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Ordinanza — n. 31600/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to omission of facts and inadmissibility of double conformity argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31600/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigi Montinaro's appeal against the Second Instance Court's decision in a private contract dispute regarding construction work. The appellant argued that the lower court omitted the execution of specific paving works and failed to verify the contractor's special procurator's reputation, but the Supreme Court found these points unexamined. Furthermore, the court declared the second ground inadmissible because the appellant did not demonstrate that the factual basis for the first-instance decision differed from the second-instance rejection, violating the double conformity rule. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs and court fees.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: In cases of double conformity, the appellant must prove the factual basis for the first-instance decision differs from the second-instance rejection; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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double conformity rule omission of facts private contract dispute construction work valuation inadmissible appeal special procurator reputation legal costs allocation mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
«doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 54, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83
(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l.
Art. 54, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83
(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
Art. 96 cod. proc. civ.
– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
articolo 599 cod. pen
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28/01/2010, il chiamato Troso Sergio spiegò, a sua volta, domanda riconvenzionale perché venisse accertata l'esimente di cui all'articolo 599 cod. pen.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
art. 210 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860
ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860;
Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439
Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez.
Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774
11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.
Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994
26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12227/2024 R.G. proposto da MONTINARO LUIGI, In qualità di erede di Montinaro Rosario, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima impresa con sede in Soleto, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Reale, nel cui studio in Lecce, via Roberto di Biccari, n. 3, è elettivamente domiciliato; –ricorrente – contro ATI FAVELLATO CLAUDIO S.P.A. - TROSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Fornelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Manna, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Isernia, Corso Risorgimento, n. 6; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 915/2023 emessa dalla Corte di Appello di Lecce, pubblicata il 09/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Oggetto: appalto privato -prova Rilevato che:

1. L'Associazione temporanea di imprese Favellato Claudio s.p.a. - TrosoCostruzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, l'impresa Montinaro, sostenendo di aver corrisposto somme maggiori di quelle pattuite per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del centro storico di Muro leccese ad essa affidati verbalmente e chiedendone, pertanto, la condanna al pagamento della somma indebitamente percepita di € 18.438,72 o, in subordine, di € 14.138,32. Costituitasi in giudizio il 09/06/2009, l'Impresa Montinaro Rosario chiese il rigetto delle domande attoree, spiegò, altresì, domanda riconvenzionale, onde ottenere la condanna dell'ATI al pagamento, in proprio favore, della somma di € 65.807,40 a titolo di saldo dei lavori eseguiti e non pagati, e chiese, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa di Troso Sergio, sostenendo che questi, quale procuratore speciale dell'ATI, avesse offeso, con la missiva del 05/12/2008, la reputazione dell'impresa Montinaro e chiedendone perciò la condanna, in solido con l’ATI, al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28/01/2010, il chiamato Troso Sergio spiegò, a sua volta, domanda riconvenzionale perché venisse accertata l'esimente di cui all'articolo 599 cod. pen. e perché, in subordine, la controparte venisse condannata al risarcimento del danno. Con memoria depositata il 28/01/2010, l’ATI Favellato Claudio s.p.a. - Troso Costruzione s.r.l. propose, a sua volta, domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse accertata l'esimente di quell'articolo 599 cod. pen. e, in subordine, che la controparte venisse condannata al risarcimento del danno nella stessa misura da essa richiesta.

Con sentenza n. 2021/2018, il Tribunale di Lecce rigettò la domanda attorea e quella riconvenzionale spiegata da Impresa Montinaro Rosario nei confronti di Associazione temporanea di imprese Favellato Claudio s.p.a. - Troso costruzioni s.r.l., rigettò le domande spiegate da Impresa Montinaro Rosario nei confronti di Troso Sergio e viceversa e compensò le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u., in ragione del 50% ciascuna, a carico di entrambe le parti. Il giudizio di gravame, instaurato in data 24/12/2018 da Montinaro Rosario, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, si concluse, nella resistenza dell'ATI, che propose anche appello incidentale, con la sentenza n. 915/2023, pubblicata il 09/11/2023, con la quale la Corte d'Appello di Lecce rigettò l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannò Montinaro Rosario, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa, a corrispondere all'Associazione temporanea di imprese la somma di € 5.121,60.

2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso Montinaro Luigi, affidandolo a due motivi, mentre ATI Favellato Claudio s.p.a. - Troso Costruzioni s.r.l. si difende con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che:

1. Occorre preliminarmente evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente affermato che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilconsigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione possa far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullaproposta stessa (Cass., Sez.

U, 10/04/2024, n. 9611). 2.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello aveva respinto la domanda del ricorrente, affermando che tra le parti era intercorso non già un contratto di sub-appalto, ma un accordo verbale di affidamento di lavori, i cui termini non erano stati provati, e che quantità di lavori e costi non potevano essere ricavati dall’elaborato del c.t.u., in quanto questi, in mancanza di idonea documentazione, aveva svolto gli accertamenti sulla base dei dati rilevati presso l’amministrazione comunale (registro di contabilità dell’appalto) e dei documenti di provenienza unilaterale.

Il ricorrente ha, sul punto, evidenziato che i giudici avevano fatto un’errata applicazione delle norme in tema di formazione della prova nel giudizio civile, in quanto, per la conclusione di un contratto d’appalto tra privati, non era chiesta la forma scritta; che, nella specie, la sussistenza del contratto non era in discussione perché non contestata; che la prova dell’entità dei lavori era stata fornita mediante documenti acquisiti mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e mediante prova testimoniale; che il figlio dell’appellante, Monatanaro Luigi, aveva dichiarato di avere redatto il preventivo dei lavori commissionati dall’Ati, tenendo conto delle misurazioni fornitegli da Lucio Troso e tratte dal computo metrico del contratto d’appalto, e di avere avuto rassicurazioni dal direttore dei lavori in ordine al miglioramento del prezzo dopo che, in sede di sopralluogo, erano state riscontrate difficoltà esecutive; che quest’ultima circostanza era confermata dalla rivisitazione del prezzo dell’appalto operata dalla giunta comunale con delibera n. 146 del 1/6/2006; che la quantificazione del prezzo era stata risolta dal c.t.u. sulla base della documentazione indicata nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e acquisita ex art. 210 cod. proc. civ. (libretti di misure e stati di avanzamento relativi all’appalto tra Ati e Comune). 2.2 Il primo motivo è infondato.

Si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito hanno respinto la domanda del ricorrente, in quanto tra le parti era intercorso un accordo verbale di affidamento dei lavori, i cui termini, specie con riguardo al corrispettivo, non erano stati provati, ritenendo che nessun valore probatorio potesse attribuirsi alle conclusioni cui era giunto il c.t.u., in quanto fondate sulla documentazione fornitagli dalla ditta Montinaro, siccome contenente prezzi scritti a mano di provenienza unilaterale, sui documenti acquisiti dall’amministrazione comunale (registro di contabilità dell’appalto), siccome inidonei a dimostrare la quantità dei lavori eseguiti dalla predetta ditta e i relativi costi, e sulle dichiarazioni del teste Montinaro Luigi, il quale, pur confermando di avere redatto il preventivo dei lavori commissionati dall’Ati, andava considerato inattendibile in ragione del rapporto di collaborazione intrattenuto col padre, titolare della ditta.

Tali argomentazioni sono conformi ai principi affermati da questa Corte in materia di appalto privato, i quali partono dal presupposto che l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso abbia l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere (Cass., Sez. 2, 19/10/2018, n. 26517; Cass., Sez. 6-2, 11/11/2021, n. 33575). A tal fine, non costituiscono idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte, né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (Cass., Sez. 2, 19/10/2018, n. 26517;

Cass. Sez. 2, 11/05/2007, n. 10860; Cass. Sez. 3, 21/05/1999, n. 4955), né, in generale, qualunque scritto unilateralmente predisposto dal richiedente, salvo che risulti sia stato portato a conoscenza del committente e questi l'abbia accettato senza riserve (si veda in tema di fatture, Cass., Sez. 2, 23/05/2024, n. 14399). E neppure può dirsi dirimente quanto accertato dal c.t.u., atteso che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi divalutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. (Cass., Sez. 3, 25/11/2021, n. 36638), come accaduto nella specie.

Non può quindi ravvisarsi, a differenza di quanto deduce il ricorrente, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., la quale è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare, come avviene nel motivo del ricorso, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055;

Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867). 3.1 Con il secondo motivo, si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia lo svolgimento dei lavori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare che il contratto stipulato tra le parti di causa non era contestato; che la c.t.u. aveva quantificato i lavori (certificati) e i prezzi, tenendo conto del registro di contabilità fornito dall’Ufficio tecnico del Comune, comparato con quello fornito dalla Impresa Montanaro e con l’elenco dell’Ati; che il testimone Montanaro Luigi aveva affermato che tutti i lavori erano stati fatti dalla ditta Montanaro; che la quantificazione del prezzo era stata effettuata dal c.t.u. sulla base degli stessi elementi ad eccezione della fornitura e posa del basolato in pietra di Soleto.

Omettendo l’esame di questi fatti, la Corte di merito aveva finito per omettere la verifica dello stesso svolgimento dei lavori. 3.2 Il secondo motivo è inammissibile. Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860;

Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). Non avendo il ricorrente adempiuto, nella specie, a tale incombente, la censura è senz’altro inammissibile.

4. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiar