Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deposit notification report within strict time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the certified notification report of the contested judgment. Although the appellant argued that recent legislative reforms allowed for late submission of admissibility documents, the Court rejected this, noting the new law only introduced a time limit for admissibility documents, not an extension for proving the appeal's timeliness. Consequently, the Court could not verify the appeal was filed within the mandatory 60-day period following notification, leading to its dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The failure to deposit the certified notification report prevents verification of the appeal's timeliness, rendering it inadmissible even if recent reforms allow late submission of admissibility documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9845/2024 R.G. proposto da SORA 2004 SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., difesa dall’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE -ricorrente- contro ECO SABINA APPALTI S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 932/2024 depo- sitata il 08/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La società consortile Sora 2004 a r.l. ha stipulato un contratto di subappalto con la società Eco Sabina s.r.l. A seguito del mancato pagamento del corrispettivo, la Eco Sabina Appalti s.r.l. (succeduta alla seconda) ha ottenuto un decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Ro- ma ha rigettato l'opposizione. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello della committente . La Corte ha ritenuto che questa non avesse fornito la prova dei pretesi vizi e difformità delle opere. Con successiva ordinanza, la Corte ha corretto l'errore materiale relativo all'omessa pronuncia sulla di- strazione delle spese legali. Ricorre in cassazione la committente con tre motivi, illustrati da memoria. La subappaltatrice è rimasta intimata. Il consigliere dele- gato ha proposto la definizione del ricorso per improcedibilità.
La ricorrente ne ha chiesto la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Del collegio fa parte il c onsigliere Dr. Cesare Trapuzzano , che ha redatto la proposta di definizione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ri- corsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presi- dente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudi- zio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la deci- sione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorren- te si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa». 2. - Il ricorso denuncia, con il primo motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di appello erroneamente valutato le prove a discapito delle risultanze della perizia di parte e delle te- stimonianze.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. per non aver la Corte considerato il ricono- scimento dei vizi da parte della subappaltatrice. Con il terzo moti- vo, si contesta la statuizione sulle spese. 3. - In via preliminare ed assorbente, il Collegio ritiene di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosser- vanza dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c.L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notifi- cazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Tale formalità è diretta a consentire di verifica- re la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta il 16/02/2024, ma non ha depositato la relativa relazione di notificazione. La controparte è rimasta intimata, sicché non è stato possibile sopperire a tale man- canza tramite il suo fascicolo, come sarebbe stato consentito in ba- se a Cass. SU 10648/2017. Nella memoria depositata in vista dell'udienza, la ricorrente obietta che sia applicabile la norma ex art. 372 co . 2 c.p.c. nella sua versione novellata dalla riforma del processo civile del 2021- 2022, la quale norma consente il «…deposito dei documenti relativi all’ammissibilità […] indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio …».
L’argomento è infondato, poiché la novità legislativa consiste nell’introduzione di un limite temporale al potere di depositare i do- cumenti relativi all’ammissibilità del ricorso (e nell’esonero dalla notifica alle altre parti), ma non ha esteso la fattispecie all’improcedibilità (così, Cass. 24199/2025, p. 6 s.). Né la soluzione che si delinea può incontrare censura sotto il pro- filo della garanzia ex art. 6 CEDU. Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella pronuncia del 28/10/2021 ( ricorso 55064/11), ove si è fatto leva sulle peculiarità delgiudizio di cassa- zionee si è aggiunto che in tale giudizio è prevista l’assistenza ob- bligatoria di un avvocatoiscritto in un albo speciale, chiamato a ga- rantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le necessarie con- dizioninon solo sostanziali, ma anche formali.
Sul punto cfr. anche, per più ampia motivazione, Cass. 2228/2025. Pertanto, non essendo possibile verificare la tempestività del ri- corso rispetto al termine breve (60 giorni) decorrente dalla notifica del16/02/2024, ed essendo comunque decor si oltre 60 giorni tra la data della pubblicazione della sentenza (08/02/2024) e la data di notifica del ricorso (essendo irrilevante la data del 14/03/2024 , in cui la sentenza è stata corretta), è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022). 4. - Poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questo giudizio, non si fa luogo a pronuncia sulle spese, se non per quanto riguarda l’art. 96 co. 4 c.p.c(essendo la decisione conforme alla proposta: cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc).
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 1.000 in favore dellacassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorr