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Ordinanza — n. 31580/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of reasoning in property division judgment due to binding review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31580/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ernesto Perilli and Paola Veccia's appeal against the Rome Court of Appeal's property division ruling. The appellants argued the lower court failed to explicitly address their claim of acquisitive prescription, yet the appellate court had reviewed the case files and rejected the complaint. The court held that since the appeal was a binding review, the absence of explicit reasoning on every point did not constitute a valid ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: In binding review proceedings, a defect of reasoning is inadmissible if the court has examined the case files and rejected the complaint.

Parole chiave

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binding review defect of reasoning property division acquisitive prescription cassation appeal azione di divisione dell'eredità divieto di cessione rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
Art. 96 cod. proc. civ.
– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
art. 96 cod. proc. civ
– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12243/2023 R.G. proposto da PERILLI ERNESTO E VECCIA PAOLA, rappresentati e difesi dall’avv. Gino Bazzani, nel cui studio in Roma, via Monte Acero, n. 2, sono elettivamente domiciliati; –ricorrenti– contro POMPEI GIORGIANA E POMPEI EMILIANO, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Cammarota, nel cui studio in Roma, via Avezzana, n. 2/B, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti- e contro POMPEI STEFANO -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7678/2022, emessa il 30/11/2022 e notificata il 24/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dalla consigliereValeria Pirari. Rilevato che:

1. Pompei Giorgiana e Pompei Emiliano, premesso che la defunta madre, Veccia Laura, era comproprietaria, unitamente a Perilli Ernesto e Veccia Paola, per la quota della metà, di alcune unità immobiliari (appartamento in Ostia Lido, via Grenet, locale garage, sette negozi e appartamento del portiere), in virtù di contratto di compravendita del 28/9/1982, e che i comproprietari ne impedivano loro il godimento, evocarono in giudizio i predetti perché venisse disposta la divisione giudiziale dei beni comuni, con vendita al pubblico incanto, in caso di difetto di domande di assegnazione esclusiva, e perché venisse ordinato ai convenuti il rendimento del conto, con condanna dei predetti al pagamento della relativa indennità di occupazione.

Costituitisi in giudizio in data 22/3/2005, Perilli Ernesto e Veccia Paola eccepirono, innanzitutto, la mancata chiamata in causa di Pompei Stefano, padre degli attori e coniuge di Veccia Laura, dedussero che quest’ultima aveva acquistato solo formalmente la quota della metà dei beni, non aveva pagato il corrispettivo dell’acquisto, pari a lire 25.873.856, cui avevano, viceversa, provveduto loro, unitamente alle relative spese, anche tributarie, ai successivi ratei del mutuo e alle imposte, e aveva loro donato la sua quota con scrittura privata del 24/3/1983; eccepirono l’intervenuta usucapione della quota della metà degli immobili in questione per averne esercitato il possesso esclusivo uti domini e chiesero, in subordine, l’attribuzione dei beni, evidenziando la necessità di tenere in considerazione la quota di reddito detraibile per la manutenzione degli immobili spettanti a Pompei Stefano, di tutta le tasse spettanti ai proprietari e della metà del prezzo d’acquisto già interamente pagato da loro.

Con sentenza n. 18921/2017, pubblicata il 6/10/2017, il Tribunale di Roma dichiarò lo scioglimento della comunione esistente tra le parti, assegnò i beni a Perilli Ernesto e Veccia Paola, stante la loro non comoda divisibilità, ordinò agli stessi di corrispondere, in favore di Pompei Giorgiana e Pompei Emiliano, l’importo di euro 136.000,00 e li condannò al pagamento delle spese di lite. Il giudizio di gravame, instaurato con citazione notificata il 15/11/2017 da Perilli Ernesto e Veccia Paola, si concluse, nella resistenza di Pompei Giorgiana e Pompei Emiliano e nella contumacia di Pompei Stefano, con la sentenza n. 7678/2022, pubblicata il 29/11/2022, con la quale la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente deciso in quanto gli appellanti avevano chiesto l’assegnazione dei due terzi della metà dell’appartamento e del posto auto, previo conguaglio.

2. Avverso la predetta sentenza Perilli Ernesto e Veccia Paola propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Pompei Giorgiana e Pompei Emiliano resistono con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre Pompei Stefano è rimasto intimato. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.

Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’inammissibilità e l’improcedibilità del giudizio per impossibilità di disporre la divisione in ragione degli abusi edilizi riscontrati dal c.t.u., che avrebbero imposto la presentazione della SCIA presso il Municipio di competenza. 1.2 Il primo motivo è inammissibile. Occorre, innanzitutto, evidenziare che non vi è alcun richiamo, nella sentenza impugnata, alla questione giuridica afferente alla sussistenza di abusi edilizi sul bene, che non risulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, né trattata nella parte riguardante la motivazione e la decisione.

Ciò comporta che, implicando essa un accertamento in fatto, i ricorrenti, nel proporla in sede di legittimità, avrebbero dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto dei precedenti gradi di merito lo avessero fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass.

Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804; Cass. Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430), non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877; Cass. Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477). 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto che i Perilli-Veccia, nella comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi, avessero chiesto l’assegnazione della quota di pertinenza della de cuius, Laura Veccia, benché essi avessero chiesto, in via principale, che venisse dichiarata l’usucapione della quota dell’appartamento caduto in successione e soltanto in subordine l’assegnazione, mentre in nessun modo era stata chiesta l’assegnazione della quota della de cuius , ma solo in via subordinata, sicché si sarebbe potuto invitare le parti a indicare se vi fosse l’interesse all’assegnazione della quota e comunque disporre la divisione e la vendita del bene immobile senza assegnazione di quota. 2.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non siano più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). Nella specie, i giudici di merito hanno esaminato la questione, prospettata peraltro nell’unico motivo d’appello, sostenendo che nella comparsa di costituzione del 22/3/2005, gli appellanti, allora convenuti in giudizio, avevano chiesto che venisse accertato l’acquisto per intervenuta usucapione, da parte loro, degli immobili di via Grenet e, in subordine, che venissero loro assegnati i due terzi della metà dell’appartamento e del posto auto previo conguaglio di tutte le spese affrontate nella misura da provarsi in corso di causa e che dette conclusioni erano state ribadite anche nella comparsa conclusionale del 20/4/2009, in quella del 30/11/2012 e alle udienze del 8/10/2015, del 21/12/2016 e del 16/2/2017 all’esito della quale la causa era stata trattenuta a decisione.

Alla stregua di tali considerazioni, deve allora escludersi che vi sia stato il lamentato difetto di motivazione, avendo i giudici dato conto di avere esaminato gli atti del giudizio, pervenendo alla pronuncia di rigetto dell’unica doglianza proposta; né viene dedotto un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 e 360, comma 1 n. 3 c.p.c., che pertanto non può formare oggetto di esame in sede di legittimità trattandosi di giudizio a critica vincolata.

3. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità dei due motivi, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato Massimo Cammarota, dichiaratosi antistatario; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in euro 10.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari