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Ordinanza — n. 31941/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal, ruling that legal fees are contractual and distinct from court-ordered litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31941/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's order dismissing a lawyer's claim for full defense fees. The lower court had rejected the request because the total litigation costs awarded to the losing party were split between two attorneys representing different causes. The court held that a lawyer's fee is determined by the contract and actual work performed, not by the judicial liquidation of litigation expenses, which applies to the parties. Consequently, the lawyer was entitled to the full amount corresponding to their specific services, and the case was remanded for a new decision on the fees.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 D.M. 127/2004; Art. 6 L. 794/1942: A lawyer's fee is a contractual remuneration for services rendered and is distinct from the judicial liquidation of litigation costs; therefore, the court cannot reduce the lawyer's claim based on the total amount of litigation expenses awarded to the losing party.

Parole chiave

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legal fees litigation costs contractual obligation defense remuneration court liquidation lawyer-client contract fee determination ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 D.M. 127/2004
Art. 6 L. 794/1942

Giurisprudenza citata

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Cass. 1264/1999
Cass. 25992/2018
Cass. 11448/1992
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20492/2023 R.G. proposto da CRIMI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ITALIANO ROSA ISABEL, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro BARTOLONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso da ll’avvocato MARTELLI CORRADO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n.107/2023, depositata il 31/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza del 31.3.2023 i l Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzoha rigettato la domanda dell’avvocato Maurizio Crimi volta ad ottenere la condanna di Giuseppe Bartolone al pagamento del compenso per la difesa in una controversia di lavoro conclusasi con la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5.131,00. Il difensore aveva lamentato di aver ricevuto dal cliente il solo importo di euro 3.068,33 e di aver diritto alla restante parte della somma liquidatadal giu dice a titolo di spese.

Il giudice di merito ha affermato che la somma complessivamente liquidata in favore di Giuseppe Bartolone si riferiva sia al giudizio patrocinato dall’avv.Crimi, sia ad altro giudizio, riunito al primo, in cui la difesa era stata svolta da un diverso avvocato, asserendo che l’importo delle spese processuali andava suddiviso tra i due professionisti, nulla potendo pretendere il ricorrente, avendo già ricevuto quanto dovutogli. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Maurizio Crimi con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui Giuseppe Bartolone ha resistito con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso deduce la v iolazione degli artt. 7, comma 1, del D.M. n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942, per aver il Tribunale negato il dirittodell’avv. Maurizio Crimi a percepire l’intero compenso per l’attivitàprestata. Si evidenzia che le spese e r ano state liquidate per due cause che, benché riunite, erano autonome e che ciascun difensore aveva diritto all’intero compenso per le attività difensive concretamente espletate. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha respinto le richieste del difensore sull’assunto che questi avesse inteso ottenere l’intero importo liquidato a titolo di spese giudiziali spettanti ai due diversi difensori e non , come è corretto ritenere, un compenso pari all a complessiva liquidazione effettuata dal giudice della causa in cui l’avv.

Crimi aveva esercitato la difesa. La richiesta era parametrata sotto il profilo esclusivamente quantitativo sull’importo delle spese,sul presupposto che la somma costituisse il giusto compensoper l’attività svolta. Il giudice era, quindi, tenuto ad esaminare le prestazioni espletate e a verificare la congruità delle richieste del difensore. Non aveva alcun rilievo che la somma liquidata a titolo di spese riguardasse due giudizi riuniti in cui la difesa era stata svolta da due diversi avvocati, poiché la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che abbia condannato il soccombente alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti,in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, sul contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, sul principio di causalità, occorrendo tener conto dell'inefficacia di quella liquidazionenei confronti dell'avvocato, che non è parte del giudizio definito con la sentenza che ha regolato le spese Cass.1264/1999;

Cass. 25992/2018). Solo la inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari ulteriori rispetto a quelli liquidati insentenza, rinuncia che non può essere desunta dalla mera accettazione senza riserve della somma corrisposta dal cliente per lespese, diritti ed onorari , nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell'altra parte, quando non risulti, in concreto, che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito (Cass.11448/1992). E’ accolto l’unico motivo di ricorso, l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ella causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al T ribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile d