Cassation court allows appeal against second-instance judgment for lack of interest due to death and inheritance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal admissible and allowed the second ground of appeal regarding the lack of interest in the lawsuit. The appellant argued that the death of the donor and the subsequent inheritance by the respondent extinguished the cause of action. The court ruled that the interest to act must persist throughout the proceedings and is lost when a new heir acquires the rights, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 1253 c.c.: The interest to act must persist throughout the duration of the proceedings, and its absence is a matter of office that renders the claim inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17178/2024 R.G. proposto da COSTA FABIO e COSTA ALBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocatoSANTINI MATTEO, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro MARAINI LAETIZIA, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati MAMBELLI MASSIMO e GIULI ANDREA , con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 106/2024,depositata il 24/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.
FATTI DI CAUSA 1. Elisa Bucci Casari ha adito il tribunale di Genova, chiedendo di accertare che il convenuto Edoardo Costa aveva ricevuto donazioni di denaro nulle per carenza della forma ad substantiam e di ordinare la restituzione dell’intero importo erogato. Il convenuto ha resistito, sostenendo che le donazioni dovevano considerarsi di modico valore dato l’ingente patrimonio d e lla donante, osemplici donazioni d’uso, giustificate da i rapporti affettivi e di convivenza intrattenuti con l’attrice. Il Tribunale ha accolto la domanda; la sentenza è stata impugnata da Edoardo Costa.
Nel corso del giudizio di appello l’attrice è deceduta e si è costituita in prosecuzione la figlia Laetizia Maraini, dichiarandosi unica erede della madre. In pendenza dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c. Edoardo Costa ha depositato il testamento di ElisaBucci Casari, col quale egli era stato nominato erede universale, e l’atto di accettazione dell’eredità, chiedendo di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesseo la cessazione della materia del contendere . La Corte d’appello ha respinto il gravame, ritenendo tardive le produzioni documentali e sostenendo di non dover definire le questioni successorie ; ha confermato che le donazioni, per il rilevante importo donato, non potevano considerarsi di modico valore o donazioni d’uso , non es s endo indicate le occasioni o l e ricorrenzeconformi agli usi che avevano occasionato le elargizioni.
La cassazione della sentenza è chiesta da Fabio Costa e Alberto Costa, quali eredi di EdoardoCosta; Laetitia Maraini ha resistito con controricorso e con memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del ricorso: i singoli motiviespongono con la dovuta specificità le censure proposte, con una puntuale argomentazion e delle questioni in diritto e una compiuta replica alle motivazioni della sentenza impugnata , senza necessità di ulteriori requisiti di contenuto.
2. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 100 e 110 c.p.c., per avere la Corte di Appello ammesso la costituzione in giudizio di Laetizia Maraini quale erede di Elisa Bucci Casari benché quest’ultima avesse nominato il ricorrente suo erede universale. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1253 c.c., per avere la sentenza dichiarato inammissibile la produzione del t e stamento e del l’atto di accettazione dell’eredità di Elisa Bucci Casari nella pendenza dei termini dell’art. 190 c.p.c., e per non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere nonostante che il donatario fosse divenuto successore a titolo universale della donante.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 100 c.p.c., 770, comma 2, c.c. e 783 c.c., per avere la pronuncia escluso che , per effetto della pubblicazione del testamento e dell’accettazione dell’eredità,fosse venuto meno l’interesse alla lite e la legittimazione di Laetizia Maraini. Il ricorrente ribadisce che le elargizionidovevano considerarsi liberalità d’uso in presenza di un rapporto more uxorio tra le parti o donazion i di modico valore in considerazione dell’ingente patrimonio mobiliare e immobiliare della donante.
3. Il secondomotivo è fon d at o, con assorbimento dei restanti . Elisa Bucci Casari è deceduta l’8 gennaio 2023, in pendenza del giudizio di appello. Il 16 marzo 2023 è stato pubblicato il tes t amento che nominava erede universale Edoardo Costa, il quale il giorno succ e ssivo ha accettato l’eredità con atto notarile. La causa è stata trattenuta in decisione il 10.3.2023, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.; il deposito del testamento dell’attrice e dell’accettazion e dell’eredità da parte di Edoardo Costa è avvenuto in data 8.5.2023, in pendenza del termine per il depositodelle memorie di replica.
La produzione documentale non incorreva nel divieto posto dall’art.345 c.p.c. poiché non era volta a provare il fon d amento dell’originaria pretesa ma a dar conto della sopravvenuta carenza di interesse alla lite e del difetto di legittimazione di Laetizia Marainia proseguire il giudizio, costituitasi nella qualità di erede unica della madre, dovendo il giudice accertare la sussistenza di un concreto interesse a far dichiarare la nullità della donazione e a disporre le restituzioni a seguito della nomina testamentaria e della concentrazione in capo al convenuto della qualità di donatario e di successore universale della donante, non potendosiprescindere – a tali fini -dall’esame dei documenti prodotti.
È principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l’interesse ad agire deve persistere per tutta la durata delprocesso e che la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, poiché l’interesse è un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. n. 19268/2016; Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 3330/2002). Tale evento è deducibile anche in cassazione, potendo la parte documentarlo ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n . 26175/2017 ; Cass. n. 1246/1996; Cass. n. 2280/1973)o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvedeil giudice del rinvio (Cass.
SU n. 26283/2022) . L’esame della memoria di replica depositata in secondo grado evidenzia, inoltre, che l’appellante aveva dato conto dell a sopravvenienza dei documenti e dell’impossibilità di produrli prima, in tal modo allegando i presupposti perché fosse ne autorizzato il deposito aisensi dell’art. 153 c.p.c. E’, quindi , accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della