Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31740/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against condominium ruling on tree debris damages and maintenance cost allocation ratios.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31740/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the condominium's appeal against a lower court ruling regarding tree debris damages and maintenance costs. While the court rejected the claim that falling pine needles constitute an extracontractual tort requiring full compensation, it found an error in calculating the contribution share for cleaning the shared ramp. The decision was reversed because the lower court incorrectly applied a 50% contribution rate instead of the legally required 2/36 fraction of the total expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2043 c.c.; Art. 2051 c.c.; Art. 1069 c.c.: Falling natural debris from a neighbor's tree does not automatically constitute an extracontractual tort, but owners must contribute to shared maintenance costs based on specific legal fractions rather than arbitrary percentages.

Parole chiave

Generato dall'IA
extracontractual tort liability falling tree debris servitude maintenance costs contribution share calculation natural phenomenon defense strada d'accesso assicurazione contro la grandine rischio straordinario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2043 c.c.
Art. 2051 c.c.
Art. 1069, comma 3, c.c.
art. 360 c.p
3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
artt. 115 c.p
Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2043 e 2051 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17493/2007
Cass. n. 17493/2007, richiamata dal giudice d’appello).
Cass. n. 6653/2017
Cass. n. 6653/2017). Le censure si risolvono insomma in una criticain fatto sul dovere di contribuzione alle spese di pulizia della rampa.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14571/2020 R.G. proposto da CONDOMINIO GARAGE GOCCIADORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMASONI CINZIA; -ricorrente- contro RIZZI ANNALISA, PATRESE MARCELLO; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRENTO n. 12/2020 , depositata il 13/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1.

Il Condominio ‘Garage Gocciadoro’ ha citato in giudizio Annalisa Rizzi e Marcello Patrese, deducendo che i convenuti sono comproprietari di una particella, gravata di servitù di passaggio in favore di particelle ove si trovano i garages del Condominio, la cui rampa di accesso deve essere costantemente sottoposta a interventi di manutenzione in quanto su un’altra particella, della quali i convenuti sono proprietari di una quota, si erge una imponente pianta aghiforme che perde una grande quantità di aghi, che rendono scivolosa la rampa e intasano la grata di scolo delle acque.

L’attore ha chiesto di condannare i convenuti a corrispondere euro 1.880,97 a titolo di risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. e a titolo di concorso nelle spese di pulizia della rampa nella misura del 50%. Il Giudice di Pace di Trento ha accolto la domanda di contribuzione al 50% e ha condannato i convenuti a pagare la somma di euro 2.464,54, somma comprensiva delle somme maturate nel corso del giudizio; è stata invece rigettata la domanda riconvenzionale di rimborso spese riparazione di un cancello.

2. La sentenza di primo grado è stata appellata dai due convenuti e con la sentenza n. 12/2020 il Tribunale di Trento ha accolto il loro gravame: ha escluso che la mera caduta di foglie o aghi dall’albero integri gli estremi di un illecito di natura extracontrattuale, come tale generatore di un obbligo di natura risarcitoria, e, per quanto concerne il rimborso delle spese di pulizia, ha accertato che Rizzi e Patrese sono tenuti a concorrere nella misura di 2/36 e li ha condannati a pagare euro 104,50. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Condominio ‘Garage Gocciadoro’. Gli intimati Annalisa Rizzi e Marcello Patrese non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. A) Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo” (illecito contrattuale rappresentato dagli aghi di pino che intasano la rampa rendendola scivolosa): il Tribunale ha errato nell’escludere che la mera caduta di foglie dall’albero posto sul terreno confinante integri gli estremi di un illecito extracontrattuale, come tale generatore di un obbligo di natura risarcitoria; le controparti hanno infatti riconosciuto implicitamente l’effetto lesivo della caduta delle foglie attivandosi, seppure raramente, per la pulizia della rampa di accesso ai garage.

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2043 e 2051 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo”, consistente nel riconoscimento da parte di Rizzi e Pratese dell’effetto lesivo della caduta delle foglie, essendosi attivati per la pulizia e l’asporto del fogliame. Idue motivi sono privi di fondamento. Il Tribunale di Trento ha escluso che nel caso in esame, in cui è stata dedotta “la mera caduta di foglie o aghi dall’albero” che si trova sul fondo di proprietà di Rizzi e Patrese sulla rampa ubicata sul terreno confinante, anch’esso di loro proprietà e sul quale insiste la servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà condominiale, integri gli estremi di un illecito extracontrattuale, trattandosi di fenomeno naturale e inoffensivo, così come chiarito da questa Corte (cfr.

Cass. n. 17493/2007, richiamata dal giudice d’appello). D’altro canto, il ricorrente neppure nel ricorso deduce che la caduta degli aghi costituisse nel caso in esame un evento di per sé pericoloso e offensivo. Il fatto poi che Rizzi e Patrese si siano talvolta attivati personalmente per la pulizia e l’asporto del fogliame caduto sulla rampa di accesso ai garage non significa che la caduta delle foglie costituisse evento di per sé pericoloso. Rizzi e Patrese, oltre che comproprietari del fondo sul quale si trova l’albero, sono infatti proprietari di una quota della particella interessata dalla caduta degli aghi, sulla quale insiste la servitù di passaggio in favore del fondo condominiale.

Proprio in tale loro qualità Rizzi e Patresi sono obbligati – ha correttamente affermato il Tribunale – a sostenere parte delle spese sostenute dal Condominio per la pulizia del tracciato in cemento della servitù. L'art 1069, comma 3, c.c. stabilisce infatti che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest'ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, norma che rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti (cfr.

Cass. n. 6653/2017). Le censure si risolvono insomma in una criticain fatto sul dovere di contribuzione alle spese di pulizia della rampa.

3. Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art.1069 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”, in quanto il coefficiente di ripartizione è stato applicato sulla quota del 50% anziché sulla somma anticipata per intero: il Tribunale avrebbe dovuto applicare la frazione di 2/36 sull’importo complessivo sostenuto dal Condominio. Questomotivo è invece fondato. Il Tribunale ha ritenuto non corretto il riconoscimento da parte del Giudice di pace del 50% delle spese sostenute dal Condominio, reputando invece che a Rizzi e Pratese spettasse rimborsare 2/36 della somma spesa dal Condominio.

È evidente che, ridotta la percentuale di Rizzi e Pratese dal 50% ai 2/36, il calcolo di quanto deve da essi essere pagato va operato sull’intera somma e non sul 50% considerato dal Tribunale, calcolo la cui determinazione concreta è affidata al giudice di rinvio. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato perché ponga rimedio all’errore riscontrato. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivodi ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trento in persona