Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, D'Ambrosio Giovanni, did not act within the timeframe required by law, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within the statutory period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1917/2024 R.G. proposto da: D'AMBROSIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA MANCINI unitamente all’avvocato MICHELE FINO -ricorrente- contro EVIL POWER DI EVILIANO ROSSETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO FRASCELLA -controricorrente- contro IVANO STERNATIVO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI D'URSO -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TARANTO n.1306/2023 depositata il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1917/2024 Numero sezionale 1173/2025 Numero di raccolta generale 31724/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario di ROSSETTI EVILIANO. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 1917/2024 Numero sezionale 1173/2025 Numero di raccolta generale 31724/2025 Data pubblicazione 04/12/2025