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Ordinanza — n. 31939/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court order for lack of contradictory examination of defense arguments regarding lawyer's fee mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Tribunal of Naples' order dismissing a lawyer's fee claim due to insufficient proof of the mandate. The lower court had rejected the request without properly examining the defendant's defense that the lawyer had agreed to limit fees to the liquidated amount. The court held that the trial judge must address all procedural defenses and admissible evidentiary requests, even in summary proceedings, ensuring a full contradictory examination before ruling on the fee claim.

Regesto Legislator

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Art. 101, 111 Cost.; Art. 115, 132 c.p.c.; Art. 2225 c.c.: The trial judge is bound to examine and rule on all admissible evidentiary requests and procedural defenses raised by the parties, ensuring a full contradictory examination, and cannot omit such analysis under the guise of summary procedure rules.

Parole chiave

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lawyer fee mandate summary procedure rules contradictory examination procedural defense evidentiary request liquidation of fees summary judgment compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 101 Cost.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 115 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, asserendo che il Tribunale abbia respinto la domanda per difetto del conferimento dell’incarico e della procura ad litemin assenza di contestazioni dell’assistito.
Art. 132 c.p.c.
Art. 2225 c.c.
Non aveva rilievo la mancata prova di un accordo sul compenso, che non esclude l’esistenza del mandato e da cui discende solo l’obbligo del giudice di procedere alla liquidazione in applicazione dei criteri legali,ai sensi dell’art. 2225 c.c.
Art. 2233 c.c.
Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2233 c.c., nonché degli artt.
Art. 1703 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 1350 c.c.
d.lgs. n. 150/2011

Giurisprudenza citata

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Cass. 20922/2024
Court allows attorney fees against one co-defendant in solidary debt due to unique legal service identity.
Cass. 3218/1969
20922/2024; Cass. 3218/1969, Cass.1729/1976), potendo il difensore convenire anche uno solo degli assistiti.
Cass. 1729/1976
Cass. 16028/2023
Cassation court dismisses appeal on misappropriation of funds, ruling lower court's penalty and liability findings legally sound.
Cass. 42035/2021
Cassation court dismisses appeal for failure to verify usucapion facts under Art. 1159 Civil Code.
Cass. 2980/2023
Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for procedural defects and insufficient legal qualification arguments.
Cass. 26538/2017
2980/2023; Cass. 26538/2017; Cass.
Cass. 9952/2017
26538/2017; Cass. 9952/2017), non operando alcun limite alla loro ammissione ed assunzione in relazione alla particolarità del rito sommario speciale regolato dagli artt.
Cass. SU 4485/2018
In tali giudizi l’istruttoria è semplificata , potendo il giudice , omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procedere nel modo più opportuno all’assunzione dei mezzi di prova, non essendo contemplato un modulo decisorio “allo stato degli atti”(Cass. SU 4485/2018).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20903/2023 R.G. proposto da BUONOMO DOMENICO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato RASCIO NICOLA, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro MARTONE FABRIZIO, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati BARBAGALLO FILIPPO e BARBAGALLO DARIO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 4218/2023 , depositata il 18/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avvocato Domenico Buonomo ha ev o cato in giudizio Fabrizio Martone per ottenere il pagamento dei compensi , pari ad € 68.653,63, per il patrocinio nel giudizio civile conclusosi con sentenza n. 1711/2019. Fabrizio Martone ha eccepito che il ricorrente lo aveva difeso unitamente a Francesco Serao, amico di vecchia data dell’avvocato Buonomo, assicurando che avrebbe richiesto unicamente le somme liquidate con la pronuncia resa a definizione della causa. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo carente la prova del rilascio delconferimento dell’incarico.

La cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli è chiesta da Domenico Buonomo con ricorso in cinque motivi, cui Fabrizio Martone ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.

2. Sono preliminarmente respinte le eccezioni di nullità del giudizio di primo grado per vizio del contraddittorio, per non esser stata evocata anche l’altra parte assistita nel processo dall’avv. Buonomo. In caso di assistenza di più parti il compenso è dovuto da ciascuna di essa con vincolo di natura solidale e con scindibilità di cause (cfr., di recente, Cass. 20922/2024; Cass. 3218/1969, Cass.1729/1976), potendo il difensore convenire anche uno solo degli assistiti. Sono inammissibili anche le ulteriori deduzioni circa un presunto abbandono del credito da parte del professionista, profilo che involge accertament i di fatto rimessi al giudice di merito, essendone preclusa la deduzione in cassazione per novità della questione.

3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c. e 111 Cost., per aver il Tribunale respinto la domanda per carenza di prova del conferimento dell’incarico senza sottoporre la questione al contraddittoriodelle parti. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, asserendo che il Tribunale abbia respinto la domanda per difetto del conferimento dell’incarico e della procura ad litemin assenza di contestazioni dell’assistito. Il terzo motivo deduce la violazionedegli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 2697 c.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciare sulla richiesta di interrogatorio formale del convenuto volto a dimostrare il conferimento dell’incarico.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c., e 111 Cost., 116 c.p.c. e 2697 c. c. , censurando la pronuncia per vizio di motivazione, non avendo il giudice illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto insufficienti gli elementi acquisiti per la prova del mandatoprofessionale. Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2233 c.c., nonché degli artt. 1703 c.c., 1325, n. 4, e 1350 c.c., sostenendo che la mancanza di un accordo scritto sul compenso non escludeva l’esistenza del mandato professionale, fatta salv o il dovere del giudice di liquidare il dovuto secondo i criteri legali.

4. Vanno esaminati congiuntamente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, che sono fondati per le ragioni che seguono. Il T ribunale non poteva pretermettere l’esame delle deduzioni difensive dell’assistito, che aveva sostenuto che il difensore si era impegnato a non richiedere ulteriori somme rispetto a quanto liquidato all’esito della causa, ponendo in discussione non l’esistenza del rapporto, né la sua esecuzione (rendendo superfluo il deposito della procura alle liti), ma la sola regolazione economica, dovendo il giudice tener conto della condotta processuale delle parti, pur non derivandone un vincolo assoluto a ritenere certi i fatti non contestati (Cass. 16028/2023;

Cass. 42035/2021). In ogni caso, il giudice, anche nel caso in cui ritenga necessaria –e non raggiunta - la prova del credito, è tenuto ad esaminare e a pronunciare sulle richieste istruttorie che, nella specie, vertevano sull’esistenza del mandato (Cass. 2980/2023; Cass. 26538/2017; Cass. 9952/2017), non operando alcun limite alla loro ammissione ed assunzione in relazione alla particolarità del rito sommario speciale regolato dagli artt. 3 e 14 del d. l gs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, nor m e che richiamano gli artt. 702 bis e ss., con esclusione dei commi secondo e terzo dell’articolo 702 -ter c.p.c.

In tali giudizi l’istruttoria è semplificata , potendo il giudice , omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procedere nel modo più opportuno all’assunzione dei mezzi di prova, non essendo contemplato un modulo decisorio “allo stato degli atti”(Cass. SU 4485/2018). Non aveva rilievo la mancata prova di un accordo sul compenso, che non esclude l’esistenza del mandato e da cui discende solo l’obbligo del giudice di procedere alla liquidazione in applicazione dei criteri legali,ai sensi dell’art. 2225 c.c. Sono accolti i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, è assorbito il primo, l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione , anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M accoglie i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, dichiara assorbito il primo, cassa l’ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sez