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Ordinanza — n. 32532/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes vice-prefect's delegation validity and necessity defense failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32532/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the defense counsel formally withdrew the case on December 5, 2025. Although the appellant argued the vice-prefect lacked authority to issue the traffic fine without specific delegation and that a necessity defense existed, the procedural withdrawal took precedence. Consequently, the court ruled that no further examination of the substantive legal issues regarding the prefect's powers or the traffic violation was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, 2, 14 comma 1 d.lgs. 139/2000; Art. 204 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the party's representative formally renounces the appeal, rendering further examination of the merits or procedural defects unnecessary.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings vice-prefect delegation traffic violation fine state of necessity defense guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione sorpasso non consentito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 2, 14 comma 1 of D.Lgs. n. 139/2000
35339 del 28/1/2019, e dell’art. 12 delle preleggi.
Art. 204 c.p.c.
139/2000, dell’art. 204 c.d.s., nonché del decreto prefettizio prot.
Art. 12 of the Preliminaries
35339 del 28/1/2019, e dell’art. 12 delle preleggi.
Art. 390, para. 3 of the Civil Procedure Code
Poiché la parte intimata non ha svolto difese in questa sede, non è necessario verificare il rispetto dell’onere di comunicazione di cui all’art. 390, comma terzo, cod.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175/2015
13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass.
Cass. n. 34025/2023
23175/2015; Cass. n. 34025/2023).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 7208 / 20 23 , propost o da: ALOI GIOVANNI, rappresentato e difes o , per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ALBERTO PROSPERINI, presso il quale è elettivamente domiciliatoin ROMA, CIRCONV.NE CLODIA, N. 80 -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Roman. 13316 /2022 , pubblicata il 14settembre 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Il giudice di pace di Roma respinse l’opposizione proposta da Giovanni Aloi avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia notificatagli il 2 marzo 2020, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione dell’art. 157, commi 2/8, del codice della strad a, per aver egli sostato con l’auto al centro della carreggiata. La pronunzia fu appellata innanzi al Tribunale di Roma che, con la sentenza in epigrafe, respinse il gravame. Per quanto in questa sede ancora di interesse, il giudice dell’impugnazione ritenne valida l’ordinanza, quantunque sottoscritta dal Viceprefetto, essendo quest’ultimo munito di delega con il quale gli era stata conferita la dirigenza «dell’area funzionale afferente al sistema sanzionatorio amministrativo».

Circa il merito della violazione, poi, osservò che l’accertamento doveva ritenersi legittimo quantunque l’infrazione non fosse stata immediatamente contestata al trasgressore, poiché egli stesso aveva ammesso di essersi temporaneamente allontanato dal veicolo. Rilevò, infine, che l’Aloi aveva eccepito la scriminante dello stato di necessità, consistito in un guasto del mezzo, offrendosi di provarlo tramite la deposizione testimoniale del figlio, ma non aveva ritualmente formulato tale richiesta, disattesa dal giudice di pace nella fase istruttoria, in sede di precisazione delle conclusioni davanti al medesimo; in ogni caso, la prova era volta a dimostrare che egli aveva lasciato sul parabrezza un bigliettino che attestava il guasto, circostanza, tale ultima, non idonea a dar prova dell’effettiva incapacità del veicolo di marciare.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Aloisulla base di un unico motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. Considerato che:

1. L’unico mezzo di impugnazione denun c ia v iolazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 14,comma 1, del d. lgs. n. 139/2000, dell’art. 204 c.d.s., nonché del decreto prefettizio prot. n. 35339 del 28/1/2019, e dell’art. 12 delle preleggi. La decisione impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto valida l’ordinanza-ingiunzione, quantunque emessa dal viceprefetto. Il ricorrente assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere al riguardo sufficiente l’incarico dirigenziale conferito, rilevando che esso comport ava ex se il potere di emanare i provvedimenti di spettanza; sostiene che, al contrario, nella delega di funzioni non era compreso il potere di emanare le ordinanze- ingiunzione.

Alviceprefetto, infatti, a norma dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, competono la gestione dei procedimenti e delle attività in materia di violazione delle norme, oltre alla rappresentanza dell’ente in giudizio nelle relative materie, ma il potere di adottare il provvedimento sanzionatorio, salvo che non gli sia conferito da apposita delega, nella specie mancante. Il ricorrente, infine, assume che il tribunale avrebbe errato nell’interpretazione della delega conferita al viceprefetto, sollecitandone una rimeditazione che consenta di appurare che la stessa aveva ad oggetto attività diverse da quella di emanazione delle ordinanze-ingiunzioni.

2. In via preliminare, va osservato che il 5 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Sulla base della procura speciale allegata al ricorso, il predetto difensore risulta munito del potere di rinunciare agli atti. Poiché la parte intimata non ha svolto difese in questa sede, non è necessario verificare il rispetto dell’onere di comunicazione di cui all’art. 390, comma terzo, cod. proc. civ.; alla rinuncia consegue, pertanto, l’effetto estintivo del presente giudizio. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 34025/2023). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione .

Così deciso in Roma, nella c