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Ordinanza — n. 31914/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's fee opposition partially, ruling that indeterminate value cases can fall below €26k thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31914/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the lawyer's fee opposition against the administrative liquidation of €26,000 for an indeterminate value case. While rejecting the argument that such cases must strictly follow the higher €26,000+ tariff bracket, the court acknowledged the specific factual error regarding the omitted instruction phase. Consequently, the decision was annulled and remanded for a new examination to properly calculate fees based on the correct legal interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 6, D.M. 55/2014; Art. 82, D.P.R. 115/2000: In cases of indeterminate value, the statutory fee bracket is not mandatory if the actual case complexity warrants a lower amount, provided the judge adequately motivates the decision.

Parole chiave

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lawyer fees liquidation indeterminate value cases tariff bracket application instruction phase omission administrative fee review risoluzione delle controversie compenso per prestazioni criteri di aggiudicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 6, D.M. 55/2014
115 del 2000, dell’art. 5 del DM 55 del 2014 e dell’art.
Art. 82, D.P.R. 115/2000
RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.p.r.
Art. 2233 c.c.
5 del DM 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c.: secondo il ricorrente non è consentita, nelle cause di valore indeterminabile, la liquidazione sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore inferiore a € 26.000,00.
art. 380-bis c.p
Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
art. 2233 c.c
5 del DM 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c.: secondo il ricorrente non è consentita, nelle cause di valore indeterminabile, la liquidazione sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore inferiore a € 26.000,00.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 955/2025
Cass. n. 11887/2019
Cass. n. 38466/2021
Nello specifico, tale obbligo motivazionale è stato compiutamente assolto dal T ribunale, il quale ha posto l’accento sulla particolare semplicità della lite, già valorizzata dal giudice della liquidazione (Cass. n. 38466/2021).
Cass. n. 19413/2025
Ciò posto o ccorre dare continuità a quanto affermato da Cass. n. 19413/2025; «Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il parametro tabellare di cui al D.M.
Cass. n. 28627/2023
«e/o» (Cass. n. 28627/2023).
Sez. 2, Ordinanza n. 17579 del 26.06.2024
Ne segue che va comunque riconosciuto in generale il compenso per la fase di istruttoria, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso «ineludibile» (Sez. 2, Ordinanza n. 17579 del 26.06.2024; Sez.
Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024
17579 del 26.06.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024, Rv.
Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023
669998 –02; Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023)».
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Testo completo

apronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26477/2021 R.G. proposto da TOZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, rappresentato e difeso da séstesso -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che li rappresentae difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 71883/2019 depositata il 16/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA L’avv. Alessandro Tozzi , difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio in una controversia dinanzi al Tar Lazio, ha proposto opposizione contro la liquidazione dei compensi operata dai giudici amministrativi, i quali, dopo avere ritenuto la causa di valore indeterminabile, hanno applicato lo scaglione per le causa di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00. Il Tribunale di Roma, adito dal legale, ha ritenuto corretta la liquidazione in rapporto all’attività svolta dal legale , rigettando pertanto l’opposizione. Secondo il Tribunale, la norma di tariffa, relativa alle cause di valore indeterminabile, non impone di operare la liquidazione sulla base dello scaglione previsto per le causa di valore non inferiore a € 26.000,00.

Per la cassazione della decisione l’avv. Tozzi ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa hanno resistito con controricorso. Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.p.r. 115 del 2000, dell’art. 5 del DM 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c.: secondo il ricorrente non è consentita, nelle cause di valore indeterminabile, la liquidazione sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore inferiore a € 26.000,00. L’errore commesso dal giudice amministrativo appariva tanto più evidente nel caso concreto, tenuto conto dell’impegno profuso dal legale. Inoltre, è stata ingiustamente stralciata la fase istruttoria.

Si sottolinea, con riferimento a questo aspetto ulteriore, che l’omissione fu già denunziata con i motivi di opposizione dinanzi al Tribunale. Il motivo è infondato sulla questione di principio riguardante un supposto vincolo di scaglione per le causa di valore indeterminabile. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore a euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass.n. 968/2022)».

Nello stesso senso è stato chiarito che «In tema di spese processuali e ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, la controversia avente ad oggetto il solo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia (Cass. n. 955/2025)».

Pertanto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019). Nello specifico, tale obbligo motivazionale è stato compiutamente assolto dal T ribunale, il quale ha posto l’accento sulla particolare semplicità della lite, già valorizzata dal giudice della liquidazione (Cass. n. 38466/2021).

Consegue da ciò, una volta riconosciuta l’infondatezza della censura sulla questione di principio, che le ulteriori considerazioni proposte con il motivo in esame (intese a censurare la valutazione di bassa complessità della causa per la generalità delle attività oggetto di liquidazione) si dirigono contro apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede. Il motivo è invece fondato nella parte in cui censura la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria. Intanto si precisa che il motivosoddisfa il requisito di specificità (pag. 15 del ricorso), essendo vero che tale questione fu proposta al giudice dell’opposizione.

Ciò posto o ccorre dare continuità a quanto affermato da Cass. n. 19413/2025; «Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014 – applicabile anche ai compensi del difensore del cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato - è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione, come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»:

«e/o» (Cass. n. 28627/2023). Ne segue che va comunque riconosciuto in generale il compenso per la fase di istruttoria, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso «ineludibile» (Sez. 2, Ordinanza n. 17579 del 26.06.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024, Rv. 669998 –02; Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023)». In conclusione, il ricorso, nei limiti di cui sopra, deve essere accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell’istanza in rapporto al principio sopra indicato, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legit