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Ordinanza — n. 32049/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against public housing eviction by suspending civil procedure deadlines during emergency decree period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32049/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the appeal, ruling it untimely. The appellant argued that emergency decrees suspended civil procedure deadlines, extending the appeal window beyond the lower court's calculation. The court agreed, applying the suspension period to the appeal deadline and finding the filing timely.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 83 co. 2 d.l. n. 18/2020; Art. 36 co. 1 d.l. n. 23/2020: The suspension of civil procedure deadlines mandated by emergency decrees applies to appeal periods, requiring a corresponding deferral of the expiration date.

Parole chiave

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civil procedure deadlines emergency decree suspension appeal timeliness public housing eviction Cassation review aiuto a domicilio vita attiva e autonoma edilizia abitativa agevolata

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 9/10/2019 e che il ricorso in appello erastato depositato solo il 9/06/2020, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.
Art. 83 co. 2 d.l. n. 18/2020
Ha considerato non rilevante, ai fini del computo, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del d.l.
Art. 36 co. 1 d.l. n. 23/2020
27/2020, e prorogata dal l’art. 36 del d.l.
art. 327 c.p
Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 9/10/2019 e che il ricorso in appello erastato depositato solo il 9/06/2020, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.
artt. 327 c.p
- L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 327 c.p.c., 83 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14727/2022 R.G. proposto da IMPROTA SIMONA, difesadall’avvocato CRESTI ALESSANDRO ; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE; -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 8058/2021 depo- sitata il 03/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia trae origine dall’occupazione, da parte della ricorrente, di un immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, occupazione ritenuta abusiva da Roma Capitale.

Secondo quanto riferito dalla ricorrente, ella abita in tale immobile sin dal 2006, ove era stata ospitata dall’allora assegnataria Mariana Sensoli, in cambio di assistenza a motivo dell’età e delle condizioni di salute di costei. Alla morte della signora Sensoli, la ricorrente era rimasta nell’alloggio per la difficoltà di reperire altra sistemazione. A seguito dell’accertamento dell’occupazione senza titolo, avvenuto il 12/07/2012 mediante verbale della Polizia Municipale, Roma Capitale ha emesso nei confronti della ricorrente una ordinanza ingiuntiva per il pagamento di una somma pari a € 25.999,20, notificata in data 3/06/2017.

La ricorrente ha proposto opposizione, deducendo la violazione del principio di specialità di cui all’art. 9 l. n. 689/1981, lo stato di necessità, la prescrizione dell’illecito e l’eccessività della sanzione pecuniaria applicata. Il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato l’opposizione con sentenza del 9/10/2019. In sede di appello, la Corte territoriale ha ritenuto preliminare e assorbente la questione della tempestività dell’appello. Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 9/10/2019 e che il ricorso in appello erastato depositato solo il 9/06/2020, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.

Ha considerato non rilevante, ai fini del computo, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, e prorogata dal l’art. 36 del d.l. n. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020, così dichiarando l’inammissibilità dell’appello. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo. Rimane intimata l’amministrazione pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 327 c.p.c., 83 del d.l. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020, e 36 del d.l. n. 23/2020, convertito con l. n. 40/2020.

La parte ricorrente contesta la pronuncia della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, rilevando che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado il 9/10/2019, il termine semestrale per proporre impugnazione è spirato solo il 12/06/2020, e non il 9/04/2020, tenuto conto della sospensione di 64 giorni disposta dalla normativa emergenziale. In particolare, si invoca l’art. 83 co. 2 del d.l. n. 18/2020, secondo cui dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per ogni atto del processo civile, sospensione prorogata fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36 co. 1 del d.l. n. 23/2020.

Si deduce, quindi, che la Corte territoriale abbia omesso di tener conto di tale sospensione e chela data del deposito dell’appello (9/06/2020) rientri nel termine utile così prorogato. Il ricorso vaaccolto. L’art. 83 co. 2 del d.l. n. 18/2020 ha disposto la sospensione di diritto, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. La sospensione è stata prorogata fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36 co. 1 del d.l. n. 23/2020. La giurisprudenza di questa Corte ha statuito che tale sospensione si applica anche ai termini di impugnazione, determinandone un differimento corrispondente alla durata della sospensione(cfr. tra le meno remote Cass.960/2025).

In applicazione di tale principio, il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado, pubblicata il 9/10/2019, che sarebbe spirato il 9/04/2020, doveva essere differito di 64 giorni, corrispondenti al periodo di sospensione tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, con nuova scadenza fissata al 12/06/2020. Ne consegue che l’appello notificato il 9/06/2020 è tempestivo. 2. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà nel merito il gravame oltre a provvedere alla liquidazione anche dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione dell spese del giudizio di legittimità. Così