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Sentenza — n. 31627/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding improper absorption of incidental claim on estate assets without division request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31627/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first and second grounds of appeal but allowed the third, which challenged the lower court's improper absorption of an incidental claim. The appellant argued that the appellate court erred by refusing to examine the value of specific estate assets (furniture, car, bank deposits) because a formal division request was absent. The court ruled that such an inquiry is independent of a division suit and essential for determining inheritance shares, thus justifying the cassation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: The improper absorption of an incidental claim to ascertain the composition of the estate, which is independent of a division request, constitutes a violation of the duty to motivate and warrants the cassation of the judgment.

Parole chiave

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improper absorption of incidental claim composition of the estate independence from division request violation of duty to motivate appellate court error divisione della massa ereditaria devoluzione dell'eredità unità della successione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
art. 378 c.p
Le parti hanno illustrate le rispettive difese con memorie ex art. 378 c.p.c..
art. 553 c.c
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 757/2005
Cass. n. 38054/2022
757/2005 ; Cass. n. 38054/2022; Cass.
Cass. n. 27387/2022
38054/2022; Cass. n. 27387/2022; Cass.
Cass. n. 15563/2024
27387/2022; Cass. n. 15563/2024; Cass.
Cass. n. 9062/2025
15563/2024; Cass. n. 9062/2025).
Cass. n. 12637/2008
Cass. n. 3991/2020
Cass. n. 3991/2020; Cass.
Cass. n. 23054/2024
3991/2020; Cass. n. 23054/2024).
Cass. n. 28995/2018
L’errata pronuncia di assorbimento improprio giustifica la cassazione della sentenza poiché integra un vizio della motivazione (Cass. n. 28995/2018; Cass.
Cass. n. 28663/2013
28995/2018; Cass. n. 28663/2013; Cass.
Cass. n. 33764/2019
28663/2013; Cass. n. 33764/2019; Cass.
Cass. n. 18832/2021
33764/2019; Cass. n. 18832/2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.31938/2019 R.G. proposto da : BALDUCCI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FERRERO DI CAMBIANO n. 82, presso lo studio dell’avvocato GUARINO GIANCARLOche lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro BALDUCCI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY n. 5, presso lo studio dell’avvocato TORRE MASSIMO, che lo rappresenta e difende. CONTRORICORRENTE nonché TUZIA ANNA. -INTIMATA- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di R O MA n. 5779/2018,depositata il 19/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi gli avv.tiGiancarlo Guarino e Massimo Torre. FATTI DI CAUSA 1. Riccardo Balducci ha adito il tribunale di Tivoli , chiedendo di accertare che i due contratti di vendita con cui Anna Tuzia aveva acquistato dal padre dell’attore Pio Balducci gli immobili siti in Via Friggeri n. 103 di Roma e in località Montelarco, via delle Costellazioni n. 1 di Rignano Flaminio,dissimulavano donazioni nulle per vizio di forma, ovvero, in caso di ritenuta validità delle negozi dissimulati, di disporne la riduzione per lesione di legittima, nonché di dichiarare che i mobili della villa in Rignano Flaminio, un’autovettura e i depositi bancari ricadevano nell’asse ereditario del padre, formulando richiesta di divisione.

Anna Tuzia ha resistito, instando a sua volta per far dichiarare che la vendita con cui il Riccardo Balducci aveva acquistato da Pio Balducci l'appartamento di via Casella n. 13 di Roma, dissimulava una donazione nulla e per ottenere la collazione delle somme ricevute dall’attore in attuazione di una scrittura privata data ta 24.10.1998. Andrea Balduccisi è costituito e, in esplicita adesione alle domande principali, ha chiesto di dichiarare la simulazione delle vendite e la nullità delle donazioni dissimulate per vizio di forma, la simulazione della vendita o l’accertamento della donazione delle somme ricevute daAnna Tuzia per l’acquisto dell’immobile in Roma, Via Camilla 12, disponendone la riduzione.

Il Tribunale, con sentenza parziale n. 187/2012 ha dichiarato la simulazione degli atti di vendita, in quanto dissimulanti donazioni dirette; con sentenza definitiva n. 959 / 2014 ha accertato che il valore complessivo dell'asse ereditario di PioBalducci ammontava a complessivi euro 1.244.319,00 e che la quota di legittima spettante a ciascuna delle parti era pari ad €. 311.079,75 , ha disposto la riduzione delle donazioni, dichiarando che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredavano,spettanti ad Anna Tuzia, insistevano sulla disponibile e per il rimanente sulla quota di riserva, determinando i conguagli, con parziale compensazione del credito vantato da Andrea Balducci nei confronti di Anna Tuzia.

