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Ordinanza Interlocutoria — n. 31571/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court stays gambling licensing case pending preliminary reference to EU Court on TULPS compliance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31571/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation stayed the proceedings against a bookmaker's affiliate for administrative sanctions under the TULPS. The lower courts had annulled the initial fine, arguing that the national law restricting the affiliate's operation violated EU freedom of establishment and services principles. The Court of Cassation suspended the decision because the Council of Justice for the Sicilian Region had already referred the same legal question to the Court of Justice of the European Union, requiring a preliminary ruling before any judgment could be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 88 TULPS; Art. 49, 56 TFEU: The Court of Justice of the European Union must first rule on whether national gambling licensing requirements restricting foreign affiliates violate EU freedoms before domestic courts can decide on the validity of such administrative sanctions.

Parole chiave

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TULPS gambling regulation freedom of establishment preliminary reference procedure administrative sanctions bookmaker affiliate status Court of Justice reference Sicilian gambling law giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 88 TULPS
a, TULPS, provvisti di regolari titoli autorizzatori, si esercitavano scommesse senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS.
Art. 49 TFEU
Art. 56 TFEU
Art. 51 TFEU
Art. 52 TFEU
Art. 62 TFEU
Law n. 228/2012
art. 11 Cost
Con la seconda censura parte ricorrente deducela violazione dell’art. 11 Cost., e degli artt.

Giurisprudenza citata

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Case C-106/11 Laezza
Ordinance n. 695/2025 of the Council of Justice for the Sicilian Region
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9303/2021 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro Mario Nicola Amato e Ivan Pappadà, soci della cessata società Dallas Cafè snc di Amato Mario Nicola C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Maria Francesca Soriano, elettivamente domiciliati in Roma, via Vincenzo Bellini 24; -resistenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce n. 1316/2019, pubblicata il il 30 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2737/2018, accoglievail ricorso proposto da Dallas Cafè snc di Amato Mario Nicola C. (da ora Dallas Cafè) e annullava l’ordinanza-ingiunzione n. 19549 del 2017 emessa da AAMS Ufficio dei Monopoli per la Puglia nei confronti del legale rappresentante della Dallas Cafè e di quest’ultima, con la quale era stato ingiunto il pagamento di € 15.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per essere stato accertato dai militari della stazione dei C.C. di Bagnolo del Salento che, presso l’esercizio Centro Trasmissione Dati denominato Stanleybet in Cursi gestito dalla Dallas Cafè, ove erano installati n. 10 apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a, TULPS, provvisti di regolari titoli autorizzatori, si esercitavano scommesse senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS.

Il Tribunale di Lecce riteneva che la normativa posta a fondamento della richiamata sanzione, sulla base della quale era stata negata la pur richiesta autorizzazione all’attività in questione, non fosse conforme agli artt. 49 e 56 TFUEe che fossero violati i principi enunciati dalla sentenza della CGUE Laezza. L’Agenzia delle Dogane proponevaappello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1316/2019, rigettava. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Gli intimati hanno depositato atto di costituzione e memoriaconclusiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la P.A. ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 TULPS. Evidenzia che erroneamente , per il giudice di prime cure, la scelta della Stanleybet di non partecipare alla gara bandita nel 2012 (c.d. gara Monti) non avrebbe dovuto essere qualificata come una libera scelta imprenditoriale, ma come una scelta necessitata, conseguente a una normativa nazionale lesiva dei diritti di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi sanciti dal diritto In realtà, ad avviso di parte ricorrente, la violazione originariamente contestata sarebbe emersa dalla lettura delle disposizioni applicabili.

Innanzitutto, l’art. 1, comma 475, della legge n. 228 del 2012 avrebbe modificato l’art. 110 TULPS, introducendo la lettera f bis del comma 9, che prevedeva la sanzione amministrativa da 1.500 e 5.000 € per ciascun apparecchio nei confronti di chiunque avesse distribuito, installato o comunque consentito l’uso di apparecchi e congegni previsti dall’art. 110, qualora questi fossero distribuiti, installati o utilizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste.

Questa disposizione avrebbe riguardato gli apparecchi previsti dall’art. 110, ove collocati in luoghi pubblici, luoghi aperti al pubblico e circoli e associazioni di qualunque specie, nell’ipotesi in cui tali luoghi non fossero muniti delle prescritte autorizzazioni. I locali interessati sarebbero stati quelli nei quali erano installati gli apparecchi rientranti fra quelli regolari ai sensi delle lettere c) e d) del comma 9, ma privi delle autorizzazioni previste dagli artt. 86 e 88, qualora prescritte. In particolare, la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza ex art. 86 avrebbe riguardato i soli locali aperti al pubblico non soggetti già all’autorizzazione di polizia disciplinata dall’art. 88 TULPS, in base al quale “ In quest’ottica avrebbe dovuto essere letto il successivo comma 2 quater dell’art. 2 del Da quanto sopra sarebbe emerso che i soggetti che effettuavano l’esercizio delle scommesse, compresi i cosiddetti corner, potessero installare apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS solo in presenza della licenza di polizia di cui all’art.

88. La normativa avrebbe previsto, quindi, una sanzione espressa anche per l’eventuale installazione o utilizzo di apparecchi cosiddetti AWP in locali nei quali si svolgevano scommesse privi dell’autorizzazione di polizia regolata dall’art. 88 TULPS. Con la seconda censura parte ricorrente deducela violazione dell’art. 11 Cost., e degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 perché la Corte territoriale avrebbe concluso che la controparte dovesse essere considerata come munita di autorizzazione, sebbene non lo fosse. In realtà, tale controparte non avrebbe partecipato alle gare indette per una libera scelta imprenditoriale, con la conseguenza che non sarebbero venute in questione le previsioni concernenti le decadenze dei concessionari e la disciplina del rapporto concessorio, attesoche non vi era un concessionario che era stato decaduto.

Con il terzo motivo la P.A. ricorrente lamentala violazione degli artt. 49 e 56 del TUE, in quanto la normativa italiana in materia sarebbe conforme al diritto UE, come ricavabile dalla giurisprudenza della CGUE e nazionale, sia amministrativa sia ordinaria. 2)Innanzitutto, deve essere ricostruita la presente vicenda. La Dallas Cafè è stata assoggettata a sanzione amministrativa (pari a € 15.000,00) per avere installato 10 apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a del TULPS all’interno dei locali ove si svolgeva attività di scommesse (ricevitoria Stanleybet) inassenza di licenza ex art. 88 TULPS.

La vicenda prende le mosse dal modus operandi delle società del gruppo Stanley, che agiscono in Italia tramite l’intermediazione di agenzie, denominate centri di trasmissione dati (CTD), i quali mettono a disposizione degli scommettitori un percorso telematico che consentiva loro di accedere al server Stanley sito nel Regno Unito. In questo modo, gli utenti possono inviare telematicamente alla Stanley proposte di scommesse sportive selezionate all’interno di programmi di eventi e quotazioni forniti dalla Stanley e ricevere l’accettazione di dette proposte, pagare le poste e riscuotere le eventuali vincite.

Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso della Dallas Cafè, affermando che le ricevitorie Stanleybet, pur non essendo affiliate a soggetti titolari della concessione AAMS, hanno titolo a esercitare la loro attività commerciale perché incaricate dall’unico bookmaker (Stanleybet) che, per effetto dell’illegittima esclusione dalle gare del 1999, poteva operare sul mercato italiano nonostante non avesse la concessione AAMS. Infatti, l’assenza di tale concessione sarebbe conseguita a una normativa incompatibile con il diritto UE. La Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione, sul presupposto che parte ricorrente non avesse adeguatamente criticato le argomentazioni del primo giudice. 3)Preliminarmente, si osserva che, come segnalato dai resistenti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, intervenuto a decidere su una controversia scaturita dall’impugnazione del decreto di rigetto del Questore su una istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS presentata da un CTD affiliato al bookmaker estero Stanley (quale quello dei detti resistenti), ha pronunciato l’ordinanza n. 695/2025 del 5 settembre 2025, con la quale ha rimesso gli atti alla CGUEper ricevere risposta al seguente quesito:

“… Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 T.F.U.E. ostano a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. che, al fine di soddisfare esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica riconducibili alle deroghe previste dagli articoli 51 e 52 T.F.U.E., applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 T.F.U.E., e comunque per soddisfare motivi imperativi di interesse generale come quelli coincidenti con l’esigenza di prevenzione e repressione dei reati, anche della criminalità organizzata (c.d. mafia, in Sicilia) presente soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, subordina lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi a centri di trasmissione dati (CDT) in possesso di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore, condizionando il rilascio e l’efficacia di tale licenza all’esistenza di una concessione rilasciatadall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in favore del bookmaker avente sede in altro Stato europeo per il quale il centro di trasmissione dati (CTD) svolge la propria attività in regime di affiliazione sulla base di un contratto di ricevitoria …”.

La questione prospettata attiene alle tematiche oggetto del presente giudizio e, quindi, impone a questo Collegio di attendere l’esito del procedimento giudiziario davanti alla Corte di Lussemburgo prima di decidere la causa. P.Q.M La Corte, - rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della questione pregiudiziale posta alla CGUE dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la