Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the mandatory 40-day period. The proceedings involved Giancarlo Di Egidio and Fausta Di Massimantonio against Alfredo Montefusco, where the appellant's silence was interpreted as a formal waiver of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13291/2023 R.G. proposto da: DI EGIDIO GIANCARLO, DI MASSIMANTONIO FAUSTA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI DI LIBERATORE -ricorrenti- contro ALFREDO MONTEFUSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO RUSSO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5394/2022 depositata il 20/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13291/2023 Numero sezionale 1190/2025 Numero di raccolta generale 32100/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 05/12/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 13291/2023 Numero sezionale 1190/2025 Numero di raccolta generale 32100/2025 Data pubblicazione 10/12/2025