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Ordinanza — n. 31582/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31582/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31582/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dal Tribunale di Bergamo, integrata, quanto alla fase di merito, con gli elementi risultanti dal ricorso. Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 proposto dinanzi al Tribunale di Bergamo, l’avvocato Maurizio Galasso chiese la condanna della Immobiliare MG s.r.l. al pagamento del compenso, nella misura di euro 5.032,15, da questa dovuto a fronte della prestazione professionale da lui svolta in suo favore nel procedimento ex art. 612 cod. proc. civ., recante n. 3441/2013 R.G.E., nonché al risarcimento del danno exart. 1224 cod. civ..

Regesto Legislator

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art. 702 bis cod. proc. civ, art. 612 cod. proc. civ, art. 381 cod. pen, art. 132 cod. proc. civ, art. 111 Cost, artt. 1418 cod. civ; Ordinanza — n. 31582/2025 — snciv · Corte di Cassazione: qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ. e il cliente sollevi eccezioni idonee ad ampliare il thema decidendum , le quali esorbitano dalla competenza del giudice adìto, la causa dovrà essere rimessa al giudice competente, ai sensi degli artt.34 e ss. cod. proc. civ. La situazione che viene a profilarsi nel caso in esame è quella descritta al precedente punto 2), rientrando l’eccezione riconvenzionale di nullità del contratto di patrocinio, sollevata dalla parte resistente, nella competenza del giudice adìto, sì da poter essere trattata sempre con il rito sommario di cui all'art.14 del D.Lgs. n.150/2011, se si presti a un'istruttoria sommaria.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore patrocinio non autorizzato patrocinio gratuito contratto di amministrazione d'immobili negozi immobiliari violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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art. 702 bis cod. proc. civ
Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 612 cod. proc. civ
al pagamento del compenso, nella misura di euro 5.032,15, da questa dovuto a fronte della prestazione professionale da lui svolta in suo favore nel procedimento ex art. 612 cod. proc. civ., recante n.
art. 381 cod. pen
civ., per avere i giudici di merito ritenuto sussistente l’ipotesi prevista dall’art. 381 cod. pen.
art. 132 cod. proc. civ
civ., nonché dell’art. 132 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
artt. 1418 cod. civ
3.1 Con il terzo motivo, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 cod. civ., 381 cod.
articolo 381 c.p
civ., per contrarietà a norma imperativa - nella specie la previsione di cui all'art. 381 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17049/2021 R.G. proposto da GALASSO MAURIZIO, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Bergamo, Rotonda dei Mille, n. 3; –ricorrente – contro IMMOBILIARE MG S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bazoli e Alessio Gattamelata ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Di Monte Fiore, n. 22; - controricorrente – Avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo in data 18/03/2021 nell’ambito del giudizio R.G.n. 8335/2020 e depositata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere Valeria Pirari. FATTI DI CAUSA Oggetto: Compenso avvocati.

1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dal Tribunale di Bergamo, integrata, quanto alla fase di merito, con gli elementi risultanti dal ricorso. Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 proposto dinanzi al Tribunale di Bergamo, l’avvocato Maurizio Galasso chiese la condanna della Immobiliare MG s.r.l. al pagamento del compenso, nella misura di euro 5.032,15, da questa dovuto a fronte della prestazione professionale da lui svolta in suo favore nel procedimento ex art. 612 cod. proc. civ., recante n. 3441/2013 R.G.E., nonché al risarcimento del danno exart. 1224 cod. civ..

Si costituì la Immobiliare MG s.r.l., contestando le avverse pretese delle quali chiese il rigetto. All’esito del giudizio, il Tribunale, con l’ordinanza n. 1211/2021 del 1/4/2021, rigettò il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite e al pagamento di euro 100,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale ritenne che il ricorrente non avesse assolto all’onus probandi in ordine alla conclusione del contratto di patrocinio, il quale, quand’anche sorretto da prova, sarebbe stato viziato da nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ., per contrarietà a norma imperativa - nella specie la previsione di cui all'art. 381 cod. pen., rubricato "Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico" che, posta a tutela dell’amministrazione della giustizia, sanziona la condotta del legale che, in un procedimento davanti all’autorità giudiziaria, presta contemporaneamente il patrocinio a favore di parti contrarie –, avendo questo difeso altra società, la Fonti Prealpi s.r.l., in diverso giudizio, nel quale aveva come controparte proprio la Immobiliare MG s.r.l., e che, pertanto, poteva trovare applicazione l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., attesa l’evidente pretestuosità delle deduzioni e delle domande proposte.

2. Avverso la suddetta ordinanza, Galasso Maurizio propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. La Immobiliare MG s.r.l. resiste con controricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 4 – 14 del d.lgs. n. 150/11 e dell’art. 702 - ter , secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. c.p.c., perché il Tribunale aveva omesso di disporre il mutamento di rito e, quindi, la trattazione secondo il rito ordinario a cognizione piena, a fronte delle domande formulate dalla Immobiliare MG s.r.l. in relazione alla pretesa nullità del contratto di mandato conferitogli e della sua risoluzione per ‘patrocinio infedele’, oltreché al risarcimento del danno, comprimendo in tal modo la possibilità per il ricorrente di controdedurre alle avverse pretese. 1.2 Il primo motivo è infondato.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4485 del23/02/2018, la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 biscod. proc. civ., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur . Soltanto qualora il convenuto amplii l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti a un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande, mentre qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt.34, 35 e 36 cod. proc. civ., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. Tale principio è del resto in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 26/4/2014 n. 65 che, con riferimento alla dedotta violazione dei principi della legge delega, riferita all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, e, in particolare, all'esclusione della convertibilità del rito sommario, ha rilevato che la norma in esame costituisce immediata applicazione del criterio direttivo di cui all'art. 54, comma 4, lettera b), numero 2), della legge n. 69 del 2009, il quale - nel ricondurre al modello del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa - afferma che resta «esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario», non convertibilità del rito sommario che, come osservato anche da Cass., Sez. 6-2, 16/1/2019, n. 1023, discende dall’espressa prescrizione impartita dalla legge delega (art. 54, comma 4, lettera b, numero 2, della legge n. 69 del 2009) e corrisponde, altresì, all’inammissibilità - ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 -del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso.

Nell’analizzare gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass., Sez. 2, 2/11/2018, n. 28049, ha chiarito che possono profilarsi le seguenti ipotesi:

1) qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., il giudice è tenuto a trattarla secondo la speciale procedura di cui all'art.14 del D.Lgs. n.150/2011, anche in presenza di contestazioni del cliente relative all'esistenza del rapporto o all'an debeatur;

2) qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ. e il cliente sollevi eccezioni idonee ad ampliare il thema decidendum, le quali tuttavia non esorbitano dalla competenza del giudice adìto, la causa dovrà essere trattata sempre con il rito sommario di cui all'art.14 del D.Lgs. n.150/2011, se si presti a un'istruttoria sommaria, mentre in caso contrario dovrà essere trattata nelle forme del rito ordinario a cognizione piena, previa la separazione delle domande;

3) qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ. e il cliente sollevi eccezioni idonee ad ampliare il thema decidendum , le quali esorbitano dalla competenza del giudice adìto, la causa dovrà essere rimessa al giudice competente, ai sensi degli artt.34 e ss. cod. proc. civ. La situazione che viene a profilarsi nel caso in esame è quella descritta al precedente punto 2), rientrando l’eccezione riconvenzionale di nullità del contratto di patrocinio, sollevata dalla parte resistente, nella competenza del giudice adìto, sì da poter essere trattata sempre con il rito sommario di cui all'art.14 del D.Lgs. n.150/2011, se si presti a un'istruttoria sommaria.

Consegue da quanto detto l’infondatezza della censura. 2.1Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2230 e 1703 cod. civ., nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale affermato che, a fronte della contestazione della resistente in merito alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, quest’ultimo non avesse assolto all’onere di dimostrare la conclusione del contratto di patrocinio, non avendo tenuto conto della differenza esistente tra la procura e il contratto di patrocinio, il quale ultimo era esistente ed effettivamente adempiuto, come ricavabile dalla lettera del 16/9/2013, trasmessa dall’avv.

Cristina Di Fabio alla quale era stata poi conferita procura, dai capitoli di prova dedotti a dimostrazione della suddetta circostanza e dalla documentazione prodotta. I giudici avevano peraltro omesso di considerare il fatto che nel procedimento ex art. 612 cod. proc. civ. l’attività fosse stata svolta, così come nei precedenti gradi, con il consenso di tutte le parti (Immobiliare MG s.r.l., Fonti Prealpi s.r.l., Gianluca Ghisalberti) e che, pertanto, non sussistesse alcun conflitto di interessi, risultando insussistente una effettiva posizione di contrasto tra il deducente e l’assistita Immobiliare MG, così come la Prealpi s.r.l., anche in ordine al pagamento delle competenze professionali, che erano state corrisposte per entrambi i gradi del giudizio, come, peraltro, risultante da altra lettera indirizzata all’avv.

Raffaello Bonfiglio, disconosciuta dalla resistente e per la quale era stata avanzata richiesta di verificazione sulla quale era mancata qualsivoglia pronuncia. La motivazione resa era, inoltre, apparente in quanto non dava conto delle ragioni della reiezione delle istanze istruttorie, benché le difese della resistente, che aveva ammesso la sussistenza del contratto di patrocinio, fossero incompatibili con l’esclusione dello stesso, così come lo era il pagamento delle fatture, né argomentava adeguatamente sulla ritenuta sussistenza della nullità del contratto per violazione dell’art. 381 cod. pen. 2.2 Il secondo motivo è fondato.

Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). Nella specie, la motivazione è in effetti assente quanto alle prove documentali offerte (lettere di avvocati che il ricorso trascrive) ed è al di sotto del minimo costituzionale quanto al diniego della prova per testi, giacché, a fronte di capitoli specifici regolarmente trascritti nel ricorso, si limita a rilevare la genericità degli stessi per mancanza di “tempi e modi” per poi concludere sostenendo il mancato assolvimento dell'onere della prova. 3.1 Con il terzo motivo, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 cod. civ., 381 cod. pen., 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto sussistente l’ipotesi prevista dall’art. 381 cod. pen. sul solo presupposto che la resistente Immobiliare MG fosse stata condannata ad un facere in favore dell’attrice Fonti Preapi s.r.l., oltre al versamento, in favore della stessa, delle spese di lite, omettendo di considerare alcuni provvedimenti (ossia la sentenza n. 1771/2007 resa dal Tribunale di Bergamo il 31/7/2007, in ordine alla condanna alle spese; le motivazioni della sentenza n. 41/2021 del 16/1/2012 della Corte d’Appello di Brescia che confermava quella di primo grado; quelle della sentenza n. 11665/2018 del 15/1/2018 di questa Corte, che confermava la sentenza della Corte territoriale), dai quali sarebbe stato possibile arguire l’assenza dell’infedele patrocinio per conflitto di interessi proprio in base alle difese svolte dai terzi chiamati, oltreché dal fatto che la rappresentanza delle due società (la Immobiliare GM e la Fonti Preapi s.r.l.) faceva capo al medesimo soggetto(Gianluca Ghisalberti), e che nel giudizio di rinvio le due società erano difese da avvocati differenti.

Peraltro, il mutamento del rito avrebbe consentito un migliore approfondimento della questione. Infine, nessun nocumento era derivato alla Immobiliare MG dall’affermato infedele patrocinio, posto che questa Corte aveva accolto i ricorsi incidentali e che la stessa aveva avuto ristoro dai terzi chiamati, i Locatelli, per effetto dell’evizione subita, mentre la sentenza era affetta dal vizio di difetto di motivazione. 3.2 Il terzo motivo è parimenti fondato. Il giudice di merito ha, infatti, dichiarato la nullità del contratto di patrocinio, dando per scontata la sussistenza del reato di cui all'articolo 381 c.p., senza considerare che la sussistenza del conflitto di interessi non è automatica, ma deve essere valutata in concreto, specie a fronte delle articolate difese svolte dal ricorrente, e che nessun accertamento in merito, neanche in fase di indagine preliminare, era stato svolto dal giudice penale.

4. In conclusione, dichiarata l’infondatezza della prima censura e la fondatezza della seconda e della terza, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza cassata, con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Cort