Cassation court declares case extinct due to withdrawal of both main and incidental appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the formal withdrawal of both the main appeal and the incidental appeal by the parties. The plaintiffs, representing their deceased client, and the defendants mutually relinquished their right to pursue the case before the supreme court. Consequently, the court issued a decree terminating the litigation without addressing the underlying merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of both the main and incidental appeals by the parties results in the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: URSINI PIETRO, deceduto nelle more del giudizio e per lui, in qualità di eredi URSINI MICHELE, URSINI PIERFRANCESCO, COLAMONICA MARIA, URSINI GIANLUCA, URSINI STEFANO MARIA rappresentati e difesi dagli avvocati URSINI MICHELE, URSINI PIERFRANCESCO; - ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale - contro PARTIPILO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11 presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO ZECCA che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Bari resa nel giudizio n.rg 6958/2019 pubblicata in data 17 aprile 2021;
Il Presidente titolare Letto l’atto di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 16665-2021 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 16665-2021 Numero registro generale 16665/2021 Numero sezionale 1197/2025 Numero di raccolta generale 32254/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 11/12/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a