Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31567/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal where plaintiff failed to prove ownership due to lack of 'diabolical proof' against non-estate defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31567/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by the De Grazia brothers against the Court of Appeal's ruling in their property dispute. The plaintiffs claimed ownership of a rural estate but failed to provide the rigorous 'diabolical proof' required to establish title when the defendants were not heirs of a common ancestor. The court held that the strict burden of proof is attenuated only if the defendant contests ownership in favor of a common ancestor, a condition not met here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2905 c.c.; Art. 2922 c.c.: In an action for vindication, the plaintiff bears the burden of proving ownership; this burden is attenuated only if the defendant contests the property's attribution to a common ancestor, requiring the plaintiff to prove title only up to the acquisition title.

Parole chiave

Generato dall'IA
action for vindication diabolical proof burden of proof common ancestor property ownership succession law Italian Civil Code obbligazione divisibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2905 c.c.
Art. 2922 c.c.
Art. 380 bis c.p.c.
È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, comunicata in data 18.3.2025, ed il difensore dei ricorrenti in data 28.4.2025 ha depositato istanza di decisione ex art.
Art. 96 comma 3° c.p.c.
nuova formulazione, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore delle controricorrenti Caputo Rosina e Caputo Teresina, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art.
Art. 96 comma 4° c.p.c.
in favore delle controricorrenti Caputo Rosina e Caputo Teresina, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., delle somme indicate in dispositivo.
D.P.R. n. 115/2002
13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
art. 380 bis c.p
È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c.
art. 948 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.1569/2022
n.2514, e quindi non solo dalle germane Caputo, ma anche da Caputo Carmela, madre e dante causa dei De Grazia (vedi in tal senso Cass. n.1569/2022;
Cass. n. 4730/2015
Cass. 21.3.2024 n. 7539
In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. 21.3.2024 n. 7539).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9456/2023 R.G. proposto da : DE GRAZIA GIUSEPPE, DE GRAZIA ANTONIO e DE GRAZIA NICOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO DI NOVI, -ricorrenti- contro CAPUTO TERESINA e CAPUTO ROSINA, rappresentate e difese dall'avvocato VINCENZO VETERE unitamente all’avvocato GIANLUCA VETERE, -controricorrenti- nonché contro CAPUTO CONCETTA,CAPUTO MARIA e CAPUTO ORTENZIA, -intimate- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 312/2023 depositata il 13.3.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO.

FATTI DI CAUSA Le germane Caputo Rosina, Caputo Ortenzia, Caputo Teresina, Caputo Maria e Caputo Concetta, premettendo di essere comproprietarie di un fondo rustico (particelle 61, 120, 168, 177 e 58 c del foglio 54 con annesso fabbricato rurale (particella 60) sito in località Melissari del Comune di Lago (CS), in base all'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n. 2514, ritualmente trascritto nei registri immobiliari, a seguito di successione nei confronti del padre, Caputo Carmine (deceduto nel 1978), a sua volta erede, giusto testamento del notaio Cappelli del 19.9.1950, del padre Caputo Vincenzo, dante causa anche della figlia, Caputo Carmela in De Grazia, madre di De Grazia Giuseppe, De Grazia Nicola e De Grazia Antonio, convenivano innanzi al Tribunale di Paola De Grazia Giuseppe nel novembre 2012, lamentando che quest'ultimo nel 1994 aveva arbitrariamente recintato il fondo, appropriandosene, e chiedendo di accertare il loro diritto dominicale su detti immobili e di condannare il convenuto, quale occupante sine titulo, al rilascio degli stessi.

Costituitisi, De Grazia Giuseppe, nonché De Grazia Nicola e De Grazia Antonio, quali intervenienti, resistevano alle avverse pretese e spiegavano domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui beni in controversia, assumendo di esserne possessori da oltre trenta anni. Istruita la causa con prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 11/2019, rigettava tanto la domanda principale di rivendica, ritenendo non fornita la cosiddetta probatio diabolica, quanto la riconvenzionale di usucapione dei De Grazia, per mancanza di prova del possesso ad usucapionem ultraventennale, compensando le spese.

Avverso la predetta pronuncia proponevano appello principale le germane Caputo, lamentando l’erronea o omessa valutazione della documentazione prodotta e la contraddittorietà della motivazione in merito al rigetto della domanda di rivendicazione, ed appello incidentale per la riproposizione della riconvenzionale di usucapione i De Grazia. Con la sentenza n. 312/2023 dell'8/13.3.2023, la Corte d'Appello di Catanzaro accoglieva la domanda di rivendica delle originarie attrici, condannando gli appellati al rilascio dei beni ed al pagamento delle spese processuali di secondo grado, rilevando che l’onere probatorio incombente sulle germane Caputo doveva considerarsi meno rigoroso e sufficientemente assolto sulla base della documentazione prodotta, stante la preesistente situazione di comunione dei beni indivisa tra i rispettivi danti causa delle parti (Caputo Carmine e Caputo Carmela), venuta meno con l'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n. 2514, ritualmente trascritto nei registri immobiliari, e la mancata contestazione da parte dei De Grazia dell'originaria appartenenza dei beni al comune dante causa, Caputo Vincenzo, che ne aveva acquistata la proprietà con l'atto del notaio Solimena di Aiello Calabro del 24.10.1928.

Avverso tale pronuncia De Grazia Giuseppe, De Grazia Nicola e De Grazia Antonio hanno proposto ricorso a questa Corte, affidato a tre motivi, e Caputo Rosina e Caputo Teresina hanno resistito con controricorso, mentre Caputo Ortenzia, Caputo Maria e Caputo Concetta sono rimaste intimate. È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, comunicata in data 18.3.2025, ed il difensore dei ricorrenti in data 28.4.2025 ha depositato istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio per il 2.12.2025.

Nell’imminenza dell'adunanza camerale i ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1°, nn.

3) e 5) c.p.c..

2) Col secondo motivo, si denunzia l’omesso esame del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento all’onere della prova nel procedimento di rivendicazione della proprietà.

3) Col terzo motivo, i ricorrenti censurano il contrasto della decisione impugnata con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo all’onere probatorio della probatio diabolica. In altri termini, il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere attenuato, nel caso di specie, il predetto onere probatorio e quindi sufficiente la produzione di validi titoli di acquisto da parte delle attrici in rivendica, senza la dimostrazione di un acquisto della proprietà a titolo originario, tipicamente per usucapione. I tre motivi di ricorso, connotati da estrema genericità in quanto neppure individuano la giurisprudenza di legittimità più recente sull'onere probatorio gravante sull'attore nell'azione di rivendicazione alla quale ci si é intesi riferire, possono essere esaminati congiuntamente, come fatto nella proposta di definizione anticipata, perché contestano tutti il fatto che l'impugnata sentenza, riformando quella di rigetto della rivendica di primo grado, abbia ritenuto attenuato nel caso di specie il rigore della cosiddetta probatio diabolica,che di norma in questo tipo di azione, regolata dall'art.948 cod. civ., impone alla parte attrice di provare la proprietà del bene rivendicato risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando la sussistenza in favore proprio, o dei propri danti causa dei presupposti dell'usucapione (in tal senso Cass.n. 4556/1985).

I motivi sono manifestamente infondati. L'impugnata sentenza dopo avere richiamato la citata sentenza e la nozione di probatio diabolica, che comunemente esprime l'onere probatorio assai gravoso tipico delle azioni di rivendica, ha opportunamente rammentato, alle pagine 6 e 7, che il concreto atteggiarsi di tale onere probatorio varia a seconda dell'atteggiamento assunto dalla parte convenuta (Cass. 19.10.2021 n. 28865; Cass. n. 8394/1990; Cass.n. 6592/1986; Cass. n. 1873/1985; Cass. n. 305/1964), e che può attenuarsi quando il convenuto invochi infondatamente un possesso ad usucapionem sopravvenuto all'acquisto della proprietà della parte attrice in rivendica senza contestare tale precedente proprietà, o la proprietà di un comune dante causa delle parti, essendo sufficiente, in tali ipotesi, la dimostrazione della validità del titolo di acquisto del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere (Cass. 23.9.2021 n. 25685;

Cass. 19.3.2013 n. 6824; Cass. 16.3.2006 n. 5852; Cass.26.9.2003 n. 14320; Cass. 17.4.2002 n. 5487; Cass. n. 1250/2000; Cass.n. 43/2000; Cass. n.8246/1997; Cass. n. 439/1985), senza la necessaria dimostrazione della proprietà del bene in capo alla parte attrice, o al suo dante causa per acquisto a titolo originario, o per usucapione. La Corte distrettuale ha quindi ritenuto raggiunta la prova necessaria nel caso concreto per l'accoglimento dell'azione di rivendica delle germane Caputo, in forza dei validi titoli di acquisto prodotti, che hanno permesso di risalire alla proprietà del dante causa comune, Caputo Vincenzo, sulla base dei principi giurisprudenziali indicati, valorizzando il fatto che il possesso ad usucapionem invocato infondatamente dai De Grazia era stato comunque fatto decorrere dal 1990, ossia da una data successiva rispetto all'acquisto della proprietà dei fondi rustici e del fabbricato rurale da parte delle germane Caputo, avvenuto a seguito della successione testamentaria al padre Caputo Carmine, con l'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n. 2514, ritualmente trascritto nei registri immobiliari, al quale aveva partecipato anche la madre dante causa degli attuali ricorrenti, Caputo Carmela in De Grazia, che al pari del fratello Caputo Carmine, era stata chiamata alla successione del padre Caputo Vincenzo col testamento del notaio Cuppelli del 19.9.1950, e valorizzando il fatto che non era stata contestata l'originaria proprietà dei beni immobili oggetto di causa in capo al comune dante causa, Caputo Vincenzo, che li aveva acquistati col menzionato atto del notaio Solimena del 24.10.1928.

La sentenza impugnata, quindi, non ha ignorato il principio che il convenuto rispetto all'azione di rivendica può anche limitarsi a far valere la propria situazione di fatto di possesso del bene rivendicato, e che anche quando invochi infondatamente l'usucapione, l'onere della prova della proprietà continua a gravare sulla parte attrice in rivendica, ma ha tenuto conto delle agevolazioni probatorie discendenti in favore della stessa dalla mancata contestazione della proprietà dei beni in capo al comune dante causa, Caputo Vincenzo, e dal riconoscimento dell'appartenenza dei beni rivendicati alla comunione ereditaria del predetto, implicitamente compiuto dai condividenti dell'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n.2514, e quindi non solo dalle germane Caputo, ma anche da Caputo Carmela, madre e dante causa dei De Grazia (vedi in tal senso Cass. n.1569/2022;

Cass. n. 4730/2015). In assenza di richiami specifici a giurisprudenza recente di legittimità che abbia segnato un ritorno all'applicazione generalizzata del rigoroso onere della probatio diabolica nell'azione di rivendica, é sufficiente rammentare che anche recentemente questa Corte ha ribadito che il rigore della cosiddetta probatio diabolica , la quale comporta l'onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa.

In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. 21.3.2024 n. 7539). Il ricorso va quindi respinto con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità delle controricorrenti, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati Vincenzo Vetere e Gianluca Vetere, mentre nulla va disposto per le intimate. La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, giustifica la condanna dei ricorrenti, in solido, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore delle controricorrenti Caputo Rosina e Caputo Teresina, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., delle somme indicate in dispositivo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità delle controricorrenti, liquidate in €200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati Vincenzo Vetere e Gianluca Vetere, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore di Caputo Rosina e Caputo Teresina, liquidati in € 3.500,00, ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3.000,00.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui