Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31589/2025 — snciv Generato dall'IA

Lawyer's fee appeal dismissed; court rejects claim that appellate court erred in reducing fees based on prior payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31589/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Lorenzo Ciliento's appeal against the Bari Court of Appeal's decision to reduce his lawyer fees. Ciliento argued the lower court erred by not fully valuing his work across 151 proceedings, while the opposing party contended that prior payments and excluded cases justified the reduction. The court ruled that the appellate court correctly calculated the net debt based on actual payments received and was not bound by the Bar Council's opinion on fee congruity.

Regesto Legislator

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Art. 28 legge 794/1942; Art. 4, 14 d.lgs. 150/2011; Art. 633, 702-bis, 112, 360 c.p.c.: In proceedings for lawyer fee liquidation, the appellate court is not bound by the Bar Council's opinion on congruity and may reduce fees based on a merit review of actual services rendered and payments received.

Parole chiave

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lawyer fee liquidation appellate court discretion Bar Council opinion decreto ingiuntivo opposition net debt calculation procedura esecutiva azione di rivendicazione nel pignoramento recupero di crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, degli artt.
Artt. 4 e 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Art. 702-bis e ss. del codice di procedura civile
150, dell’art. 702-bis e ss.
Art. 633 del codice di procedura civile
in combinato disposto con l’art. 633 cod.
Art. 112 del codice di procedura civile
civ., e dell’art. 112 cod.
Art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 636 del codice di procedura civile
art. 633 cod. proc. civ
in combinato disposto con l’art. 633 cod. proc. civ., e dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 50 quater cod. proc. civ
22235, ha, infatti, chiarito, in un caso sovrapponibile a quello di specie, che “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6-2, 15/01/2018, n. 712
Cass., Sez. 2, 17/12/2021, n. 40633
Cass., Sez. 2, 17/12/2021, n. 40633; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1, 18/05/2005, n. 10428
40633; Cass., Sez. 1, 18/05/2005, n. 10428).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29681/2020 R.G. proposto da CILIENTO LORENZO, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco D’Addabbo in Roma, via di Vigna Stelluti, n. 157; –ricorrente – contro GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX USL BA/6 di Molfetta, in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Caputo ed elettivamente domiciliata presso lo studio Placidi in Roma, Via Tortolini, n. 30; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 220/2020 resa dalla Corte d’Appello di Bari pubblicata il 04/02/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere Valeria Pirari.

FATTI DI CAUSA Oggetto: compenso avvocati 1. La Gestione Liquidatoria della ex Usl BA/6 propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1499/12 emesso dal Tribunale di Bari in data 18/6/2012, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’avv. Lorenzo Ciliento, della somma di euro 110.864,70, a titolo di compensi professionali maturati per l’attività espletata in suo favore nell’ambito di n. 151 procedimenti civili. All’esito, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 590/2016 del 4/2/2016, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opposta alla rifusione delle spese di lite.

Il giudizio di gravame, interposto dall’avv. Lorenzo Ciliento con citazione del 3/8/2016, si concluse, nella resistenza della Gestione Liquidatoria della ex Usl, con la sentenza n. 220/20, pubblicata il 4/2/2020, con la quale la Corte d’Appello di Bari respinse il gravame, condannando l’appellante alle spese di giudizio. Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, premessa la tempestività dell’opposizione, ancorché proposta con citazione e non con ricorso, essendo stata la notifica eseguita in termini, ritenne di escludere il compenso per 68 giudizi (dei 151 di cui l’avvocato lamentava la mancata remunerazione), di cui n. 37 opposizioni a pignoramento dichiarate inammissibili per difetto di procura e 31 opposizioni a decreto ingiuntivo tardive, e di revocare il decreto ingiuntivo in quanto, comparando la somma che il legale aveva già ricevuto a titolo di compenso e quella effettivamente dovuta dalla ex Usl, emergeva un disavanzo favorevole all’appellante.

2. Avverso la suddetta sentenza Ciliento Lorenzo propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La Gestione Liquidatoria della ex Usl BA/6 resiste con controricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, degli artt. 4 e 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, dell’art. 702-bis e ss. cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 633 cod. proc. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, pur avendo affermato la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché avvenuta con atto di citazione, rilevando al riguardo la tempestività della notifica, avevano omesso di pronunciarsi sulla nullità della sentenza in quanto resa dal Tribunale in composizione monocratica, nonostante la questione fosse stata sollevata con la comparsa conclusionale alla luce dei chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4485 del 2018.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe, invece, dovuto applicare il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, disporre il mutamento del rito e decidere in composizione collegiale. 1.2 Il motivo è inammissibile. Cass., Sez. 6-2, 14/7/2022, n. 22235, ha, infatti, chiarito, in un caso sovrapponibile a quello di specie, che “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, ma senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cass.

Sez. 1, 25/9/2008, n. 24080). La conseguenza è che, non essendo ammissibile la rimessione in primo grado, la pronuncia impugnata è nulla e il giudice di appello deve rinnovare la decisione, sanando la nullità. Si è però affermato da questa Corte che, poiché l'eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del Tribunale non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice, il fatto che la Corte d'Appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del Tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, abbia influito sulla decisione (Cass., Sez. 1, 23/1/2007, n. 1476; in senso sostanzialmente conforme Cass., Sez. 2, 11/2/2022, n. 4475 in motivazione)”, derivando dall’assoluta carenza di tali allegazioni l’inammissibilità del ricorso.

Secondo la citata pronuncia, invero, “non rileva – di per sé - l’errore sul rito, che assume rilievo come causa di nullità della sentenza solo ove si sia tradotto in una violazione dei diritti di difesa o abbia inciso sulle regole di competenza”, atteso che “come recentemente ribadito dalle S.U., le norme processuali hanno natura servente, sicché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa.

E’ perciò inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione relativa alla mancata adozione di un diverso rito, non essendo indicato lo specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato in termini di esercizio delle facoltà processuali (Cass., Sez. U, 25/11/2021, n. 36596; Cass., Sez. U, 17/2/2009, n. 3758), atteso che non viene in rilievo il fatto che la parte avrebbe potuto – in ipotesi - costituirsi personalmente od ottenere un risparmio di costi processuali, data la scelta della ricorrente di costituirsi comunque mediante un difensore”.

Il ricorrente non ha dedotto nella specie alcuno specifico pregiudizio dalla composizione monocratica del Tribunale che aveva assunto la decisione di primo grado, con conseguente inammissibilità della censura. 2.1 Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. e dell’art. 1175 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; il vizio di motivazione su un punto decisivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito deciso unitariamente il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, reputandone l’infondatezza, in violazione del principio del contraddittorio.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito, così facendo, aveva focalizzato l’attenzione sui 68 giudizi - di cui 37 pignoramenti dichiarati inammissibili per difetto di procura e 31 opposizioni a decreto ingiuntivo dichiarati inammissibili per tardività dell’opposizione -, senza considerare la documentazione fornita. Attraverso la stessa, infatti, si sarebbe potuto accertare, quanto ai mandati, che il Comitato di Gestione aveva deliberato e approvato la parcella, liquidandola per 1/3; che l’amministratore straordinario aveva preteso il parere di conformità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; che questo era stato formulato e inviato; che i legali incaricati avevano verificato la congruità delle voci; che, in sede monitoria, erano stati prodotti, su ordine del giudice, i singoli mandati; che questi erano stati conferiti dal Presidente del Comitato di Gestione il 30/3/1990, ossia la mattina dell’udienza davanti al GE, consentendo ai 38 avvocati di trattare la questione senza che nessuno eccepisse il difetto di procura; che nessuna contestazione era contenuta sul punto nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Quanto alla tardività delle opposizioni, i giudici di merito avevano errato quando avevano evidenziato che non rilevava l’intervenuta transazione di parte di tale contenzioso, non essendo stato provato che con essa la USL avrebbe conseguito un vantaggio superiore rispetto al danno subito a causa dell’inammissibilità del giudizi, in quanto non avevano considerato che era stato proprio il dirigente della USL, nel rispondere al Co.Re.Co., a rappresentare il vantaggio derivante dalle transazioni; che i creditori avevano ottenuto decreti provvisoriamente esecutivi e accumulato a cadenza mensile pignoramenti presso la Tesoreria Provinciale; che la USL, su suo suggerimento, aveva deliberato un programma di ripianamento del deficit; che gli atti di transazione prevedevano l’abbandono dei giudizi.

In sostanza, i giudici avevano reso una motivazione astratta e non fondata sulla documentazione prodotta. 2.2 Il motivo è infondato. La Corte di merito ha, infatti, legittimamente esaminato congiuntamente alcuni dei motivi di appello, in quanto obiettivamente legati, e ha preso comunque in considerazione tutte le doglianze sollevate, rispondendo a ciascuna di esse (a prescindere, per il momento, dalla valutazione se la risposta data in motivazione ai motivi di appello possa ritenersi soddisfacente o meno). La trattazione unitaria dei motivi di appello, infatti, ove connessi uno all'altro, non comporta automaticamente omessa pronuncia in relazione all'uno o all'altro motivo, che può sussistere solo qualora nella motivazione unitaria un aspetto particolare e denunciato con un apposito motivo di appello, non sia stato assolutamente preso in considerazione (Cass., Sez. 3, 16/5/2014, n. 10832), cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che l’appellante aveva censurato il provvedimento del Tribunale, lamentando, col secondo e terzo motivo, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e l’illogica motivazione, per non avere il giudice disposto la ricerca del documento n. 20 nel fascicolo monitorio, non rivenuto al momento della decisione, nonostante il suo tempestivo deposito; col quarto, il credito dato dal Tribunale alle contestazioni generiche e infondate della USL in ordine all’esatto adempimento della prestazione da parte dell’appellante, nonché la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere giudicato oltre i limiti della domanda, avente ad oggetto il pagamento del compenso spettante al legale per il patrocinio svolto in 151 procedimenti civili; e col quinto, infine, il travisamento e la falsa motivazione, nonché la violazione del divieto di venire contra factum proprium nella parte in cui era stato ritenuto satisfattivo l’importo di lire 69.100.000 corrisposto al legale a titolo di acconto, nonostante emergesse la prova contraria.

La Corte di merito, analizzando congiuntamente i quattro motivi ha preso posizione su ciascuno di essi, ritenendo non contestato che 68 giudizi, dei 151, fossero esitati in una pronuncia di inammissibilità (37 opposizioni a pignoramento per difetto di procura e 31 opposizioni a decreto ingiuntivo per tardività); che, quanto al difetto di procura, la delibera del Comitato di Gestione relativa a 37 procedure esecutive mobiliari fosse stata emessa il 4/4/1990, dopo l’udienza del 30/3/1990 fissata per la dichiarazione del terzo, cui era seguita la pronuncia di inammissibilità; che le contestazioni della USL non fossero perciò né generiche, né infondate, essendo basate su fatti non contestati o comunque documentati; che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla transazione di parte delle opposizioni in assenza di prova che questa avesse procurato alla USL un vantaggio superiore rispetto al danno subito in conseguenza della pronuncia di inammissibilità dei giudizi; che nel documento sub 20 del fascicolo monitorio (“elenco specifica diritti”) non fossero allegate attività successive a quelle della proposta di parcella dell’8/2/1991, tanto da risultare quasi sovrapponibili, tranne che per tre voci rimaste però non dimostrate; e che l’appellante non avesse giustificato lo scostamento tra la prima e la seconda quantificazione del credito, limitandosi a distinguere tra attività compiute prima e dopo il 24/4/1990.

In sostanza, i giudici di merito non soltanto hanno reso una motivazione che soddisfa il criterio del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in ciò risolvendosi il sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, senza che siano più ammissibili censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6- 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), ma non hanno neppure violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo preso posizione su ciascuna delle questioni prospettate sia pure con risultati contrastanti con quanto auspicato dall’appellante. Del resto, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857;

Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). E’, dunque, evidente l’inammissibilità delle doglianze proposte dal ricorrente in quanto volte ad un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione alla sussistenza di una giustificazione per l’esito (inammissibilità) delle opposizioni per le quali è stato chiesto il riconoscimento del compenso. Non può, infatti, ritenersi sussistente il dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità, laddove quest'ultimo dovesse omettere l'esame di un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell’adozione della decisione giudiziale (Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112), in assenza dell’idoneità delle prove documentali asseritamente non esaminate a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857;

Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). La questione relativa alla violazione del divieto di venire contra factum proprium verrà, invece, trattata nell’analizzare la terza censura, nella quale è stata riproposta.

3. Con il terzo motivo, si denunzia il vizio di motivazione per illogicità e incoerenza, su punti decisivi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello, non analizzando singolarmente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto aveva omesso di dare risposta alla doglianza proposta con il quarto, col quale ci si doleva della mancata puntuale contestazione, da parte dell’opponente, dei singoli elementi posti a fondamento della domanda, sia quanto al difetto di mandato dei pignoramenti, che in realtà era esistente, sia quanto alla chiusura delle opposizioni a decreto ingiuntivo, dovuta alle transazioni intervenute.

La Corte di merito, peraltro, tralasciando anche il sesto motivo sulla violazione del divieto di venire contra factum proprium , aveva accolto l’opposizione senza motivare, nonostante la domanda fosse stata fondata su univoche emergenze (delibera del Comitato di Gestione della USL, verifiche compiute dagli incaricati della USL) contro l’elenco dei diritti strappato dal fascicolo di parte e le dichiarazioni del Commissario Liquidatore di non conoscere il programma di ripiano del deficit della spesa del 1990, e senza valutare le contestazioni dell’opposto e le allegazioni difensive. 4.Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul sesto motivo d’appello, ossia la violazione del divieto di venire contra factum proprium, non avendo considerato la delibera del Comitato di Gestione della USL di approvazione della parcella, la nota dell’Amministratore Straordinario della USL con cui si chiedeva di far pervenire il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il pagamento del saldo delle competenze e l’istruttoria dell’avv.

D’Onghia e del dott. Minervini per la verifica sugli importi chiesti a saldo per ciascuna voce, senza alcuna possibilità di assorbimento della questione, con rigetto della domanda.

5. Il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente in ragione della parziale sovrapposizione delle questioni prospettate, presentano profili di inammissibilità e infondatezza. Quanto alle questioni afferenti alla mancata, puntuale contestazione, da parte dell’appellata, delle pretese del ricorrente, la censura è senz’altro inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, qualora il motivo di ricorso per cassazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., deve contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr.

Cass. 9.8.2016, n. 16655; Cass., Sez. 1, 11/12/2023, n. 34449), incombenze queste rimaste nella specie inadeguatamente adempiute. Per quanto riguarda, invece, la questione dell’omessa valutazione delle circostanze relative all’inammissibilità dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e a pignoramento e le relative cause di giustificazione, vanno richiamate le considerazioni già espresse nel precedente punto 2.2, avendo i giudici adeguatamente preso posizione tanto sulla tardività del mandato alle liti rispetto all’udienza fissata per la sua produzione, quanto sulla irrilevanza delle transazioni intervenute rispetto alla pronuncia di inammissibilità delle opposizioni a decreto ingiuntivo, mentre ogni altra questione prospettata assume valenza meritale, siccome fondata sulla valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito.

Infine, la doglianza afferente alla mancata disamina, da parte della Corte di merito, della censura riguardante la violazione del divieto di venire contra factum proprium, oltre a non essere del tutto perspicua, non è neppure coincidente con quella descritta nell’atto d’appello, come riportata dai giudici di merito, atteso che, mentre in questa sede viene contestata la mancata valutazione delle univoche emergenze costituite dalla delibera del Comitato di Gestione della USL e dalle verifiche compiute dagli incaricati della USL contro l’elenco dei diritti strappato dal fascicolo di parte e le dichiarazioni del Commissario Liquidatore di non conoscere il programma di ripiano del deficit della spesa del 1990, in sede d’appello il sesto motivo verteva sul fatto che fosse stato ritenuto satisfattivo l’importo di lire 69.100.000 corrisposto al legale a titolo di acconto, nonostante emergesse la prova contraria.

In disparte, pertanto, il profilo di inammissibilità dovuto alla non chiarezza della doglianza e alla sua difformità rispetto alla censura prospettata in appello, il motivo non attinge neppure la ratio decidendi della sentenza, oltre a fondarsi sulla questione, squisitamente meritale, della valutazione delle prove, senza essere neppure in linea con le caratteristiche del divieto di venire contra factum proprium. Infatti, tale precetto, che si risolve, nella sostanza, nel divieto di porre in essere comportamenti contradditori, costituisce una specifica declinazione dei principi di correttezza e buona fede imposti alle parti di un rapporto contrattuale rispettivamente dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ..

Come chiarito da Cass., Sez. 3, 8/6/2009, n. 20106, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5/3/2009 n.5348;Cass.11/6/2008 n.15476), con la conseguenza che la clausola generale di buona fede e correttezza, ormai entrata nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico, è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), andando a costituire un autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Cost. (v. in questo senso, fra le altre,Cass. 15/2/2007 n. 3462), che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, e al giudice di valutarlo come strumento atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.

Ciò comporta che detto principio, come parimenti spiegato dalla citata Cass., Sez. 3, 8/6/2009, n. 20106, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all'esecuzione, e, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche, costituendo la sua violazione di per sé inadempimento tale da comportare l’obbligo di risarcimento del danno derivatone (v. ancheSez.

U 15/11/2007 n. 23726; Cass.22/1/2009 n. 1618;Cass. 6/6/2008 n. 21250; Cass. 27/10/2006 n.23273; Cass. 7/6/2006 n. 13345; Cass. 11/1/2006 n. 264). Nella specie, il ricorrente sembra pretendere di ravvisare la violazione di tali principi nel fatto che i giudici non avevano valutato la contraddittorietà esistente tra le difese assunte dalla USL nel processo e la condotta tenuta in precedenza attraverso la delibera n. 403/C del Comitato di Gestione della USL, avente ad oggetto l’approvazione della parcella, la nota dell’Amministratore straordinario del 18/9/1991, avente ad oggetto la richiesta di far pervenire il parere di congruità dell’Ordine degli Avvocati per il pagamento del saldo, e l’istruttoria compiuta dall’avv.

D’Ongia e dal dott. Minervini per la verifica degli importi chiesti a saldo, senza avvedersi che le condotte precedenti al processo non costituivano ammissione del debito, essendo viceversa volte all’accertamento del quantum dovuto, e, soprattutto, che la decisione assunta dai giudici di merito era fondata su considerazioni tutt’affatto differenti da quelle prospettate. Si legge, infatti, nella sentenza che la Corte d’Appello, dopo avere detratto dall’importo richiesto le somme non dovute in quanto relative ai procedimenti conclusi con la declaratoria di inammissibilità, hanno solo preso atto del fatto che la somma pacificamente pagata a titolo di acconto nella misura di euro 35.687,17, oltre Iva e cpa, era pari a quella risultante dalla precedente operazione, con la conseguenza che la non debenza di ulteriori importi era dettata da siffatto calcolo e non certo dalla mancata valutazione della violazione del divieto di venire contra factum proprium.

Consegue da quanto detto l’infondatezza della censura. 6.1Con il quinto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito affermato che l’appellante aveva ricevuto il pagamento per la medesima causale di euro 35.687,17 e che pertanto la decisione di primo grado di revocare il decreto ingiuntivo era corretta, discostandosi dal parere di congruità dell’Ordine degli Avvocati e trascurando la sussistenza dei mandati per i giudizi esclusi dalla liquidazione, le transazioni intervenute coi farmacisti e i medici dipendenti che prevedevano l’abbandono dei procedimenti, l’esigenza di opporre tardivamente i decreti ingiuntivi per fermare i pignoramenti secondo le indicazioni del programma di ripiano del deficit di spesa. 6.2 Il quinto motivo è infondato.

In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, infatti, il giudice non è vincolato alparere di congruità delConsiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene ilcompenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativoparere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass., Sez. 6-2, 15/01/2018, n. 712;

Cass., Sez. 2, 17/12/2021, n. 40633; Cass., Sez. 1, 18/05/2005, n. 10428). Quanto alla documentazione asseritamente non esaminata in appello, è sufficiente richiamare quanto osservato al punto 2.2, risultando dalla sentenza che i giudici di merito hanno preso in esame le questioni relative ai mandati e alle transazioni e ne avevano escluso la rilevanza con un giudizio che, avendo natura meritale, non può essere rivisto in questa sede.

7. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza dei restanti, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie n