Italian Supreme Court allows material error correction to quantify missing court costs in a civil appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed a request to correct a material error in a previous order regarding the quantification of litigation costs. Tegra Costruzioni sought this correction because the original order declared the costs but failed to specify the exact monetary amount, despite the reasoning indicating the costs should follow the losing party. The Court ruled that in the absence of explicit legislative guidance, the proper remedy for missing cost quantification is the material error correction procedure under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, if a judgment declares the allocation of costs without quantifying them, the interested party must utilize the material error correction procedure to obtain the specific amount.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05421/2025 R.G. proposto da TEGRA COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Augusto Romeo, nel cui studio in Reggio Calabria, via G. De Nava, n. 122, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – Contro I.CO.GE.VA. SUD S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Albina Nucera ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Calabrese in Roma, via Ulpiano, n. 29; - controricorrente - avverso l’ordinanza n. 8723/2022 della Corte di Cassazione depositata il 17/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari.
Oggetto: correzione errore materiale MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società Icogeva Sud s.r.l. propose ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Reggio Calabria 10 settembre 2020, n. 593, che aveva rigettato l'appello da essa proposto, mentre resistette con controricorso Tegra costruzioni s.r.l. in amministrazione giudiziaria. Con ordinanza n. 8723/2022, depositata il 17/3/2022, questa Corte dichiarò il ricorso inammissibile, stabilendo, in motivazione, che le spese avrebbero seguito la soccombenza e sarebbero state liquidate nel dispositivo.
Poiché il dispositivo non indica a quanto ammontino le spese del giudizio, Tegra Costruzioni s.r.l. ha proposto il presente ricorso per correzione di errore materiale, onde ottenere la quantificazione mancante. Orbene, in caso di omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. A tal riguardo si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16415 del 21/6/2018, con la quale hanno stabilito che, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione (anche Cass., Sez. 3, 13/11/2018, n. 29029).
In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel dispositivo della sentenza, pur essendo stata dichiarata la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, conformemente a quanto affermato in motivazione, nulla è indicato sulla quantificazione delle spese. P.Q.M La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 08723/2022, del 3/12/2021, pubblicata il 17/3/2022, sia apportata la seguente integrazione: nel dispositivo, a p. 3, dopo le parole «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro» sia aggiunta:
«2.500,00 + 200,00»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da correggere. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di con