinanza va corretta nel dispositivo nel senso che, dove relativamente ai beneficiari della condanna alle spese processuali é scritto “in favore di ciascun controricorrente”, debba leggersi ed intendersi “da distrarre in favore di ciascuno dei legali antistatari dei controricorrenti, l'avvocato Maurizio Magrin per Petronio Vincenzo, al quale é subentrato l'erede Petronio Erminio, e l'avvocato Benedetto Barra per La Milza Ferdinando e La Milza Gaetano”; rilevato che ai sensi dell'art. 288, comma 2° , c.p.c. la presente ordinanza va annotata sull'originale dell'ordinanza corretta.
P.Q.M La Corte dispone la correzione dell'ordinanza n. 15708/2025 del 22.5/12.6.2025 di questa Corte, nel senso che dove nel dispositivo, relativamente ai beneficiari della condanna alle spese processuali, é scritto “in favore di ciascun controricorrente”, debba leggersi ed intendersi “da distrarre in favore di ciascuno dei difensori antistatari dei controricorrenti, l'avvocato Maurizio Magrin per Petronio Vincenzo, al quale é subentrato l'erede Petronio Erminio, e l'avvocato Benedetto Barra per La Milza Ferdinando e La Milza Gaetano”.
Visto l'art. 288, comma 2° , c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ai conseguenti adempimenti in ordine all’