Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Irene Di Stefano, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Faust Nania, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case being declared extinct, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7197/2024 R.G. proposto da: DI STEFANO IRENE, elettivamente domiciliata in Roma Via Taro, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI che la rappresenta e difende -ricorrente- contro NANIA FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 265, presso lo studio dell’avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.676/2024 depositata il 31/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7197/2024 Numero sezionale 1158/2025 Numero di raccolta generale 31496/2025 Data pubblicazione 03/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 7197/2024 Numero sezionale 1158/2025 Numero di raccolta generale 31496/2025 Data pubblicazione 03/12/2025