Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing without proof of lack of prior process knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed well beyond the statutory semester deadline. The appellant, a lawyer, argued that the notification of the initial summons was null and void, claiming she never knew the proceedings existed until a later seizure notice. The Court rejected this defense, holding that since the appellant explicitly alleged nullity of the notification, the burden of proving she lacked prior knowledge of the process fell entirely on her, which she failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: When a party alleges the nullity of the notification of the initial summons, they bear the burden of proving they lacked prior knowledge of the proceedings, and failure to provide such proof results in the loss of the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7147-2021 proposto da: ZANCUOGHI GIANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GEORG ROMEN giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro CUOGHI GLORIA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA BOZZI giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente– avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Ric. 2021 n. 7147 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -2- Lette le memorie delle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.L’Avv. Gloria Cuoghi ha proposto ricorso ex art. 702 bis e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per il pagamento dei compensi asseritamente dovutile da Zancuoghi Gianna per l’attività professionale prestata nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, intentato dinanzi al Tribunale di Mantova e per l’attività stragiudiziale, meglio specificata in ricorso. Il Tribunale di Mantova con ordinanza del 17 aprile 2019, rilevata la contumacia della convenuta, riteneva provata l’attività professionale svolta dalla ricorrente, e condannava la Zancuoghi, al netto degli acconti che la stessa attrice riconosceva di avere ricevuto, al pagamento della somma di € 4.953,38, oltre spese di lite.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione con atto notificato in data 1 marzo 2021 Zancuoghi Gianna lamentando la nullità della decisione e del procedimento stante la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, atteso che il ricorso ex art. 702 bis ed il decreto di fissazione di udienza le sarebbero stati notificati ex art. 143 c.p.c. in assenza dei prescritti requisiti di legge, non avendo la parte adeguatamente comprovato la propria irreperibilità, e ciò in quanto è sempre stata residente presso l’indirizzo ove sarebbero state tentate le notifiche, e presso il quale avrebbe poi in seguito ricevuto altri atti, quale quello di precetto. Resiste con controricorso Cuoghi Gloria. Ric. 2021 n. 7147 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -3- Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato tardivamente proposto. Infatti, il ricorso risulta notificato abbondantemente oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, sicché risulta evidente che la parte ricorrente abbia inteso avvalersi della previsione di cui al secondo comma dell’art. 327 c.p.c., che esclude la decorrenza del termine di cui al primo comma per l’impugnazione della parte che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione, nel caso di specie, del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, stante, a detta della ricorrente, l’intervenuta conoscenza del procedimento solo a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi in data 17/08/2020.
Il ricorso va però dichiarato inammissibile. Giova richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui il contumace può proporre impugnazione avverso la decisione che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale (ovvero semestrale) dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art.292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di Ric. 2021 n. 7147 sez.
S2 -ad. 30-10-2025 -4- conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione. (Cass. n. 8 del 03/01/2019). Invero, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data. (Cass.
Sez. 5- Sentenza n. 1308 del 19/01/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008). La ricorrente nella stessa rubrica del motivo di ricorso lamenta la nullità della notifica sicché per rendere ammissibile la proposizione dell’impugnazione, ben oltre il termine lungo, avrebbe dovuto doverosamente dimostrare, sia pure con le suddette modalità, il difetto di conoscenza anteriore.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore di parte Ric. 2021 n. 7147 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -5- controricorrente, che si liquidano come da dispositivo che segue.
6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contrib