Cassation court dismisses appeal due to withdrawal by plaintiffs and adherence to procedural withdrawal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their cassation request. Although the appellants initially argued procedural defects and errors in applying civil code provisions regarding condominium ownership, the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The appeal is extinguished when the appellant withdraws the request, and the court must order the mutual compensation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorson. 14842/2021 propost o da: Belluco Angela, Carpanese Marta e Carpanese Elena , quali eredi d i Carpanese Armando, deceduto il 9.3.2012, rappresentate e difese dall'Avv. Thomas Stragliotto del foro di Padova, come da procure speciali in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Fornasiero Nadia, Veronese Alessandro , Veronese Luca e Veronese Stefania, in qualità di eredi dell'Ing. Mario Veronese, deceduto il17/7/2018, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricors o , dall'Avv. Silvia Ceretta del Foro di Padova; -controricorrenti – Buso Carla, Ferrante Luigina, Maina Mario (quale erede di Maina Margherita), Ghirardon Ettore, Condominio “La Rua” (in persona Sottotetto – Rinuncia accettata dell’amministratore p.t.
Penasa Rosaria), Foccardi Mario, Mazier Antonia, Marcolongo Laura, Dinon Daniela Carla, Dinon Paola e Dinon Pietro Egidio (quali eredi di Bonvicini Giovanna), Vanzan Francesca, Vanzan Lorenzo e Vanzan Luca (quali eredi di Vegro Rosanna e Nordio Mery), la Verbo di Veronese ing. Mario C. s.n.c., Valente Bruno, Modena Chiara e Istituto Oncologico Veneto Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (quale erede testamentario di Fasolo Anna Maria, a sua volta erede di Dell’Andrea Antonia); -intimati - -avverso la sentenza n. 829/2021 emessa d a l la C orte d’appello di Venez i a in data 30/03/2021e notif icata in pari data ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta; FATTI DI CAUSA 1. Carpanese Armando (poi deceduto in corso di causa) conveniva in giudizio con separati atti di citazione, dapprima, Ferrante Luigina, la Verbo s.n.c. di Veronese Ing. Mario C., Ghirardon Ettore, Maina Margherita, Veronese Mario, il Condominio “La Rua” e l’amministratore condominiale p.t. Penasa Rosaria e, poi, Valente Bruno, affinchè, per quanto qui ancora rileva, venisse dichiarato che i locali di circa 70 mq. situati nel sottotetto del condominio e venduti dall’originario costruttore Valente Bruno a Veronese Mario con atto notarile del 9.4.1998 erano condominiali, con conseguente obbligo di quest’ultimo di reimmetterlo nel possesso dei vani, previa dichiarazione di illegittimità e inefficacia dell’atto di compravendita, trattandosi di acquisto a non domino.
Riunite le due cause, interveniva in giudizio la condomina Buso Carla, chiedendo che fosse accolta la domanda proposta dall’attore relativa ai locali sottotetto. Espletata una c.t.u., il Tribunale di Vicenza, sempre per quanto qui ancora rileva, accertava e dichiarava che il vano sottotetto oggetto di causa era pertinenziale alle unità immobiliari site sul piano sottostante a quello del vano sottotetto medesimo, condannando, per l’effetto, Veronese Mario a reimmettere Buso Carla e la parte attrice nel compossesso del detto vano.
2. Sull’impugnazione di Veronese Mario, la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame, respingendo le domande formulate da Carpanese Armando (e, per lui, coltivata dagli eredi) e da Buso Carla con riferimento al vano sottotetto. In particolare, in accoglimento del primo motivo di appello, rilevava che il tribunale non aveva attribuito il diritto in termini meno estesi di quanto richiesto dalla parte attrice e dalla Buso (come se si trattasse di una ‘condominialità’ ristretta solo ad alcuni dei condomini), ma aveva individuato un titolo (il rapporto pertinenziale) basato su fatti non allegati dalle parti, in tal guisa incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguenza che il rogito di vendita del costruttore Valente in favore del Veronese era valido titolo d’acquisto.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Belluco Angela, Carpanese Marta e Carpanese Elena, quali eredi di Carpanese Armando, sulla base di quattro motivi. Fornasiero Nadia, Veronese Alessandro, Veronese Luca e Veronese Stefania, nella qualità di eredi di Veronese Mario, hanno resistito con controricorso. Buso Carla, Ferrante Luigina, Maina Mario (quale erede di Maina Margherita), Ghirardon Ettore, il Condominio “La Rua” (in persona dell’amministratore p.t. Penasa Rosaria), Foccardi Mario, Mazier Antonia, Marcolongo Laura, Dinon Daniela Carla, Dinon Paola e Dinon Pietro Egidio (quali eredi di Bonvicini Giovanna), Vanzan Francesca, Vanzan Lorenzo e Vanzan Luca (quali eredi di Vegro Rosanna e Nordio Mery), la Verbo di Veronese ing.
Mario C. s.n.c., Valente Bruno, Modena Chiara e l’Istituto Oncologico Veneto Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (quale erede testamentario di Fasolo Anna Maria, a sua volta erede di Dell’Andrea Antonia) non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per non aver la corte d’appello verificato l’integrità del contraddittorio e la regolarità delle notifiche effettuate nel corso del giudizio d’appello.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3) e 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, ritenuto che il giudice di primo grado avesse giudicato oltre i limiti della domanda di parte attrice e per aver reso una motivazione illogica e meramente apparente.
3. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3) e 4), c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123 e 817 c.c., per non aver la corte d’appello ritenuto sussistente la natura condominiale dei locali sottotetto del fabbricato condominiale e per aver, comunque, reso una motivazione contraddittoria e meramente apparente.
4. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la corte d’appello pronunciato oltre i limiti dei motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante, senza rendersi conto che, in difetto di contestazioni, si era formato il giudicato interno in ordine all’esclusione della sussistenza della proprietà esclusiva del sottotetto in capo a Valente Bruno ed al suo avente causa Veronese Mario.
5. Le ricorrenti Belluco Angela, Carpanese Marta e Carpanese Elena hanno dichiarato di rinunciare al ricorso notificato in data 31.5.2021 e depositato il 8.6.2021. Fornasiero Nadia, Veronese Alessandro, Veronese Luca e Veronese Stefania, quali eredi di Mario Veronese, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Ceretta, come da procura speciale in calce al controricorso ex art. 370 c.p.c. con mandato anche ad accettare rinunzie, hanno aderito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 c.p.c., alla rinuncia al ricorso principale presentata dalle ricorrenti, con i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio.
6. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.. In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., vanno compensate integralmente tra le parti le spese di lite. Nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018). P.Q.M dichiara estinto