Cassation court allows seller's appeal on burden of proof for latent defects in construction contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the buyer's claim that the appellate court erred in admitting the seller's appeal requests, finding them sufficiently specific. The court held that the appellate court incorrectly applied a general burden of proof rule to construction sales, where the buyer must prove the existence of defects rather than the seller proving their absence. Consequently, the cassation court quashed the appellate judgment regarding the burden of proof issue and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1492 c.c.; Art. 2697 c.c.: In sales of buildings, the buyer bears the burden of proving the existence of latent defects at the time of delivery, as the seller has no obligation to prove the non-existence of such defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2044/2021 R.G. proposto da GEOKLIMA IMPIANTI SRL, difesa dall'avvocato BOMPAN MARIO -ricorrente- contro RICAMBI E DEMOLIZIONI APRILE SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL GESU' N.62, presso lo studio dell’avvocato TRUCCO EMILIO, difesa dagli avvocati CAPORALE MANUELA, BARISON EMA- NUELA ANTONELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 604/2020 de- positata il 08/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere REMO CAPONI.
FATTI DI CAUSA La Geoklima Impianti s.r.l. otteneva dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo per € 5.124,00 nei confronti della società Ricambi e Demolizioni Aprile s.r.l. (di seguito RDA), a titolo di corrispettivo per la vendita e installazione di un impianto di climatizzazione. L’acquirente proponeva opposizione, sostenendo che l'impianto, installato nel settembre 2016, aveva manifestato da subito anomalie e malfunzionamenti, culminati a novembre 2016 con la combustione del compressore. Il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione, accogliendo l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia dei vizi.
Su appello dell’acquirente, la Corte territoriale, ribaltando l’esito del giudizio, ha pronunciato , in riforma della sentenza di primo grado, la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice; ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, mentre ha rigettato la domanda dell’acquirente di risarcimento del danno. Ricorre in cassazione la venditrice, con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste l'acquirente, con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c.
Si sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere ammissibile la riproposizione delle domande di risoluzione e risarcimento danni. Tali domande, nell'atto di appello, sarebbero state riproposte in modo generico, con un mero richiamo ai motivi di cui in narrativa, senza un supporto argomentativo specifico volto a criticare la sentenza di primo grado su tali punti. L'appello si sarebbe concentrato unicamente sulla questione della decadenza dalla garanzia. Tale genericità avrebbe dovuto condurre a ritenere le domande rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Il motivo èinfondato. L’accesso agli atti di causa consente di constatare che l’appello era sufficientemente specifico. D’altra parte, la sentenza impugnata ha affermato che: «Una volta affrontata tale questione preliminare di merito ed offerto un differente approccio a smentita delle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, l'interessata ha trattato anzitutto il profilo dell'imputabilità alla controparte dei deficit in parola, ed ha infine replicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. senza che si rendesse necessario alcun supporto argomentativo valendo in proposito le ragioni già esposte in precedenza, le domande originarie [...] pretermesse dal Tribunale atteso l'accoglimento dell'eccezione di decadenza».
In altri termini, l'appellante ha correttamente censurato la ratio decidendi preliminare che assorbiva ogni altra questione e le domande nel merito sono state ritualmente riproposte nelle conclusioni. Infatti l'appello circoscritto alla censura della pronuncia di decadenza (o inammissibilità) per tardività della denuncia dei vizi, se accolto, determina l'effetto devolutivo della cognizione sulla domanda di merito relativa all'esistenza dei vizi stessi, a condizione che tale domanda fosse stata ritualmente proposta in primo grado e sia stata riproposta (o dedotta) in appello, come accaduto nel caso di specie. 2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 1490 c.c., sostenendosiche la Corte di appello ha errato nel porre a carico del venditore l'onere di provare l'assenza di vizi.
Questomotivo è invece fondato. La sentenza impugnata ha basato la sua decisione sul seguente principio: «è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento [...] mentre è a carico del venditore [...] l'onere di dimostrare [...] di aver consegnato una cosa conforme». Con questa affermazione, la Corte di appello muove dal presupposto che la consegna di una cosa viziata – tratta dal compratore a fondamento dell’azione di garanzia ex art. 1492 c.c. - costituisca inesatto adempimento di un'obbligazione e quindi sia compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati in generale da Cass.
SU 13533/2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni. In altri termini, la Corte territoriale reputa che il compratore debba solo allegare il vizio e che gravi sul venditore la prova del proprio esatto adempimento, cioè debba provare l’inesistenza dei vizi al momento della consegna. Tale argomomentazione contrasta con Cass. SU 11748/2019 (alla quale si dà qui seguito), che ha escluso che la disciplina del riparto dell'onere della prova nelle azioni edilizie sia coperta dai principi fissati dalla Cass. SU 13533/2001, poiché la vendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all'inesistenza di vizi.
Piuttosto, la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo e l’onere della prova di tale imperfezione ricade sul compratore, anche in base al criterio della vicinanza della prova, oltre che sulla scorta della regola generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. In altre parole, l'esistenza del vizio è fatto la cui prova è più vicina al compratore, in quanto egli, avendo accettato la consegna, ha la materiale disponibilità della cosa, necessaria per gli accertamenti. Inoltre, la prova dell'esistenza del vizio è una prova positiva, quindi più agevole di quella (negativa) dell'inesistenza del vizio.
Infine, l’esistenza del vizio è fatto costitutivo dei diritti del compratore ex art. 1492 c.c. e quindi è lui ad essere gravato del relativo onere della prova. La Corte di appello, applicando un principio giurisprudenziale superato(nella specifica materia de qua), ha commesso un errore di diritto. Né il giudice di merito avrebbe comunque ritenuto appurato il vizio lamentato da l compratore sulla base di un riconoscimento da parte del venditore. Infatti, la Corte ha ritenuto superfluo indagare in ordine ad un'ipotetica ammissione, da parte della s.r.l.
Geoklima Impianti, circa la sussistenza del deficit funzionale in questione. Ha quindi scelto di non esaminare questo specifico punto, concentrandosi invece sulla questione dell'onere della prova. 3. –L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo , con cui si sostiene che la Corte di appello ha omesso di valutare un documento decisivo: una lettera di reclamo inviata a Enel dal legale della società acquirente in data 4 novembre 2016, e del quarto motivo con cui si denuncia che la Corte ha errato nell'individuare lo scaglione di valore della causa. 4. - L a Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il pri- mo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di