Su appello di Anna Tuziae Riccardo Balducci, la Corte di strettuale ha dichiarato d’ufficio la nullità delle donazioni dissimulate ricevute da Anna Tuzia e Riccardo Balducci perché priv e della forma ad substantiam, dichiarando assorbita la riconvenzionale con cui Andrea Balducci aveva chiesto di acquisire alla massa i depositi bancari e gli arredi della Villa in Rignano Flaminio, evidenziando che nessuna delle parti aveva riproposto in appello la domanda di divisione. La cassazione della sentenza è chiesta da Andrea Balducci con ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso Riccardo Balducci. Anna Tuzia è rimasta intimata. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno illustrate le rispettive difese con memorie ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art . 112 c.p.c., lamentando che la Corte distrettuale abbia dichiarato la nullità degli atti di donazione immobiliare senza che la domanda di nullità fosse stata riproposta in appello, assumendo che l’accertamento della validità dei contratti dissimulati era passata in giudicato.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1414 e 1417 c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che anche le donazioni dissimulate debbono rispettare i requisiti di forma imposti dall’art.872 c.c., senza considerare che le domande introdotte dalle parti non eranodirette a far valere l’ in efficacia delle donazioni e che , per la prova della simulazione, la controdichiarazione non deve rivestire la medesima forma del negozio dissimulato. Il primo motivo è inammissibile; il secondo è assorbito. Il giudizio è stato introdotto da Riccardo Balducci,che aveva chiesto di accertare la simulazione degli atti di vendita degli immobili in Rignano Flaminio e in Roma e di pronunciare la nullità delle donazioni dissimulate per difetto di forma, o in subordine, di disporne la riduzione.

Dall’esame della comparsa di costituzione si ricava che Andrea Balducci aveva esplicitamente fatto proprie le domande di simulazione e nullità delle donazioni dissimulate introdotte dal fratello Riccardo, oltre a chiedere l’accertamento della donazione delle somme versate alla convenuta per l'acquisto dell’ immobile Roma, via C a milla n. 12 , e del l’appartenenza all’asse d egli arredi della villa in Rignano e dei depositi bancari. Il Tribunale aveva dichiarato la simulazione, disponendo la riduzione delle donazioni dissimulate , ma la Corte di merito , in riforma della decisione, ha pronunciato d’ufficio la nullità d i tutte le donazioni dissimulatericevute dai coeredi, con statuizione rispetto alla quale il ricorrentenon può essere considerato soccombente .

La pronuncia impugnata ha accolto le domande di nullità proposte anche dal ricorrente e ha determinato l’integrale acquisizione alla massa dei beni donati, beni che costituiscono le uniche consistenze immobiliari di cui è composto l’asse di Pio Balducci, deceduto ad intestato(salva l’eventuale acquisizione dei depositi bancari e degli arredi), realizzando un risultato pratico che in concreto, alla luce del complessivo assetto della successione di cui si discute, è per il ricorrente più vantaggioso di quello derivante dalla sola riduzione (anche riguardo alla donazione dell’immobile di Via Camilla, 12), potendo egli concorrere nella successione non con una quota ab intestatoadeguata nel valore della legittima (art. 553 c.c.), ma con la quota calcolata sull’intero patrimonio reintegrato con l’acquisizione per intero alla comunione di ciascuno dei beni, causa la nullità delle donazioni.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per proporre una domanda in giudizio o per resistervi, occorre avervi interessee la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone unasoccombenza della parte, anche parziale, nel precedente giudizioaltrimenti il ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. n. 757/2005 ; Cass. n. 38054/2022; Cass. n. 27387/2022; Cass. n. 15563/2024; Cass. n. 9062/2025). L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. n. 12637/2008;

Cass. n. 3991/2020; Cass. n. 23054/2024).

2. Il terzo motivo lamenta l’omessa pronuncia e vizio di motivazione sull’appello incidentale di Riccardo Balducci,con cui aveva chiesto di accertare l’appartenenza all’asse ereditario anche dei mobili della villa in Rignano Flaminia, di una vettura e dei depositi bancari, lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato assorbita ogni questione concernente la consistenza dell’asse ereditario, considerando decisiva la mancata formulazione della domanda di divisione. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha dato atto della proposizione dell’impugnazione incidentale di Riccardo Balducci, ma ha ritenuto assorbita in senso improprio ogni questione concernente la consistenza e la ricostruzionedell’asse in mancanza di una domanda di divisione.

La ravvisata ragione di assorbimentoera insussistente. Ciascun coerede poteva chiedere l’accertamento della consistenza della comunione ereditaria anche senza pretendere contestualmente la divisione dell’asse, essendo le due domande anche autonomamente proponibili. La domanda di accertamento della comunione è volta alla ricognizione della consistenza di un compendio comune e far accertare l’inclusione in esso di uno o più benie, pertanto, non deve necessariamente esser proposta unitamente alla richiesta di divisione, essendo diretta ad ottenere un incremento o una ricognizione del patrimonio comune in presenza di contestazioni, in funzione dell’esercizio delle facoltà di godimento che derivano dalla situazione di contitolarità che la parte può aver interesse a mantenere in vita, o di una divisione che il condividente intenda proporre successivamente.

L’errata pronuncia di assorbimento improprio giustifica la cassazione della sentenza poiché integra un vizio della motivazione (Cass. n. 28995/2018; Cass. n. 28663/2013; Cass. n. 33764/2019; Cass. n. 18832/2021). È, pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso, è respinto il terzoed è assorbito il secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazi