Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Beton Service di De Luca Salvatore, did not act after the proposal for judgment closure was communicated, while the respondent, Sicurbau S.r.l., argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with costs assigned to the defaulting party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12864/2025 R.G. proposto da: BETON SERVICE DI DE LUCA SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TUMMINELLO -ricorrente- contro SICURBAU S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2020/2025 depositata il 23/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 12864/2025 Numero sezionale 1157/2025 Numero di raccolta generale 31429/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Sauchella dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 01/12/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 12864/2025 Numero sezionale 1157/2025 Numero di raccolta generale 31429/2025 Data pubblicazione 02/12/2025