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Sentenza — n. 31556/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against administrative penalty, ordering lawyer fees above statutory minimums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31556/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Alessandra Selvi's appeal against a lower court ruling that awarded her lawyer fees below the statutory minimums. Selvi argued the first-instance judge violated the 2014 and 2018 decrees by setting fees under 50% of the median values. The Court agreed, establishing that judges cannot reduce fees below these thresholds even when no prior consultation occurred.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.m. 55/2014; Art. 4 d.m. 37/2018: The judge cannot reduce lawyer fees below 50% of the median values set in the attached tables when no consensual determination exists.

Parole chiave

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lawyer fees minimums statutory fee tables court costs reduction administrative penalty appeal Cassation procedure riduzione delle spese giudiziarie riduzione della multa addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.m. 55/2014
7430/2022, ha rimesso il ricorso in pubblica udienza perché ha rilievo nomofilattico la questione se il giudice possa o meno liquidare le spese processuale in misura inferiore ai minimi fissati dall’art. 4 deld.m.
Art. 4 d.m. 37/2018
7430/2022, ha rimesso il ricorso in pubblica udienza perché ha rilievo nomofilattico la questione se il giudice possa o meno liquidare le spese processuale in misura inferiore ai minimi fissati dall’art. 4 deld.m.
Art. 91 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10438/2023
Cass. n. 24993/2023
Cass. n. 31411/2024
Cass. n. 11102/2024
Cass. n. 14146/2025
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11162/2021R.G. proposto da: SELVI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Fontanella (FNTGLC76T06H501U). -Ricorrente – contro PREFETTURA DI ROMA UTG DI ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587). -Resistente – E contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE. -Intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4424/2021 depositata in data11/03/2021. SANZIONI AMMINISTRATIVE Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 01luglio 2025 .

Udito il Sostituto Procurat ore Generale Fulvio Troncone , i l quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 12876/2020, ha accolto la domanda di Alessandra Selvi di annullamento della cartella di pagamento n. 097201901554587090000 dell’importo di euro 2.131,81 relativa a crediti per violazioni del codice della strada, e ha condannato i convenuti Prefettura di Roma e Agenzia delle entrate – Riscossione alle spese processuali, liquidate in euro 400,00, in misura inferiore ai valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014.

2. Il Tribunale di Roma, nella contumacia degli appellati, ha respinto l’appello proposto dalla parte privata contro il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, sul rilievo che il giudice può derogare ai valori minimi purché dia conto delle ragioni della decisione e che, nella specie, la liquidazione al di sotto dei parametri minimi è giustificata dall ’ assenza della fase istruttoria e dalla estrema rapidità del giudizio.

3. Selvi ha ricorso per cassazione con un unico motivo; la Prefettura ha resistito con “atto di costituzione”, l’ADER non ha svolto attività difensiva.

4. Il ricorso – previa proposta del consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis c.p.c., avanti alla s ezione VI - 2 ; all’esito della camera di consiglio del 14/01/2022 , in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7430/2022, ha rimesso il ricorso in pubblica udienza perché ha rilievo nomofilattico la questione se il giudice possa o meno liquidare le spese processuale in misura inferiore ai minimi fissati dall’art. 4 deld.m. 55/2014, novellato dal d.m. 37/2018.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto l’accoglimento delricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L ’ unico motivo di ricorso censura la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e delle tabelle 1-2dei parametri ad esso allegate, degli artt. 91, 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.: il Tribunale, per il giudizio di primo grado, avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimità di un compenso di euro 400,00, inferiore aiparametri medi e minimi previsti dall’art. 4 del d. m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018. 1.1.

Il motivo è fondato. Il Collegio, che lo condivide, intende uniformarsi al principio, di recente enunciato da questa Corte (vedi, tra le altre, Cass. nn. 10438/2023, 24993/2023, 31411/2024, 11102/2024, 14146/2025), per cui, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto con il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.

2. La sentenza è viziata perché si discosta da questo principio lì dove riconosce la legittimità del compenso liquidato in primo grado al difensore dell’attrice vittoriosa in misura inferiore ai valori minimi.

3. Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere alla liquidazione del compenso in favore della ricorrente, ma senza poter scendere al di sotto dei minimi tariffari, e dovrà anche liquidare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della