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Ordinanza — n. 31898/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing regarding incidental appeal abandonment and discretionary cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31898/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant lacked standing to challenge the lower court's assessment of the respondent's incidental appeal abandonment. The appellant argued the lower court erred in treating a drafting mistake as a formal waiver, while the respondent contended the procedural error precluded further review. The supreme court held that since no decision was made on the incidental appeal, any claim of reciprocal costs was purely hypothetical and fell outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: The court lacks jurisdiction to review discretionary assessments of litigation costs when the underlying procedural issue, such as the abandonment of an incidental appeal, remains unaddressed by the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of standing incidental appeal reciprocal costs discretionary assessment procedural waiver appellate review limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
4.Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
4.Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co.

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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7013-2020 proposto da: BORDIGONI GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE CALVANI giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro BORDIGONI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIOLI 93, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PASQUINI giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente– avverso la sentenza n. 1611/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/12/2019; Ric. 2020 n. 7013 sez.

S2 -ad. 30-10-2025 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del controricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Bordigoni Giuliano proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 324 del 3 giugno 2013 con la quale era stato pronunziato lo scioglimento della comunione relativa all’eredità di Marzia Batini, deceduta il 2 luglio 1997, e devoluta per legge in favore dei figli Giuliano e Sergio nonché del marito Bordigoni Pietro.

Il Tribunale riteneva infondate le domande proposte dall’appellante quanto alla resa dei conti per il godimento esclusivo di alcuni beni facenti parte dell'asse ereditario, e procedeva alla divisione dei beni assegnando al coniuge superstite i titoli di Stato, le disponibilità liquide e l'autovettura, condannando Bordigoni Sergio a pagare a Bordigoni Giuliano somma di euro 24.392,23. La Corte d'appello, dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, con la sentenza n. 1611 del 2 dicembre 2019 riteneva che tuttavia lo stesso fosse infondato.

In particolare, non poteva ritenersi pacifica l'occupazione degli immobili caduti in successione da parte degli appellati, non potendosi a tal fine valorizzare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, questa non è un mezzo istruttorio, ma ha solo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti e nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, sicché non può esonerare la parte dal fornire la prova del proprio assunto. Ric. 2020 n. 7013 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -3- Nella fattispecie l'appellante non aveva fornito alcuna prova in ordine alla lamentata occupazione da parte dei coeredi né era stato provato il danno scaturente dalla gestione dei titoli e dei depositi finanziari appartenenti alla de cuius ad opera esclusivamente dei convenuti.

La consulenza tecnica d'ufficio si era, infatti, espressa in termini puramente probabilistici ed aveva determinato l'indennità di occupazione ed il rendimento dei titoli, prescindendo però dall'effettiva dimostrazione delle condotte che avrebbero legittimato l’insorgenza del diritto di credito in capo all'appellante. La Corte rilevava che il motivo di appello incidentale, pur contenuto nella comparsa di costituzione in appello, non era stato però riproposto all’udienza di conclusioni e quindi non doveva essere esaminato.

2. Per la cassazione di questa sentenza, Bordigoni Giuliano propone ricorso sulla base di tre motivi, evidenziando che nelle more del giudizio è deceduto Bordigoni Pietro. Bordigoni Sergio resiste con controricorso, illustrato da memorie.

3. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente quanto all’insussistenza di una valida procura per il presente giudizio. Assume infatti l’intimato che la notifica del ricorso sarebbe avvenuta tramite un file privo di sottoscrizione digitale e che la procura sarebbe la scansione digitale di un originale analogico, priva però di attestazione di conformità. Del pari priva di sottoscrizione sarebbe poi la relata di notifica. Si assume che la procura conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico, trasmessa per via Ric. 2020 n. 7013 sez.

S2 -ad. 30-10-2025 -4- telematica unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, deve contenere anche l’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale, asseverazione che però nella specie mancherebbe. Rileva tuttavia il Collegio che come si rileva invece dall’attestazione di conformità del 22 febbraio 2020, sottoscritta in maniera analogica dal difensore del ricorrente, sia il ricorso che la procura che la relata di notifica sarebbero tutti documenti sottoscritti digitalmente, il che esclude che possa invocarsi il precedente di questa Corte richiamato da parte controricorrente (Cass. n. 12850/2019) che fa invece riferimento ad una procura sottoscritta in maniera analogica e copiata per immagine, ma senza sottoscrizione digitale.

L’infondatezza del primo rilievo, quanto alla mancata asseverazione di conformità della procura alle liti all’originale analogico, rende poi infondate anche le ulteriori deduzioni preliminari di inammissibilità del ricorso, in quanto sottoscritto da procuratore privo di valida procura, e di inesistenza ovvero nullità insanabile della sua notifica, in quanto compiuta da soggetto non investito del potere giuridico di compierla. 4.Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto alla prova dell’intervenuta gestione del patrimonio immobiliare da parte degli altri coeredi, rilevandosi che da numerosi documenti emergeva la dimostrazione dell’assunto di parte ricorrente.

Il secondo motivo denuncia sempre ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di Ric. 2020 n. 7013 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -5- discussione tra le parti quanto alla prova dell’esclusiva gestione dei conti correnti e dei titoli caduti in successione da parte degli altri coeredi, e ciò alla luce delle pontuali indagini compiute dall’ausiliario d’ufficio che non lasciano dubbi circa la responsabilità delle controparti.

5. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili essendo preclusa ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. Infatti, alla fattispecie, vertendosi in materia di appello introdotto nel 2014, è applicabile la detta previsione con la conseguenza che avendo la Corte distrettuale confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto poste a fondamento della decisione del Tribunale, risulta preclusa la deducibilità del vizio oggetto delle censure in esame.

6. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., nella parte in cui sono state poste le spese di lite a carico del ricorrente senza tenere conto, ai fini della compensazione della soccombenza reciproca. Si deduce che Bordigoni Sergio aveva a sua volta proposto appello incidentale al fine di contrastare il gravame principale del ricorrente (sul presupposto che le domande di rendiconto fossero state tardivamente proposte in primo grado). La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che tale mezzo di impugnazione incidentale fosse stato abbandonato dall’appellato, e ciò valorizzando una mera svista nella formulazione delle conclusioni in appello.

Ric. 2020 n. 7013 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -6- Viceversa, la sua valutazione avrebbe determinato una soccombenza reciproca, e avrebbe quindi imposto una compensazione delle spese di lite. 6.1Anche tale motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha ritenuto che il motivo di appello incidentale fosse stato rinunciato dall’appellato, il quale in questa sede non si duole di tale conclusione. Il ricorrente è privo di legittimazione, ancorché al fine di sostenere una soccombenza reciproca, a far rilevare la non corretta valutazione delle conclusioni della controparte, posto che solo l’appellante incidentale avrebbe potuto contestare la correttezza della soluzione del giudice di appello.

Inoltre, proprio in ragione del rilievo della rinuncia al mezzo di impugnazione incidentale, manca una decisione sullo stesso, sicché la deduzione di una soccombenza reciproca appare del tutto ipotetica e priva di riscontro nel concreto contenuto della decisione gravata, presupponendo, in assenza però di una effettiva valutazione, che il motivo de quo sarebbe stato sicuramente rigettato. Va poi considerato che, stante la prevalente soccombenza del ricorrente, anche la pretesa di conseguire una compensazione parziale per effetto della soccombenza reciproca, attinge una valutazione di carattere essenzialmente discrezionale del giudice di merito, che non può essere quindi sottoposta al vaglio di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore di parte Ric. 2020 n. 7013 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -7- controricorrente, che si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione all’avvocato Pasquini, dichiaratosene anticipatario.

8. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che si liquidano in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza d