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Decreto — n. 32231/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Decreto — n. 32231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, TI.FA.EDILIZIA SRL, had previously challenged a second-instance judgment against the condominium but subsequently renounced the litigation. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and that no further action on litigation costs was necessary since the respondent had not engaged in defense activities.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal litigation costs civil procedure code rimborso delle spese compensazione nel fallimento riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: TI.FA.EDILIZIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO ROGNONI; - ricorrente - Contro CONDOMINIO VIA CHIGHIZOLA N.20 IN GENOVA; - intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova, n.687/2024 pubblicata in data 10 maggio 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da TI.FA.EDILIZIA SRL; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Il Presidente titolare Felice Manna RG 25913-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a