Cassation court dismisses appeal against gambling machine seizure, ruling specific legal characteristics were met for the heavier penalty under TULPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Administrative Agency's appeal against a seizure order for three gambling machines, upholding the lower court's finding that the heavier penalty applied. The agency argued the machines lacked specific protective features required for the lighter violation category, but the court found the machines possessed all necessary characteristics for the more severe offense. Consequently, the court ruled that the administrative penalty was correctly applied based on the statutory definition of the specific violation type.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, comma 9, lett. f quater), TULPS; Art. 110, comma 9, lett. c), TULPS: The heavier administrative penalty applies only when the gaming apparatus meets all specific legal characteristics and prescriptions defined for that category, excluding those merely present in the lighter violation type.
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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24838/2023 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro Ventsislav Zhivkov, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Game Paradise srl, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Paolo Bertacco e Andrea Manzi edelettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 33; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano n. 2719del 2023, pubblicata il 17 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ventsislav Zhivkov, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Game Paradise srl, proponeva opposizione contro l’ordinanza ingiunzione n. 84516/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione per l’importo di € 30.000,00 in ordine alla violazione dell’art. 110, comma 6, TULPS, con confisca e distruzione dei tre apparecchi di gioco in sequestro, ed era stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale per trenta giorni.
Egli deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 6 e 7, r.d. 773 del 1931 e dell’art. 110, comma 9, lett. f quater), in quanto non si erano venuti ad integrare i presupposti previsti dalle norme in questione, ma quelli contemplati dal disposto del comma 9, lett. c), dell’art. 110. Inoltre,non erano state indicate le violazioni riscontrate e le fonti secondarie infrante. Il Tribunale di Milano , con sentenza n. 5530 /20 22 , acco glieva l’opposizionein ragione dell’insufficiente enunciazione della fattispecie illecita contestata, sulla quale si fondava la sanzione ingiunta con il provvedimento impugnato.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propo neva appello che, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2719/2023, accoglievaparzialmente, in quanto l’illecito amministrativo era stato contestato in maniera chiara e specifica,ma la sanzione inflitta doveva essere rideterminata in € 12.000,00, con esclusione della chiusura dell’esercizio, in quanto, nella fattispecie , si sarebbe dovuta ravvisare la configurazione della violazione –meno grave - dell’art. 110, comma 9, lett. c), TULPS , e non della successiva lett. f quater) dello stesso comma 9.
La P.A.appellante ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Parte intimata ha resistito con controricorso e ha formulato ricorso incidentale sulla base di un motivo, subordinato all’eventuale accoglimento del ricorso principale,depositando memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo la P.A. ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. -la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 9 lett. f quater), TULPS, sul presupposto che la C orte territoriale avrebbe errato a ricondurre la fattispecie accertata alla previsione sanzionatoria del primo capoverso della lett.
c) del comma 9 e non a quella del comma 9, lett. f quater), art. 110 TULPS. A suo avviso, l’accertata mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno -in relazione a tre apparecchi - non avrebbe integrato una semplice violazione della disciplina secondaria, di cui al decreto direttoriale 4 dicembre 2023, ma si sarebbe posta in contrasto con l’art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e, quindi, avrebbe dovuto essere considerata una infrazione più grave. 1.1) La censura è infondata. L’art. 110 TULPS, nel testo rilevante all’epoca dell’accertamento dell’infrazione (il 29 gennaio 2020, come riferito da parte ricorrente), prescrive, al comma articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”. Il successivo comma 7 stabilisce, invece, che: L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311; Il successivo comma 9 dispone, alle lettere c) e f quater), che qui interessano, che: Va osservato che la lett.c) sanziona “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” nonché “ Quest’ultima prescrizione apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”, infliggendo una sanzione inferiore a quella ex lett. f quater).
La lett. f quater), alla fine, si occupa di quelle situazioni nelle quali, in presenza di apparecchi destinati al gioco, questi non rispettino le non siano conformi “alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate” nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei menzionati commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, continuerà ad applicarsi la lett.
c) del comma 9 dell’art. 110 TULPS. Risulta pacifico che gli strumenti in esame erano destinati al gioco . Diviene, allora, essenziale stabilire la distinzione fra e “caratteristiche e prescrizioni indicate” nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, per, poi , accertare se la sia da ricondurre a una violazione delle prime (le più gravi) o delle seconde (le meno rilevanti). Alla luce dei testi normativi sopra riportati, le caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 sono: A) in base alla lett.
a) del comma 6(che riguarda, ad esempio, le slot machine): art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, B) in base alla lett.
b) del menzionato comma 6, che concerne gli apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa(ad esempio, le cosiddette videolottery o VLT):
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. Questi requisiti di cui al comma 6, lett. b), sono definiti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato. C) in base al comma 7, lett. a),dell’art. 110 TULPS , che si occupa di esperienze di gioco 1) il funzionamento D) in base al comma 7, lett. c), dell’art. 110 TULPS, che riguarda, ad esempio, i cosiddetti videogiochi: in base al comma 7, lett. c bis), dell’art. 110 TULPS (che si interessa, ad esempio, di flipper, biliardi, calcio balilla): in base al comma 7, lett. c ter), dell’art. 110 TULPS(che sono gli strumenti di cui alla lett. c bis, ma, questa volta, affittati, ad esempio, a tempo:
Nella specie, viene in esame una violazione che ha interessato tre apparecchi rientranti nella categoria di cui alla lett. a), comma 6, dell’art. 110 TULPS. Pertanto, le caratteristiche rilevanti, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione della più grave sanzione indicata dall’art. 110, comma 9, lett. f quater), sono:
1) l’attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
2) il collegamento obbligatorio alla rete telematica di cui all’art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;
3) l’attivazione con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
4) la presenza, assieme all’elemento aleatorio, di elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
5) il costo della partita non superiore a € 1;
6) la durata minima della partita di quattro secondi;
7) la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina, le quali, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;
8) la non riproduzione del gioco del poker o, comunque, delle sue regole fondamentali. della legge n. 388 del 2000. Esso richiama i l Da tutto quanto argomentato deriva il rigetto del motivo di ricorso principale. 2)Il ricorso incidentale, basato su un unico motivo, con il quale è stata dedottala violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689 del 1981, non deve essere esaminato, rimanendo perciò assorbito, essendo stato proposto solo “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso promosso dall’ADM” ( che, invece, è stato rigettato), quindi in via condizionata.
3) Il ricorso principale va rigettato, in applicazione de i seguent i principi di diritto: “La sanzione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f quater), TULPS si applica solo a coloro che delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7”; “La mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), TULPS non rientra Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di soggetto ammesso al meccanismo della prenotazione a debito. P.Q.M La Corte, - rigetta il ricorso princi pale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; - condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in