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Ordinanza — n. 31853/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against administrative fine due to procedural nullity and improper cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31853/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Eugenio Pastore's appeal against a lower court decision that had dismissed his opposition to an administrative fine. Pastore argued the original judgment was flawed because the cost compensation lacked the specific legal requirements for 'justified reasons' under civil procedure law. The court ruled that the lower court's vague reference to 'justified reasons' failed to demonstrate the absolute novelty or jurisprudential shift required by law, thus mandating the cassation and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: Cost compensation is permitted only upon absolute novelty of the issue or a change in jurisprudence; vague assertions of 'justified reasons' without concrete demonstration of these statutory conditions are legally insufficient.

Parole chiave

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cost compensation requirements absolute novelty of issue change in jurisprudence administrative fine appeal procedural nullity civil procedure code remittal to lower court multe non pagate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
d.l. n. 132 del 2014
civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
art. 92 cod. proc. civ
Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019
Cass. n. 3977/2020
Cass. n. 3977/2020; Cass.
Cass. n. 8237 del 2022
3977/2020; Cass. n. 8237 del 2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26572/2022 R.G. proposto da PASTORE EUGENIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MORONE MICHELE; -ricorrente- contro PREFETTURA di BENEVENTO; -intimata- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 806/2022 depositata il 31/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.Eugenio Pastore appellò la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Benevento con la quale venne respinta l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 18414 del 2013 con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.789,20 oltre alla confisca del veicolo.

L’appello venne accolto in considerazione della nullità del verbale di accertamento per l’omessa indicazione dell’autorità emanante. All’esito le spese vennero compensate per il doppio grado di giudizio atteso che ricorrevano giusti motivi “in relazione alla controvertibilità della questione trattata, in fatto e diritto”. Avverso la prefata decisione ricorre Eugenio Pastore con un motivo, la Prefettura di Benevento è rimasta intimata. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente si duole, con il primo ed unico motivo di ricorso, della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Eugenio Pastore evidenzia, in particolare, che nella specie non fossero sussistenti i presupposti per la disposta compensazione, lamentando la non corrispondenza delle ragioni giustificative addotte dalla sentenza gravata alle ipotesi normativamente prevista per far luogo a compensazione delle spese, la violazione del diritto di difesa e del diritto a una giusta remunerazione per l’attività professionale. 2.Il motivo è fondato.

Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cass.

Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019; conf. Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 8237 del 2022). Nella fattispecie in esame la decisione del Tribunale di Benevento non rispetta il principio innanzi riportato. L’astratta enunciazione della sussistenza di giusti motivi “in relazione alla controvertibilità della questione trattata, in fatto e diritto”, infatti, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o l’eventuale mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,c.p.c.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che quantificheràaltresì le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, che quantificherà anchele spese del giudizio di legittimità. Così dec