Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of both main and incidental lawsuits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the litigation extinguished following the withdrawal of both the main appeal and the incidental counter-appeal by the parties. GE.IM.SPA withdrew its primary claim against the Chiesi family, who subsequently withdrew their incidental request to overturn the Florence Court of Appeal's 2021 judgment. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such mutual withdrawals legally terminate the proceedings without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of both the main appeal and the incidental counter-appeal results in the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: GE.IM.SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 229, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI FOGGIA che la rappresenta e difende; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro CHIESSI MAURIZIO, CHIESSI SIMONA, in proprio e quali eredi di CARRETTI WANDA, DI SORCO SONIA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CHIERRONI che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MALESCI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.1381/2021 pubblicata in data 6 luglio 2021;
Il Presidente titolare Letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 27293-2021 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 27293-2021 Numero registro generale 27293/2021 Numero sezionale 1186/2025 Numero di raccolta generale 31974/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 09/12/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i