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Ordinanza — n. 32524/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against default judgment, ruling creditor failed to prove payment despite delivery proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32524/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Sigiltech SRL against a default judgment ordering payment to Daniele Lucci. While the appellant argued that a parallel lawsuit recognized their damages, the court held this was inconclusive because it did not address the specific issue of non-delivery damages. The court ruled that since Lucci proved delivery, the burden shifted to Sigiltech to prove payment, which they failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 966 c.p.c.; Art. 1367 c.c.: Where the creditor proves the delivery of goods, the burden of proving payment shifts to the debtor, and a separate judgment on unrelated damages does not satisfy this evidentiary requirement.

Parole chiave

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burden of proof default judgment payment proof delivery established contractual damages fatture impagate tardivo pagamento delle spese pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo si censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11934/2021 R.G. proposto da: SIGILTECH SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95 presso lo studio dell’avvocato MICHELE GIANNASIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro DANIELE LUCCI, titolare della ditta DL. PLASTOTECH , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio degli avvocati ROBERTO DELLA VALLE e ANNAROSA CHIRIATTI, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5214/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva:

1. La s.r.l. Sigiltech propose opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di Daniele Lucci, titolare della ditta individuale D.L. Plastotech, della somma di € 40.595,84 per i l mancato pagamento di alcune fatture riferite al contratto di fornitura di buste, stipulato fra le partiil 30/03/2012. L’opponente sostenne in via principale l’esatto adempimento nei pagamenti, nonché l’inadempimento di controparte; chiese , pertanto , la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque, in via subordinata, l’eventuale compensazione del maggior credito vantato.

A sua volta la Sigiltech aveva in precedenza citato l’opposto innanzi al medesimo Tribunalechiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento al contratto “de quo”. Si costituì l’opposto contestando le domande, deduzioni ed eccezioni di parte avversa. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, rilevato l’inadempimento dell’opposto, siccome accertato nell’altro giudizio pendente fra le parti , accolse la domanda principale formulata dall’opponente e revocò il decreto ingiuntivo opposto.

2. La Corte d’appello di Roma accolse – con la sentenza richiamata in epigrafe - l’appello proposto da Lucci Daniele e, in riforma del la sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione della Sigiltech s.r.l. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza per quel che qui possa ancora rilevare: - le ragioni creditorie del Lucci dovevano essere riconosciute , non essendo stata raggiunta la prova dell’estinzione del debito; - l’eccezione di inadempimento sollevata dalla Sigiltech non poteva considerarsi conferente, poiché nell’altro giudizio parallelo il Tribunale aveva riconosciuto il solo danno patrimoniale corrispondente alla maggiore somma sostenuta per portare a compimento la commessa a mezzo di altro fornitore…,ed i danni non patrimoniali per lesione dell’immagine commerciale della società (con conseguente perdita di chance di aggiudicazione di altre commesse da parte di Poste Italiane): dunque non risulta operato alcun riferimento ad un danno da mancata consegna del materiale alla committente - era emerso dagli atti di causa che le penali applicate da Poste Italiane per i ritardi nella consegna del prodotto erano state pagate direttamente dal Lucci; - non poteva essere accolta l’eccezione di compensazione avanzata dall’appellata,essendo controversa l’esistenza del controcredito opposto in compensazione.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma s.r.l. Sigiltech ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , ulteriormente illustrati da memoria. Ha resistitocon controricorso Daniele Lucci.

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 , cod. proc. civ., per aver la Corte distrettuale operato una ricognizione erronea delle anzidette norme , stante che nell’ipotesi di eccezione di inadempimento l’inversione dell’onere della prova prevede che sia il creditore che agisce in giudizio a dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore basta allegare l’inadempimento della controparte; circostanza, nel caso di specie, non solo provata documentalmente ma altresì confermata dall’altra decisione.

I giudici di secondo grado, dunque, avrebbero dovuto ritenere conferente e fondata l’eccezione d’inadempimento in quanto quello che rilevava ai fini del decidere era l’inadempimento in sé e per sé considerato cioè la mancata o inesatta prestazione indipendentemente da come l’inadempimento fattualmente si fosse manifestato 5. Con il secondo motivo si censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per aver la Corte d’appello fatto mal governo dei principi regolatori l’onere della prova e, in particolar modo del c.d. principio di prossimità della prova in base al quale il creditore può limitarsi a provare l’esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell’adempimento; ma qualora costui, com’è avvenuto nel che ci occupa, offra la relativa dimostrazione, l’onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore 6.

I due motivi, tra loro osmotici, sono infondati. La Corte di appello di Roma, alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ha adeguatamente spiega to che il Lucci aveva provato la fornitura delle buste mediane la produzione delle bolle di consegna, la Sigiltech aveva affermato diavere pagato il corrispettivo afferente solo a due fatture (le numero 43 e 45); tuttavia la documentazione prodotta al fine di dimostrare l’asserito pagamento non era dimostrativa di esso, nel mentre il corrispettivo di cui alle fatture nn. 75 (in parte), 76, 78, 83 e 88, per stessa ammissione dell’appellata, non era stato pagato.

Nell’altra causa era stato riconosciuto in favore della Sigiltech il risarcimento del danno patrimoniale riguardante il maggior costo affrontato per portare a compimento la commessa alla quale, a sua volta, si era obbligata nei confronti di Poste Italiane, nonché quello per lesione dell’immagine commerciale di questa, con conseguente perdita di chance. Di conseguenza, non essendovi statuizione alcuna per danno da mancata consegna, l’evocazione dell’altra statuizione risultava inconferente. Infine, era rimasto provato che le penali applicate da Poste Italiane erano state pagate direttamente dal Lucci.

Alla luce di quanto sopra riportato il richiamo operato dalla ricorrente ai principi in materia di riparto dell’onere della prova non può darle ragione. Provata la consegna delle buste lavorate sarebbe stato onere della Sigiltech, debitrice del corrispettivo, dimostrare di aver pagato. Una tal prova non risulta essere stata fornita, in parte per stessa ammissione della ricorrente e per altra parte sulla base dello scrutinio probatorio, in questa sede non censurabile, della Corte laziale. Infine, ad ammettere ritardo della consegna, il danno esposto (le penali applicate da Poste Italiane) era stato sopportato dal Lucci.

7. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della partecontroricorrente.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stes